DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 11-9-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 102 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni salvo quanto previsto  ai
commi 2, 3 e 4: 
    a) la legge 11 agosto 1991, n. 266, e la legge 7  dicembre  2000,
n. 383; 
    ((a-bis) l'articolo 1, comma 1, lettera  b)  e  comma  2,  e  gli
articoli 2 e 3 della legge 19 novembre 1987, n. 476;)) 
    b) gli articoli 2, 3, 4 e 5, della legge  15  dicembre  1998,  n.
438; 
    c) il decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali
14 settembre 2010, n. 177; 
    d) il decreto del Ministro del tesoro  8  ottobre  1997,  recante
«Modalita' per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato
presso le regioni»; 
    e) l'articolo 100, comma 2, lettera l),  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
    f) l'articolo 15, comma 1, lettera  i-quater),  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
    g) l'articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (1) 
  2. Sono altresi' abrogate le seguenti disposizioni a decorrere  dal
termine di cui all'articolo 104, comma 2: 
    a) gli articoli da 10 a 29 del  decreto  legislativo  4  dicembre
1997, n. 460, fatto salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4; 
    b) l'articolo 20-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600; 
    c) l'articolo 150 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917; 
    d) l'articolo 8, comma 2, primo periodo e comma 4 della legge  11
agosto 1991, n. 266; 
    e) l'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991,  n.  417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66; 
    f) l'articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 
    g) gli articoli 20 e 21 della legge n. 383 del 7 dicembre 2000; 
    h) l'articolo 14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6  del  decreto-legge  14
marzo 2005, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
maggio 2005, n. 80. 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge  11
agosto 1991, n. 266, all'articolo 13 della legge 7 dicembre 2000,  n.
383, e all'articolo 96, comma 1, della legge  21  novembre  2000,  n.
342, sono abrogate a decorrere dalla data di  efficacia  del  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze di cui  all'articolo  103,
comma  2,  finalizzato  a   dare   attuazione   a   quanto   previsto
dall'articolo 73, comma 1. 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 6,  della  legge  11  agosto
1991, n. 266, agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 2000,
n. 383, nonche' il decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali 14 novembre 2001, n. 471, sono  abrogate  a  decorrere  dalla
data di operativita' del Registro unico nazionale del Terzo  settore,
ai sensi dell'articolo 53. 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla
L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art.  5-sexies,  comma
1) che "Pertanto, le disposizioni  di  carattere  fiscale  richiamate
dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del  medesimo  codice  di
cui al decreto legislativo n.  117  del  2017  continuano  a  trovare
applicazione senza soluzione  di  continuita'  fino  al  31  dicembre
2017".