DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148

Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. (17G00166)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/10/2017
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 13-bis. 
 
       (Disposizioni in materia di concessioni autostradali). 
 
  1. Per il perseguimento delle finalita' di  cui  ai  protocolli  di
intesa stipulati in data 14 gennaio  2016,  rispettivamente,  tra  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e   la   regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol unitamente a  tutte  le  amministrazioni
pubbliche  interessate  allo  sviluppo   del   Corridoio   scandinavo
mediterraneo e sottoscrittrici  del  predetto  protocollo  e  tra  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e   le   regioni
Friuli-Venezia  Giulia  e  Veneto  interessate  allo   sviluppo   del
Corridoio   mediterraneo,   tesi   a   promuovere   la   cooperazione
istituzionale per lo sviluppo dei medesimi Corridoi, il coordinamento
delle  infrastrutture   autostradali   A22   Brennero-Modena   e   A4
Venezia-Trieste,     A28     Portogruaro-Pordenone     e     raccordo
Villesse-Gorizia e' assicurato come segue: 
    a) le funzioni di concedente  sono  svolte  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
    b) le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere
e la gestione delle tratte autostradali hanno  durata  trentennale  e
sono stipulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con
le regioni e gli enti locali  che  hanno  sottoscritto  gli  appositi
protocolli di intesa in data 14  gennaio  2016,  che  potranno  anche
avvalersi nel ruolo di concessionario di societa' in house, esistenti
o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati ((;
nel caso di societa' in house  appositamente  costituite  e  fino  al
momento  dell'effettivo  trasferimento  della  concessione,  non   si
applica quanto previsto dall'articolo 14, comma 5, primo periodo, del
testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di  cui
al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)); 
    c) le convenzioni di cui alla lettera  b)  devono  prevedere  che
eventuali debiti delle societa' concessionarie uscenti e il valore di
subentro delle concessioni scadute restino a carico dei concessionari
subentranti. 
  2.  La  societa'  Autobrennero  Spa   provvede   al   trasferimento
all'entrata del bilancio dello Stato  delle  risorse  accantonate  in
regime di esenzione fiscale fino alla data di entrata in vigore della
presente disposizione nel fondo di cui  all'articolo  55,  comma  13,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, mediante versamenti  rateizzati
di pari  importo,  da  effettuare  entro  l'anno  2028.  La  societa'
Autobrennero Spa provvede al versamento della prima rata entro il  15
dicembre 2021 e  delle  successive  rate  entro  il  15  dicembre  di
ciascuno degli anni successivi. Le  risorse  versate  dalla  societa'
Autobrennero Spa  sono  riassegnate  allo  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze e  trasferite  alla  societa'
Rete  ferroviaria  italiana  Spa.  Le  ulteriori  quote  annuali   da
accantonare ai sensi del medesimo articolo 55, comma 13, della  legge
n. 449 del 1997 sono versate dal  concessionario  dell'infrastruttura
A22 Brennero-Modena con le modalita' di  cui  al  periodo  precedente
entro trenta  giorni  dall'approvazione  del  bilancio  dell'anno  di
riferimento. Le risorse versate ai  sensi  del  presente  comma  sono
utilizzate per le finalita' di cui al citato articolo 55,  comma  13,
della legge n. 449 del 1997, nell'ambito del contratto di programma -
parte investimenti  tra  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e la RFI Spa. 
  3. A partire dalla data dell'affidamento di  cui  al  comma  4,  il
concessionario  subentrante  dell'infrastruttura   autostradale   A22
Brennero-Modena versa all'entrata del bilancio dello Stato, entro  il
15 dicembre di ciascun anno, l'importo di 160  milioni  di  euro  per
l'anno 2018 e di 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal
2019 al 2024 e comunque fino a concorrenza del valore di concessione,
che non potra' essere complessivamente inferiore  a  580  milioni  di
euro. Nella determinazione del  valore  di  concessione,  di  cui  al
periodo precedente, sono in  ogni  caso  considerate  le  somme  gia'
erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura. 
  4.  Gli  atti  convenzionali  di  concessione  sono  stipulati  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  con  i  concessionari
autostradali  delle  infrastrutture  di  cui   al   comma   1,   dopo
l'approvazione del CIPE, previo parere dell'Autorita' di  regolazione
dei trasporti sullo schema di convenzione e comunque, con riferimento
all'infrastruttura autostradale  A22  Brennero-Modena,  entro  il  15
dicembre 2021 e il versamento degli importi dovuti per l'anno 2020  e
per gli anni precedenti dal concessionario subentrante della predetta
infrastruttura ai sensi del comma 3 e' effettuato per il 50 per cento
entro il 21 dicembre 2021 e per il restante 50 per cento entro il  30
aprile 2022. I medesimi concessionari mantengono tutti  gli  obblighi
previsti a legislazione vigente. 
  5. All'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
il terzo e il quarto periodo sono soppressi.