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DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 2017, n. 116

Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonchè disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57. (17G00129)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2017, ad eccezione delle disposizioni dell'articolo 27, che entrano in vigore il 31 ottobre 2021, salvo quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e al comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e) del medesimo articolo, che entrano in vigore il 31 ottobre 2025 e ad eccezione delle disposizioni dell'articolo 28, che entrano in vigore il 31 ottobre 2021. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2024)
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Testo in vigore dal:  15-8-2017

Art. 27

Ampliamento della competenza del giudice
di pace in materia civile
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al libro primo sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «cinquemila» è sostituita dalla seguente: «trentamila»;
b) al secondo comma, la parola: «ventimila» è sostituita dalla seguente: «cinquantamila»;
c) al terzo comma sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) per le cause relative ad apposizione di termini;»;
2) il numero 2) è sostituito dal seguente: «2) per le cause in materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell'articolo 71-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice civile;»;
3) dopo il numero 3-bis), sono aggiunti i seguenti:
«3-ter) per le cause nelle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VI del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze nelle costruzioni;
3-quater) per le cause relative alle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VII del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze di cui agli articoli 905, 906 e 907 del medesimo codice;
3-quinquies) per le cause in materia di stillicidio e di acque di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni VIII e IX del codice civile;
3-sexies) per le cause in materia di occupazione e di invenzione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione I del codice civile;
3-septies) per le cause in materia di specificazione, unione e commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione II del codice civile;
3-octies) per le cause in materia di enfiteusi di cui al libro terzo, titolo IV del codice civile;
3-novies) per le cause in materia di esercizio delle servitù prediali;
3-decies) per le cause di impugnazione del regolamento e delle deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice civile;
3-undecies) per le cause in materia di diritti ed obblighi del possessore nella restituzione della cosa, di cui al libro terzo, titolo VIII, Capo II, Sezione I del codice civile.»;
d) dopo il terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«Il giudice di pace è altresì competente, purché il valore della controversia, da determinarsi a norma dell'articolo 15, non sia superiore a trentamila euro:
1) per le cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari;
2) per le cause in materia di riordinamento della proprietà rurale di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezione II del codice civile;
3) per le cause in materia di accessione;
4) per le cause in materia di superficie.
Quando una causa di competenza del giudice di pace a norma dei commi terzo, numeri da 3-ter) a 3-undecies), e quarto è proposta, contro la stessa parte, congiuntamente ad un'altra causa di competenza del tribunale, le relative domande, anche in assenza di altre ragioni di connessione, sono proposte innanzi al tribunale affinchè siano decise nello stesso processo.»;
2) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:
«Art. 15-bis (Esecuzione forzata). - Per l'espropriazione forzata di cose mobili è competente il giudice di pace.
Per l'espropriazione forzata di cose immobili e di crediti è competente il tribunale.
Se cose mobili sono soggette all'espropriazione forzata insieme con l'immobile nel quale si trovano, per l'espropriazione è competente il tribunale anche relativamente ad esse.
Per la consegna e il rilascio di cose nonché per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il tribunale.»;
3) all'articolo 113, secondo comma, la parola: «millecento» è sostituita dalla seguente: «duemilacinquecento»;
b) al libro terzo, titolo II, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 513, terzo comma, le parole: «Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice di pace»;
2) all'articolo 518, sesto comma, la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;
3) all'articolo 519, primo comma, le parole: «presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace»;
4) all'articolo 520, primo comma, la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;
5) all'articolo 521-bis, quinto comma, la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;
6) all'articolo 543, la parola: «tribunale», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «giudice»;
c) al libro quarto, titolo IV, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 763, primo comma, dopo le parole: «dal giudice» sono inserite le seguenti: «di pace»;
2) all'articolo 764, primo comma, dopo le parole: «al giudice» sono inserite le seguenti: «di pace»;
3) all'articolo 765, secondo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;
b) il secondo periodo è soppresso;
4) all'articolo 769 la parola: «tribunale» è sostituita, ovunque ricorra, dalle seguenti: «giudice di pace».
2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al libro secondo sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 485, primo comma, secondo periodo, la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;
2) all'articolo 620 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «tribunale del circondario» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace del luogo»;
b) al sesto comma, la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;
3) all'articolo 621, primo comma, le parole: «tribunale del circondario» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace del luogo»;
4) all'articolo 736, secondo comma, la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace».
b) al libro quarto sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 1211 la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;
2) all'articolo 1514, primo comma, la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;
3) all'articolo 1515, terzo comma, le parole: «dal tribunale» sono sostitute dalle seguenti: «dal giudice di pace»;
4) all'articolo 1841, la parola: «tribunale» è sostituita, ovunque ricorra, dalle seguenti: «giudice di pace».
3. Alle disposizioni per l'attuazione del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51-bis, le parole: «620, secondo e sesto comma, 621, primo comma,», nonché le parole: «e 736, secondo comma,» sono soppresse;
b) all'articolo 57, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le azioni previste dall'articolo 849 del codice sono di competenza del tribunale, in quanto non siano di competenza del giudice di pace a norma dell'articolo 7, quarto comma, del codice di procedura civile.»;
c) all'articolo 57-bis, le parole: «tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace»;
d) dopo l'articolo 60 sono inseriti i seguenti:
«Art. 60-bis. - Le domande previste dall'articolo 1105, quarto comma, del codice si propongono con ricorso al giudice di pace.
Art. 60-ter. - Sull'impugnazione del regolamento e delle deliberazioni, di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice, è competente il giudice di pace.»;
e) all'articolo 64, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, le parole: «il tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice di pace»;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Contro il provvedimento del giudice di pace può essere proposto reclamo in tribunale entro dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione.»;
f) l'articolo 73-bis è abrogato;
g) all'articolo 77, secondo comma, la parola: «pretore» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;
h) all'articolo 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, le parole: «dal presidente del tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «dal giudice di pace»;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice di pace provvede con decreto, sentito il creditore. Contro tale decreto è ammesso reclamo a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile.».
4. All'articolo 17, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: «presidente del tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace».
5. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, le parole: «la corte di appello» sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale».
Note all'art. 27:
- Si riporta il testo degli articoli 7, 113, 513, 518, 519, 520, 521-bis, 543, 763, 764, 765 e 769 del Codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto:
«Art. 7 (Competenza del giudice di pace). - Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a trentamila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi cinquantamila euro.
È competente qualunque ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini;
2) per le cause in materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell'art. 71-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice civile;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;
3-ter) per le cause nelle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VI del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze nelle costruzioni;
3-quater) per le cause relative alle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VII del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze di cui agli articoli 905, 906 e 907 del medesimo codice;
3-quinquies) per le cause in materia di stillicidio e di acque di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni VIII e IX del codice civile;
3-sexies) per le cause in materia di occupazione e di invenzione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione I del codice civile;
3-septies) per le cause in materia di specificazione, unione e commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione II del codice civile;
3-octies) per le cause in materia di enfiteusi di cui al libro terzo, titolo IV del codice civile;
3-novies) per le cause in materia di esercizio delle servitù prediali;
3-decies) per le cause di impugnazione del regolamento e delle deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice civile;
3-undecies) per le cause in materia di diritti ed obblighi del possessore nella restituzione della cosa, di cui al libro terzo, titolo VIII, Capo II, Sezione I del codice civile.
Il giudice di pace è altresì competente, purché il valore della controversia, da determinarsi a norma dell'art. 15, non sia superiore a trentamila euro:
1) per le cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari;
2) per le cause in materia di riordinamento della proprietà rurale di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezione II del codice civile;
3) per le cause in materia di accessione;
4) per le cause in materia di superficie.
Quando una causa di competenza del giudice di pace a norma dei commi terzo, numeri da 3-ter) a 3-undecies), e quarto è proposta, contro la stessa parte, congiuntamente ad un'altra causa di competenza del tribunale, le relative domande, anche in assenza di altre ragioni di connessione, sono proposte innanzi al tribunale affinchè siano decise nello stesso processo.».
«Art. 113 (Pronuncia secondo diritto). - Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità.
Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede duemilacinquecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del codice civile.».
«Art. 513 (Ricerca delle cose da pignorare). - L'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.
Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre l'assistenza della forza pubblica.
Il giudice di pace, su ricorso del creditore, può autorizzare con decreto l'ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario può sottoporre a pignoramento, secondo le norme della presente sezione, le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli.».
«Art. 518 (Forma del pignoramento). - L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'art. 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione.
Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l'ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano.
Il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.
Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.
Se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'art. 139, secondo comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento.
Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del giudice di pace competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro quindici giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'art. 497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.
Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni.».
«Art. 519 (Tempo del pignoramento). - Il pignoramento non può essere eseguito nei giorni festivi né fuori delle ore indicate nell'art. 147, salvo che ne sia data autorizzazione dal giudice di pace.
Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte può essere proseguito fino al suo compimento.».
«Art. 520 (Custodia dei mobili pignorati). - L'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del giudice di pace il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell'esecuzione determina.
Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta, trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure affidandole a un custode diverso dal debitore; nei casi di urgenza l'ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di cui all'art. 159 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.».
«Art. 521-bis (Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). - Oltre che con le forme previste dall'art. 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'art. 492. Il pignoramento contiene altresì l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede o, in mancanza, a quello più vicino.
Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.
Al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile.
Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o comunque li rinvengono procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.
Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del giudice di pace competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.
Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.
In deroga a quanto previsto dall'art. 497, l'istanza di assegnazione o l'istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell'art. 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo.».
«Art. 543 (Forma del pignoramento). - Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.
L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'art. 492:
1. l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
2. l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;
3. la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;
4. la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'art. 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.
Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'art. 501.
Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.
Quando procede a norma dell'art. 492-bis, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'art. 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.».
«Art. 763 (Provvedimento di rimozione). - La rimozione dei sigilli è ordinata con decreto dal giudice di pace su istanza di alcuna delle persone indicate nell'art. 753, numeri 1, 2 e 4.
Nei casi previsti nell'art. 754 può essere ordinata anche di ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai nn. 2 e 3, la rimozione deve essere seguita dall'inventario.
L'istanza e il decreto sono stesi di seguito al processo verbale di apposizione.».
«Art. 764 (Opposizione). - Chiunque vi ha interesse può fare opposizione alla rimozione dei sigilli con dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione o con ricorso al giudice di pace.
Il giudice fissa con decreto una udienza per la comparizione delle parti e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto stesso deve essere notificato a cura dell'opponente.
Il giudice provvede con ordinanza non impugnabile, e, se ordina la rimozione, può disporre che essa sia seguita dall'inventario e può dare le opportune cautele per la conservazione delle cose che sono oggetto di contestazione.».
«Art. 765 (Ufficiale procedente). - La rimozione dei sigilli è eseguita dall'ufficiale che può procedere all'inventario a norma dell'art. 769.
Se non occorre l'inventario, la rimozione è eseguita dal cancelliere del giudice di pace.».
«Art. 769 (Istanza). - L'inventario può essere chiesto al tribunale dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed è eseguito dal cancelliere del giudice di pace o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal giudice di pace.
L'istanza si propone con ricorso, nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice di pace.
Il giudice di pace provvede con decreto.
Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte.».
- Si riporta il testo degli articoli 485, 620, 621, 736, 1211, 1514, 1515 e 1841 del Codice civile, come modificati dal presente decreto:
«Art. 485 (Chiamato all'eredità che è nel possesso di beni). - Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal giudice di pace del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.
Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.
Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'art. 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice.».
«Art. 620 (Pubblicazione del testamento olografo). - Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore.
Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al giudice di pace del luogo in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per la presentazione.
Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto dell'atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente o della sentenza che dichiara la morte presunta.
Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario.
Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione.
Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il giudice di pace può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l'autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale.».
«Art. 621 (Pubblicazione del testamento segreto). - Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al giudice di pace del luogo in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per l'apertura e la pubblicazione.
Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art.
620.».
«Art. 736 (Consegna dei documenti). - Compiuta la divisione, si devono rimettere a ciascuno dei condividenti i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro assegnati.
I documenti di una proprietà che è stata divisa rimangono a quello che ne ha la parte maggiore, con l'obbligo di comunicarli agli altri condividenti che vi hanno interesse, ogni qualvolta se ne faccia richiesta. Gli stessi documenti, se la proprietà è divisa in parti eguali, e quelli comuni all'intera eredità si consegnano alla persona scelta a tal fine da tutti gli interessati, la quale ha obbligo di comunicarli a ciascuno di essi, a ogni loro domanda. Se vi è contrasto nella scelta, la persona è determinata con decreto dal giudice di pace del luogo dell'aperta successione, su ricorso di alcuno degli interessati, sentiti gli altri.».
«Art. 1211 (Cose deperibili o di dispendiosa custodia).
- Se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia sono eccessive, il debitore, dopo l'offerta reale o l'intimazione di ritirarle, può farsi autorizzare dal giudice di pace a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate e a depositarne il prezzo.».
«Art. 1514 (Deposito della cosa venduta). - Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore può depositarla, per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito, oppure in altro locale idoneo determinato dal giudice di pace del luogo in cui la consegna doveva essere fatta.
Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del deposito eseguito.».
«Art. 1515 (Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore). - Se il compratore non adempie l'obbligazione di pagare il prezzo, il venditore può far vendere senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui.
La vendita è fatta all'incanto a mezzo di una persona autorizzata a tali atti o, in mancanza di essa nel luogo in cui la vendita deve essere eseguita, a mezzo di un ufficiale giudiziario. Il venditore deve dare tempestiva notizia al compratore del giorno, del luogo e dell'ora in cui la vendita sarà eseguita.
Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica autorità [o da norme corporative], ovvero risultante da listini di borsa o da mercuriali, la vendita può essere fatta senza incanto, al prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un commissario nominato dal giudice di pace. In tal caso il venditore deve dare al compratore pronta notizia della vendita.
Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il ricavo netto della vendita, oltre al risarcimento del maggior danno.».
«Art. 1841 (Apertura forzata della cassetta). - Quando il contratto è scaduto, la banca, previa intimazione all'intestatario e decorsi sei mesi dalla data della medesima, può chiedere al giudice di pace l'autorizzazione ad aprire la cassetta. L'intimazione può farsi anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
L'apertura si esegue con l'assistenza di un notaio all'uopo designato e con le cautele che il giudice di pace ritiene opportune.
Il giudice di pace può dare le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti rinvenuti e può ordinare la vendita di quella parte di essi che occorra al soddisfacimento di quanto è dovuto alla banca per canoni e spese.».
- Si riporta il testo degli articoli 51-bis, 57, 57-bis, 64, 73-bis, 77 e 79 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, come modificati dal presente decreto:
«Art. 51-bis. - I provvedimenti previsti negli articoli 485, primo comma, 508, primo comma, 509, primo comma, 517, secondo comma, 528, primo comma, 529, 530, primo comma, 730, primo comma, del codice sono adottati dal tribunale in composizione monocratica.».
«Art. 57. - Le azioni previste dall'art. 849 del codice sono di competenza del tribunale, in quanto non siano di competenza del giudice di pace a norma dell'art. 7, quarto comma, del codice di procedura civile.
Nel caso regolato dall'art. 849 il giudice fissa con ordinanza l'udienza per la comparizione del rappresentante dell'associazione professionale, il quale può delegare altra persona. Si osservano nel resto, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dal codice di procedura civile per i consulenti tecnici.».
«Art. 57-bis. - L'autorizzazione prevista nell'art. 915, primo comma, del codice è data dal giudice di pace.».
«Art. 64. - Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dall'undicesimo comma dell'art. 1129 e dal quarto comma dell'art. 1131 del codice, il giudice di pace provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore in contraddittorio con il ricorrente.
Contro il provvedimento del giudice di pace può essere proposto reclamo in tribunale entro dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione.».
«Art. 77. - Il deposito di cose mobili diverse dal danaro e di titoli di credito, nei casi previsti dagli articoli 1210, primo comma, e 1214 del codice e in ogni altro caso in cui esso sia prescritto dalla legge o dal giudice ovvero sia voluto dalle parti, si esegue presso stabilimenti di pubblico deposito a norma delle leggi speciali.
Qualora non esistano stabilimenti di pubblico deposito nel luogo in cui deve essere eseguita la prestazione, o se ricorrono particolari ragioni, il giudice di pace del luogo predetto, su ricorso della parte interessata, può autorizzare con decreto il deposito presso altro locale idoneo.».
«Art. 79. - Il sequestratario dell'immobile, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 1216 del codice, è nominato, se non vi è giudizio pendente, dal giudice di pace del luogo in cui si trova l'immobile.
Il giudice di pace provvede con decreto, sentito il creditore. Contro tale decreto è ammesso reclamo a norma dell'art. 739 del codice di procedura civile.
La consegna dell'immobile al sequestratario deve risultare da processo verbale redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario. Copia del processo verbale deve essere notificata al creditore che non sia stato presente.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), come modificato dal presente decreto:
«Art. 17. - 1. Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione.
2. La riabilitazione è accordata con decreto del giudice di pace su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi.
3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore può proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
4. Il decreto di riabilitazione è pubblicato nel Bollettino dei protesti cambiari ed è opponibile ai sensi del comma 3 da chiunque vi abbia interesse.
5.
6. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.
6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. La cancellazione dei dati del protesto è disposta dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione.
6-ter. Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel comma 1, è consentita la presentazione di un'unica istanza di riabilitazione anche in riferimento a più protesti, purché compresi nello spazio temporale di un triennio.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), come modificato dal presente decreto:
«Art. 13 (Dell'opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato). - 1. Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione al provvedimento di diniego di riabilitazione di cui all'art. 17, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero al decreto di riabilitazione ai sensi del comma 4 del medesimo articolo sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. È competente il tribunale.
3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego di riabilitazione o dalla pubblicazione del decreto di riabilitazione effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
4. Il provvedimento che accoglie il ricorso è pubblicato nel registro informatico dei protesti cambiari.».