DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2017, n. 216

Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103. (18G00002)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2020)
Testo in vigore dal: 1-5-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
 
Disposizioni per la semplificazione delle  condizioni  per  l'impiego
delle  intercettazioni  delle  conversazioni  e  delle  comunicazioni
telefoniche e telematiche nei procedimenti per i piu' gravi reati dei
       pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. 
 
  1. Nei procedimenti per i delitti dei pubblici  ufficiali  o  degli
incaricati di pubblico servizio contro  la  pubblica  amministrazione
puniti con la pena della  reclusione  non  inferiore  nel  massimo  a
cinque anni, determinata  a  norma  dell'articolo  4  del  codice  di
procedura penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13
del  decreto-legge  13  maggio  1991,   n.   152,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. (5) ((7)) 
  2. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 2019, N. 3. 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 30 dicembre 2019,  n.  161,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, ha disposto (con l'art. 2, comma  8)
che  "Le  disposizioni  del  presente  articolo   si   applicano   ai
procedimenti penali iscritti successivamente al 30 aprile 2020". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 30 dicembre 2019,  n.  161,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, come modificato dal D.L.  30  aprile
2020, n. 28, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni
del presente articolo si applicano ai  procedimenti  penali  iscritti
successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di
cui al comma 6 che sono di immediata applicazione".