DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

((Codice dei contratti pubblici)). (16G00062)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 18-6-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 97 
 
                    (Offerte anormalmente basse) 
 
  1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della  stazione
appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte
se queste appaiono anormalmente basse,  sulla  base  di  un  giudizio
tecnico sulla congruita', serieta', sostenibilita' e  realizzabilita'
dell'offerta. 
  ((2. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu'
basso e il numero  delle  offerte  ammesse  e'  pari  o  superiore  a
quindici, la congruita' delle offerte e' valutata sulle  offerte  che
presentano un ribasso pari o superiore  ad  una  soglia  di  anomalia
determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli  offerenti
i parametri di riferimento per il calcolo della soglia  di  anomalia,
il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: 
    a) calcolo della somma  e  della  media  aritmetica  dei  ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione  del  10  per
cento,  arrotondato  all'unita'  superiore,   rispettivamente   delle
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso;  le  offerte
aventi un uguale valore  di  ribasso  sono  prese  in  considerazione
distintamente nei loro singoli valori;  qualora,  nell'effettuare  il
calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu' offerte di eguale
valore rispetto alle  offerte  da  accantonare,  dette  offerte  sono
altresi' da accantonare; 
    b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi  percentuali
che superano la media calcolata ai sensi della lettera a); 
    c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello
scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b); 
    d) la soglia calcolata alla lettera  c)  e'  decrementata  di  un
valore percentuale pari al prodotto delle prime  due  cifre  dopo  la
virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo
scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) )). ((12)) 
  ((2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del  prezzo
piu' basso e il numero delle offerte ammesse e' inferiore a quindici,
la congruita' delle offerte e' valutata sulle offerte che  presentano
un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai
fini della determinazione della congruita' delle offerte, al fine  di
non  rendere  predeterminabili  dagli  offerenti   i   parametri   di
riferimento per il calcolo della soglia di  anomalia,  il  RUP  o  la
commissione giudicatrice procedono come segue: 
    a) calcolo della media  aritmetica  dei  ribassi  percentuali  di
tutte  le  offerte  ammesse,  con  esclusione  del  10   per   cento,
arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente  delle  offerte  di
maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le  offerte  aventi  un
uguale valore di ribasso sono prese in  considerazione  distintamente
nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo  del  10
per cento, siano  presenti  una  o  piu'  offerte  di  eguale  valore
rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi'  da
accantonare; 
    b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi  percentuali
che superano la media calcolata ai sensi della lettera a); 
    c) calcolo del rapporto tra lo scarto  medio  aritmetico  di  cui
alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a); 
    d) se il rapporto di cui alla lettera c) e' pari  o  inferiore  a
0,15, la soglia di anomalia e' pari al valore della media  aritmetica
di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento  della  medesima
media aritmetica; 
    e) se il rapporto di cui alla lettera c) e' superiore a  0,15  la
soglia di anomalia e' calcolata come somma della media aritmetica  di
cui alla lettera a) e dello  scarto  medio  aritmetico  di  cui  alla
lettera b) )). ((12)) 
  ((2-ter. Al fine di non rendere nel  tempo  predeterminabili  dagli
offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della  soglia  di
anomalia, il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  puo'
procedere  con  decreto  alla  rideterminazione  delle  modalita'  di
calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia)). ((12)) 
  3. Quando il criterio  di  aggiudicazione  e'  quello  dell'offerta
economicamente  piu'  vantaggiosa  la  congruita'  delle  offerte  e'
valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo,
sia la somma dei punti relativi agli altri elementi  di  valutazione,
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti  punti
massimi previsti dal bando di gara. ((Il  calcolo  di  cui  al  primo
periodo e' effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari  o
superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6.)) ((12)) 
  3-bis.  ((Il  calcolo  di  cui  ai  commi  2,  2-bis  e  2-ter   e'
effettuato)) ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore
a cinque. ((12)) 
  4. Le spiegazioni di  cui  al  comma  1  possono,  in  particolare,
riferirsi a: 
  a) l'economia del  processo  di  fabbricazione  dei  prodotti,  dei
servizi prestati o del metodo di costruzione; 
  b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni  eccezionalmente
favorevoli di cui dispone l'offerente per  fornire  i  prodotti,  per
prestare i servizi o per eseguire i lavori; 
  c)  l'originalita'  dei  lavori,  delle  forniture  o  dei  servizi
proposti dall'offerente. 
  5. La stazione appaltante  richiede  per  iscritto,  assegnando  al
concorrente  un  termine  non  inferiore  a   quindici   giorni,   la
presentazione,  per  iscritto,  delle   spiegazioni.   Essa   esclude
l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il
basso livello di prezzi o di  costi  proposti,  tenendo  conto  degli
elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalita' di cui
al primo periodo, che l'offerta e' anormalmente bassa in quanto: 
  a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3. 
  b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105; 
  c) sono incongrui  gli  oneri  aziendali  della  sicurezza  di  cui
all'articolo 95, comma 10 rispetto all'entita' e alle caratteristiche
dei lavori, dei servizi e delle forniture; 
  d)  il  costo  del  personale  e'  inferiore  ai  minimi  salariali
retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui  all'articolo  23,
comma 16. 
  6. Non sono ammesse  giustificazioni  in  relazione  a  trattamenti
salariali minimi  inderogabili  stabiliti  dalla  legge  o  da  fonti
autorizzate dalla legge. Non sono, altresi', ammesse  giustificazioni
in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di  sicurezza  e
coordinamento previsto dall'articolo 100 del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso puo' valutare
la congruita' di ogni offerta che, in  base  ad  elementi  specifici,
appaia anormalmente bassa. 
  7.  La  stazione  appaltante  qualora  accerti  che  un'offerta  e'
anormalmente bassa in quanto l'offerente  ha  ottenuto  un  aiuto  di
Stato puo' escludere  tale  offerta  unicamente  per  questo  motivo,
soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non e' in
grado di dimostrare, entro un  termine  sufficiente  stabilito  dalla
stazione appaltante, che  l'aiuto  era  compatibile  con  il  mercato
interno ai sensi  dell'articolo  107  TFUE.  La  stazione  appaltante
esclude un'offerta in  tali  circostanze  e  informa  la  Commissione
europea. 
  8.  Per  lavori,  servizi  e  forniture,  quando  il  criterio   di
aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso e comunque per importi
inferiori ((alle soglie di cui all'articolo 35, e che non  presentano
carattere transfrontaliero,  la  stazione  appaltante  prevede))  nel
bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia  di  anomalia
individuata ai sensi del comma 2 ((e dei commi 2-bis  e  2-ter)).  In
tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6.  ((Comunque  l'esclusione
automatica non opera  quando  il  numero  delle  offerte  ammesse  e'
inferiore a dieci)). ((12)) 
  9. La Cabina di regia di cui all'articolo 212, su richiesta,  mette
a disposizione degli altri Stati membri, a titolo  di  collaborazione
amministrativa, tutte le informazioni a  disposizione,  quali  leggi,
regolamenti,  contratti  collettivi  applicabili  o  norme   tecniche
nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti  in  relazione
ai dettagli di cui ai commi 4 e 5». 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con  modificazioni  dalla
L. 14 giugno 2019, n. 55, ha disposto (con l'art. 1, comma 21) che le
presenti modifiche "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi,
con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o
avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data,  non  sono  ancora
stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".