DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

((Codice dei contratti pubblici)). (16G00062)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-6-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 93 
 
           (Garanzie per la partecipazione alla procedura) 
 
  1. L'offerta e' corredata da una garanzia fideiussoria,  denominata
"garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo  base  indicato
nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a
scelta dell'offerente. Al fine di rendere  l'importo  della  garanzia
proporzionato e adeguato alla natura delle  prestazioni  oggetto  del
contratto e al  grado  di  rischio  ad  esso  connesso,  la  stazione
appaltante puo' motivatamente ridurre l'importo della  cauzione  sino
all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di
procedure di gara  realizzate  in  forma  aggregata  da  centrali  di
committenza,  l'importo  della  garanzia  e'  fissato  nel  bando   o
nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.  In
caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento  temporaneo  di
imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare  tutte  le  imprese
del raggruppamento medesimo. Nei casi di cui all'articolo  36,  comma
2, lettera a), e' facolta' della stazione appaltante  non  richiedere
le garanzie di cui al presente articolo. 
  2. La cauzione  e'  costituita  presso  l'istituto  incaricato  del
servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate,  a  titolo  di
pegno a favore  dell'amministrazione  aggiudicatrice,  esclusivamente
con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento  elettronici
previsti dall'ordinamento vigente. Si applica il comma  8  e,  quanto
allo svincolo, il comma 9. 
  3.  La  garanzia  fideiussoria  di  cui  al  comma   1   a   scelta
dell'appaltatore  puo'  essere  rilasciata  da  imprese  bancarie   o
assicurative che rispondano ai  requisiti  di  solvibilita'  previsti
dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita' o  rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui  all'articolo
106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in
via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di  garanzie  e  che
sono sottoposti a revisione contabile da parte  di  una  societa'  di
revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti  minimi
di  solvibilita'   richiesti   dalla   vigente   normativa   bancaria
assicurativa. 
  4.  La  garanzia  deve  prevedere  espressamente  la  rinuncia   al
beneficio della preventiva escussione  del  debitore  principale,  la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo  comma,  del
codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia  medesima  entro
quindici  giorni,  a  semplice  richiesta  scritta   della   stazione
appaltante. 
  5. La garanzia deve avere efficacia per almeno  centottanta  giorni
dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono
richiedere una garanzia con termine di validita' maggiore  o  minore,
in relazione alla durata  presumibile  del  procedimento,  e  possono
altresi' prescrivere che l'offerta  sia  corredata  dall'impegno  del
garante  a  rinnovare  la  garanzia,  su  richiesta  della   stazione
appaltante nel corso della procedura , per  la  durata  indicata  nel
bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non  sia  ancora
intervenuta l'aggiudicazione. 
  6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del  contratto  dopo
l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o
all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa  ai  sensi
degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.
159; la garanzia  e'  svincolata  automaticamente  al  momento  della
sottoscrizione del contratto. 
  7. L'importo della  garanzia,  e  del  suo  eventuale  rinnovo,  e'
ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai  quali  venga
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi  delle  norme  europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC  17000,
la certificazione del sistema di qualita' conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO9000. Si  applica  la  riduzione  del  50  per
cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo,  anche  nei
confronti  delle  microimprese,  piccole  e  medie  imprese   e   dei
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari  costituiti
esclusivamente  da  microimprese,  piccole  e  medie   imprese.   Nei
contratti relativi a lavori, servizi  o  forniture,  l'importo  della
garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto  del  30  per  cento,
anche cumulabile con la riduzione di cui al primo  periodo,  per  gli
operatori  economici  in  possesso  di   registrazione   al   sistema
comunitario di ecogestione e audit(EMAS),ai sensi del regolamento(CE)
n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  25  novembre
2009,  o  del  20  per  cento  per  gli  operatori  in  possesso   di
certificazione ambientale ai sensi della norma  UNI  ENISO14001.  Nei
contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia  e
del suo  eventuale  rinnovo  e'  ridotto  del  20  per  cento,  anche
cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo  e  secondo,  per
gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni  o  servizi
che costituiscano almeno il 50  per  cento  del  valore  dei  beni  e
servizi  oggetto  del  contratto  stesso,  del  marchio  di  qualita'
ecologica  dell'Unione   europea   (Ecolabel   UE)   ai   sensi   del
regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 25 novembre 2009. Nei contratti  relativi  a  lavori,  servizi  o
forniture, l'importo della garanzia e del suo  eventuale  rinnovo  e'
ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai
periodi primo, secondo, terzo e quarto per  gli  operatori  economici
che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai  sensi  della
norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica  (carbon  footprint)
di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per  fruire  delle
riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in
sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti  e  lo  documenta
nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di  servizi  e
forniture, l'importo della garanzia e del suo  eventuale  rinnovo  e'
ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di  cui  ai
periodi precedenti, per  gli  operatori  economici  in  possesso  del
rating di legalita' e rating di  impresa  o  della  attestazione  del
modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo  n.  231  del
2001, o in possesso di certificazione della parita' di genere di  cui
all'articolo 46-bis del ((codice delle pari opportunita' tra  uomo  e
donna, di cui al)) decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  o  di
certificazione social accountability 8000, o  di  certificazione  del
sistema di gestione a tutela  della  sicurezza  e  della  salute  dei
lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione  UNI
CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di  gestione  dell'energia  o
UNI CEI  11352  riguardante  la  certificazione  di  operativita'  in
qualita' di ESC (Energy Service Company)  per  l'offerta  qualitativa
dei servizi energetici e per  gli  operatori  economici  in  possesso
della certificazione ISO 27001 riguardante  il  sistema  di  gestione
della  sicurezza  delle  informazioni.  In  caso  di   cumulo   delle
riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo
che risulta dalla riduzione precedente. 
  8.  L'offerta  e'  altresi'  corredata,  a  pena   di   esclusione,
dall'impegno di un  fideiussore,  anche  diverso  da  quello  che  ha
rilasciato  la  garanzia  provvisoria,  a  rilasciare   la   garanzia
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103
e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente  comma
non si applica alle  microimprese,  piccole  e  medie  imprese  e  ai
raggruppamenti   temporanei   o    consorzi    ordinari    costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 
  8-bis. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo  schema
tipo di cui all'articolo 103, comma 9. 
  9.   La   stazione   appaltante,   nell'atto   con   cui   comunica
l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente,  nei
loro confronti, allo svincolo della  garanzia  di  cui  al  comma  1,
tempestivamente e comunque entro un termine non  superiore  a  trenta
giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia  ancora  scaduto  il
termine di efficacia della garanzia. 
  10. Il presente articolo non si applica  agli  appalti  di  servizi
aventi a oggetto la redazione della  progettazione  e  del  piano  di
sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attivita' del
responsabile unico del procedimento.