DECRETO-LEGGE 20 giugno 2017, n. 91

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. (17G00110)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/2017
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 (in G.U. 12/08/2017, n. 188).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2022
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 5-bis 
 
                       (Autorizzazione unica). 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti  in  materia  di
autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche ed in materia
di opere ed altre attivita' ricadenti nella  competenza  territoriale
delle Autorita' di sistema portuale e degli aeroporti, le  opere  per
la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle  zone  economiche
speciali (ZES) da parte  di  soggetti  pubblici  e  privati  sono  di
pubblica utilita', indifferibili ed urgenti. 
  2.  I  progetti   inerenti   alle   attivita'   economiche   ovvero
all'insediamento di attivita' industriali,  produttive  e  logistiche
all'interno delle ZES, non soggetti  a  segnalazione  certificata  di
inizio attivita', sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto
delle  normative  vigenti  in  materia  di  valutazione  di   impatto
ambientale.  L'autorizzazione  unica,  ove  necessario,   costituisce
variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale,
ad eccezione del piano paesaggistico regionale. 
  3. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli  atti
di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti
dalla vigente legislazione in relazione  all'opera  da  eseguire,  al
progetto da approvare o all'attivita' da intraprendere, e' rilasciata
dal Commissario straordinario della ZES, di cui all'articolo 4, comma
6, in esito  ad  apposita  conferenza  di  servizi,  in  applicazione
((degli articoli 14-bis e seguenti)) della legge 7  agosto  1990,  n.
241. 
  4.  Alla  conferenza   di   servizi   sono   convocate   tutte   le
amministrazioni  competenti,  anche   per   la   tutela   ambientale,
paesaggistico-territoriale,   dei    beni    culturali,    demaniale,
antincendio, della salute dei cittadini e  preposte  alla  disciplina
doganale. Ove le amministrazioni  preposte  alla  tutela  ambientale,
paesaggistico territoriale, dei beni culturali o  alla  tutela  della
salute e delle pubblica incolumita', ovvero le amministrazioni  delle
Regioni, si oppongano alla  determinazione  motivata  di  conclusione
della conferenza ai sensi dell'articolo 14-quinquies  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, la riunione di cui al comma 4 di detto  articolo
e' indetta dall'Autorita' politica delegata per il sud e la  coesione
territoriale, sulla base di una motivata  relazione  del  Commissario
della ZES  interessata.  Le  attivita'  propedeutiche  e  istruttorie
necessarie  all'individuazione,  in  esito  alla  riunione,  di   una
soluzione condivisa alla luce del principio di leale  collaborazione,
sono svolte dal competente Dipartimento per le politiche di coesione.
Se la soluzione condivisa  non  e'  raggiunta,  l'Autorita'  politica
delegata per il sud e la coesione territoriale rimette  la  questione
al Consiglio dei ministri  con  propria  proposta  motivata,  secondo
quanto previsto dall'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo periodo.
Qualora il progetto di insediamento della nuova attivita'  produttiva
sia sottoposto a valutazione  di  impatto  ambientale  di  competenza
regionale  e  trovi  applicazione  l'articolo  27-bis   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla conferenza di servizi indetta
dall'Autorita' competente partecipa sempre il Commissario  della  ZES
interessata.  Ove   siano   emerse   valutazioni   contrastanti   tra
amministrazioni a diverso titolo competenti che ((abbiano))  condotto
ad  un  diniego  di  autorizzazione,  il  Commissario  puo'  chiedere
all'Autorita' politica delegata per il sud e la coesione territoriale
il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini  di
una  complessiva  valutazione  ed  armonizzazione   degli   interessi
pubblici coinvolti. ((L'Autorita' politica delegata per il Sud  e  la
coesione territoriale indice, entro dieci giorni dalla richiesta, una
riunione preliminare con la partecipazione delle amministrazioni  che
hanno  espresso  valutazioni  contrastanti.  In   tale   riunione   i
partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale
collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa,  che
sostituisca, in tutto o  in  parte,  il  diniego  di  autorizzazione.
Qualora all'esito della suddetta riunione l'intesa non sia raggiunta,
si applica, in quanto compatibile, l'articolo 14-quinquies, comma  6,
secondo  periodo,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.  L'intera
procedura deve svolgersi nel termine massimo di novanta giorni)). 
  5. Il rilascio dell'autorizzazione  unica  sostituisce  ogni  altra
autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e  consente
la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita'  previste
nel progetto. 
  6. Le previsioni di cui ai commi da 2 a  5  si  applicano  altresi'
alle opere e altre attivita' all'interno delle ZES e ricadenti  nella
competenza territoriale delle Autorita' di sistema portuali e, in tal
caso, l'autorizzazione unica prevista dai citati commi e'  rilasciata
dall'Autorita' di sistema portuale.