DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

((Codice dei contratti pubblici)). (16G00062)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-6-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 95 
 
              (Criteri di aggiudicazione dell'appalto) 
 
  1. I criteri  di  aggiudicazione  non  conferiscono  alla  stazione
appaltante  un  potere  di  scelta  illimitata   dell'offerta.   Essi
garantiscono la possibilita' di  una  concorrenza  effettiva  e  sono
accompagnati da specifiche che consentono l'efficace  verifica  delle
informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado  di
soddisfacimento dei  criteri  di  aggiudicazione  delle  offerte.  Le
stazioni appaltanti verificano  l'accuratezza  delle  informazioni  e
delle prove fornite dagli offerenti. 
  2.  Fatte  salve  le  disposizioni  legislative,  regolamentari   o
amministrative relative al prezzo di  determinate  forniture  o  alla
remunerazione di  servizi  specifici,  le  stazioni  appaltanti,  nel
rispetto dei principi di trasparenza, di  non  discriminazione  e  di
parita' di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti  e
all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee,
sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu'  vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo  o  sulla
base dell'elemento prezzo  o  del  costo,  seguendo  un  criterio  di
comparazione costo/efficacia  quale  il  costo  del  ciclo  di  vita,
conformemente all'articolo 96. 
  3.  Sono  aggiudicati  esclusivamente  sulla  base   del   criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata  sulla  base
del miglior rapporto qualita'/prezzo: 
  a) i contratti  relativi  ai  servizi  sociali  e  di  ristorazione
ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonche' ai servizi  ad  alta
intensita' di manodopera, come definiti  all'articolo  50,  comma  1,
fatti salvi gli affidamenti  ai  sensi  dell'articolo  36,  comma  2,
lettera a); 
  b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura e degli altri servizi di natura tecnica e  intellettuale
di importo pari o superiore a 40.000 euro; 
  b-bis) i contratti di servizi e le  forniture  di  importo  pari  o
superiore  a  40.000  euro  caratterizzati  da   notevole   contenuto
tecnologico o che hanno un carattere innovativo. (12) 
  4. Puo' essere utilizzato il criterio del minor prezzo: 
  a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 14 GIUGNO 2019, N. 55; (12) 
  b) per i servizi e le forniture con caratteristiche  standardizzate
o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per  i
servizi ad alta intensita' di manodopera di cui al comma  3,  lettera
a); (12) 
  c) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 14 GIUGNO 2019, N. 55. (12) 
  5. Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai  sensi
del comma 4 ne danno adeguata motivazione e  indicano  nel  bando  di
gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta. 
  6. I documenti di gara stabiliscono  i  criteri  di  aggiudicazione
dell'offerta,   pertinenti   alla   natura,   all'oggetto   e    alle
caratteristiche   del   contratto.    In    particolare,    l'offerta
economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla  base  del  miglior
rapporto  qualita'/prezzo,  e'  valutata  sulla   base   di   criteri
oggettivi, quali  gli  aspetti  qualitativi,  ambientali  o  sociali,
connessi  all'oggetto  dell'appalto.  Nell'ambito  di  tali   criteri
possono rientrare: 
  a) la  qualita',  che  comprende  pregio  tecnico,  caratteristiche
estetiche  e  funzionali,   accessibilita'   per   le   persone   con
disabilita',   progettazione   adeguata   per   tutti   gli   utenti,
certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza  e  salute  dei
lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche  sociali,  ambientali,
contenimento  dei  consumi  energetici  e  delle  risorse  ambientali
dell'opera    o    del    prodotto,    caratteristiche    innovative,
commercializzazione e relative condizioni; 
  b) il possesso di un  marchio  di  qualita'  ecologica  dell'Unione
europea (Ecolabel UE) in relazione ai  beni  o  servizi  oggetto  del
contratto, in misura pari o superiore al  30  per  cento  del  valore
delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso; 
  c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai
consumi  di  energia  e  delle  risorse  naturali,   alle   emissioni
inquinanti e ai  costi  complessivi,  inclusi  quelli  esterni  e  di
mitigazione  degli  impatti  dei  cambiamenti   climatici,   riferiti
all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo
strategico di un uso piu' efficiente delle risorse e  di  un'economia
circolare che promuova ambiente e occupazione; 
  d) la  compensazione  delle  emissioni  di  gas  ad  effetto  serra
associate alle attivita'  dell'azienda  calcolate  secondo  i  metodi
stabiliti  in  base  alla  raccomandazione   n.   2013/179/UE   della
Commissione del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni
per misurare e comunicare le prestazioni  ambientali  nel  corso  del
ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni; 
  e) l'organizzazione, le qualifiche  e  l'esperienza  del  personale
effettivamente  utilizzato  nell'appalto,  qualora  la  qualita'  del
personale  incaricato  possa  avere  un'influenza  significativa  sul
livello dell'esecuzione dell'appalto; 
  f) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica; 
  g) le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo
di consegna e il termine di consegna o di esecuzione. 
  7. L'elemento relativo  al  costo,  anche  nei  casi  di  cui  alle
disposizioni richiamate al comma 2, puo'  assumere  la  forma  di  un
prezzo o costo fisso sulla base del  quale  gli  operatori  economici
competeranno solo in base a criteri qualitativi. 
  8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo  competitivo,  il
bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione  e
la  ponderazione  relativa  attribuita  a  ciascuno  di  essi,  anche
prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e  il  massimo
deve essere adeguato. Per ciascun criterio di  valutazione  prescelto
possono essere previsti, ove necessario,  sub-criteri  e  sub-pesi  o
sub-punteggi. 
  9. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di  cui
al comma 8 non possibile per ragioni oggettive, indicano nel bando di
gara e nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo,  nel
bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza
dei criteri. Per attuare la ponderazione  o  comunque  attribuire  il
punteggio  a  ciascun  elemento  dell'offerta,   le   amministrazioni
aggiudicatrici  utilizzano  metodologie   tali   da   consentire   di
individuare con un unico parametro  numerico  finale  l'offerta  piu'
vantaggiosa. 
  10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi
della manodopera e  gli  oneri  aziendali  concernenti  l'adempimento
delle disposizioni in materia di salute e  sicurezza  sui  luoghi  di
lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi
di natura intellettuale e degli affidamenti  ai  sensi  dell'articolo
36, comma 2, lettera a). Le  stazioni  appaltanti,  relativamente  ai
costi  della  manodopera,  prima  dell'aggiudicazione   procedono   a
verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97,  comma  5,
lettera d). 
  10-bis. La stazione appaltante, al fine di  assicurare  l'effettiva
individuazione del miglior rapporto  qualita'/prezzo,  valorizza  gli
elementi  qualitativi  dell'offerta  e  individua  criteri  tali   da
garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili  tecnici.
A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per  il
punteggio economico entro il limite del 30 per cento. 
  11.  I  criteri  di  aggiudicazione   sono   considerati   connessi
all'oggetto dell'appalto ove riguardino lavori, forniture  o  servizi
da fornire nell'ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto  e  in
qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti nel
processo specifico di  produzione,  fornitura  o  scambio  di  questi
lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per  una  fase
successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori  non  sono
parte del loro contenuto sostanziale. 
  12. Le  stazioni  appaltanti  possono  decidere  di  non  procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione  all'oggetto  del  contratto.  Tale  facolta'  e'  indicata
espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito. 
  13. Compatibilmente con il diritto  dell'Unione  europea  e  con  i
principi di parita' di trattamento, non discriminazione,  trasparenza
e proporzionalita', le amministrazioni  aggiudicatrici  indicano  nel
bando di gara, nell'avviso  o  nell'invito  i  criteri  premiali  che
intendono applicare alla valutazione  dell'offerta  in  relazione  al
maggiore  rating  di  legalita'  e  di  impresa,   alla   valutazione
dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382,  lettera  b),
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora  l'offerente  sia
un soggetto diverso dalle societa' benefit, nonche' per agevolare  la
partecipazione delle micro, piccole  e  medie  imprese,  dei  giovani
professionisti e delle imprese di nuova costituzione  alle  procedure
di affidamento. Indicano  altresi'  il  maggiore  punteggio  relativo
all'offerta concernente beni, lavori  o  servizi  che  presentano  un
minore impatto sulla salute e sull'ambiente, ivi compresi i beni o  i
prodotti da filiera corta o a chilometro zero ((, e  l'adozione))  di
politiche tese al raggiungimento della parita' di  genere  comprovata
dal possesso  di  certificazione  della  parita'  di  genere  di  cui
all'articolo 46-bis del ((codice di cui al)) decreto  legislativo  11
aprile 2006, n. 198. 
  14. Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione,  nei  casi  di
adozione del miglior rapporto qualita' prezzo, si applicano  altresi'
le seguenti disposizioni: 
  a)  le  stazioni  appaltanti  possono  autorizzare  o  esigere   la
presentazione di varianti da parte degli offerenti. Esse indicano nel
bando di gara ovvero, se un avviso di preinformazione  e'  utilizzato
come mezzo  di  indizione  di  una  gara,  nell'invito  a  confermare
interesse se autorizzano o richiedono le  varianti;  in  mancanza  di
questa indicazione, le varianti non  sono  autorizzate.  Le  varianti
sono comunque collegate all'oggetto dell'appalto; 
  b) le stazioni appaltanti che autorizzano o richiedono le  varianti
menzionano nei documenti di gara i requisiti minimi che  le  varianti
devono rispettare,  nonche'  le  modalita'  specifiche  per  la  loro
presentazione,  in  particolare  se  le   varianti   possono   essere
presentate solo ove sia stata presentata  anche  un'offerta,  che  e'
diversa da una variante. Esse garantiscono anche  che  i  criteri  di
aggiudicazione scelti possano  essere  applicati  alle  varianti  che
rispettano tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono
varianti 
  c) solo le varianti che rispondono ai requisiti  minimi  prescritti
dalle amministrazioni aggiudicatrici sono prese in considerazione; 
  d) nelle procedure di  aggiudicazione  degli  appalti  pubblici  di
forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano
autorizzato o richiesto varianti non possono escludere  una  variante
per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o
un appalto di servizi anziche' un appalto pubblico di forniture o  un
appalto di forniture anziche' un appalto pubblico di servizi. 
  14-bis. In caso di appalti aggiudicati con il criterio  di  cui  al
comma  3,  le  stazioni  appaltanti  non  possono  attribuire   alcun
punteggio  per  l'offerta  di  opere  aggiuntive  rispetto  a  quanto
previsto nel progetto esecutivo a base d'asta. 
  15. Ogni variazione che intervenga, anche  in  conseguenza  di  una
pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase  di  ammissione,
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva  ai  fini  del
calcolo di medie nella  procedura,  ne'  per  l'individuazione  della
soglia di anomalia delle offerte. 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con  modificazioni  dalla
L. 14 giugno 2019, n. 55, ha disposto (con l'art. 1, comma 21) che le
presenti modifiche "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi,
con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o
avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data,  non  sono  ancora
stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".