DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

((Codice dei contratti pubblici)). (16G00062)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-2-2022
aggiornamenti all'articolo
 
                               Art. 46 
 
(Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura  e
                             ingegneria) 
 
  1. Sono ammessi a partecipare alle  procedure  di  affidamento  dei
servizi attinenti all'architettura e  all'ingegneria  ((nel  rispetto
del principio di non discriminazione fra  i  diversi  soggetti  sulla
base della forma giuridica assunta)): ((38)) 
  a)  i  prestatori  di  servizi  di  ingegneria  e  architettura:  i
professionisti singoli, associati, le societa' tra professionisti  di
cui alla lettera b), le societa' di ingegneria di  cui  alla  lettera
c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei  fra  i  predetti
soggetti che rendono a committenti pubblici e privati,  operando  sul
mercato, servizi di ingegneria e di architettura,  nonche'  attivita'
tecnico-amministrative e studi di fattibilita'  economico-finanziaria
ad esse connesse,  ivi  compresi,  con  riferimento  agli  interventi
inerenti al restauro e alla  manutenzione  di  beni  mobili  e  delle
superfici decorate di beni architettonici, i soggetti  con  qualifica
di restauratore di beni culturali ai sensi della  vigente  normativa;
gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le societa'  da
essi costituite; (12) (25) 
  b)  le  societa'  di   professionisti:   le   societa'   costituite
esclusivamente  tra  professionisti  iscritti  negli  appositi   albi
previsti dai vigenti ordinamenti  professionali,  nelle  forme  delle
societa' di persone di cui ai capi II, III e  IV  del  titolo  V  del
libro quinto  del  codice  civile  ovvero  nella  forma  di  societa'
cooperativa di cui al capo I del  titolo  VI  del  libro  quinto  del
codice civile,  che  svolgono  per  committenti  privati  e  pubblici
servizi di ingegneria e architettura  quali  studi  di  fattibilita',
ricerche,  consulenze,  progettazioni   o   direzioni   dei   lavori,
valutazioni di  congruita'  tecnico  economica  o  studi  di  impatto
ambientale; 
  c) societa' di ingegneria: le societa' di capitali di cui  ai  capi
V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice  civile,  ovvero
nella forma di societa' cooperative di cui al capo I  del  titolo  VI
del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti  delle
societa' tra professionisti,  che  eseguono  studi  di  fattibilita',
ricerche,  consulenze,  progettazioni   o   direzioni   dei   lavori,
valutazioni di  congruita'  tecnico-economica  o  studi  di  impatto,
nonche' eventuali attivita'  di  produzione  di  beni  connesse  allo
svolgimento di detti servizi; 
  d)  i  prestatori  di  servizi   di   ingegneria   e   architettura
identificati con i  codici  CPV  da  74200000-1  a  74276400-8  e  da
74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla  legislazione  vigente  nei  rispettivi
Paesi; 
  ((d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale  a
offrire sul mercato servizi di  ingegneria  e  di  architettura,  nel
rispetto dei principi di non discriminazione e  par  condicio  fra  i
diversi soggetti abilitati)); ((38)) 
  e) i raggruppamenti temporanei costituiti  dai  soggetti  ((di  cui
alle lettere da a) a d-bis) )); ((38)) 
  f) i consorzi stabili di societa' di professionisti e  di  societa'
di ingegneria, anche in forma mista,  formati  da  non  meno  di  tre
consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria
ed architettura. 
  2. Ai fini della partecipazione alle procedure  di  affidamento  di
cui al comma 1, le societa', per un periodo di cinque anni dalla loro
costituzione,  possono  documentare   il   possesso   dei   requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal  bando  di
gara anche con riferimento ai  requisiti  dei  soci  delle  societa',
qualora costituite nella forma di societa' di persone o  di  societa'
cooperativa e dei direttori tecnici o dei  professionisti  dipendenti
della societa' con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite
nella forma di societa' di capitali ((, nonche' dei soggetti  di  cui
alla  lettera  d-bis)  del  comma  1  i  cui  requisiti  minimi  sono
stabiliti, nelle more dell'adozione del decreto di  cui  all'articolo
216, comma 27-octies, con decreto del Ministero delle  infrastrutture
e della mobilita' sostenibili)). ((38)) 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con  modificazioni  dalla
L. 14 giugno 2019, n. 55, ha disposto (con l'art. 1, comma 21) che la
presente modifica si applica "alle procedure i cui  bandi  o  avvisi,
con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o
avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data,  non  sono  ancora
stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi". 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con  modificazioni  dalla
L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 8, comma 6) che
la presente modifica si applica "alle procedure i cui bandi o avvisi,
con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, nonche', in  caso  di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi,  alle  procedure  in
cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli  inviti  a
presentare le offerte o i preventivi". 
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AGGIORNAMENTO (38) 
  La L. 23 dicembre 2021, n. 238, ha disposto (con l'art.  10,  comma
5) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice  una  gara  sono
pubblicati successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge nonche', in caso di contratti senza  pubblicazione  di
bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data,  non  sono
ancora  stati  inviati  gli  inviti  a  presentare  le  offerte  o  i
preventivi".