DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

((Codice dei contratti pubblici)). (16G00062)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-12-2021
aggiornamenti all'articolo
 
                               Art. 38 
 
(Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza) 
 
  1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 in  materia  di
aggregazione e centralizzazione degli appalti,  e'  istituito  presso
l'ANAC, che ne assicura la  pubblicita',  un  apposito  elenco  delle
stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le  centrali
di committenza. La qualificazione e' conseguita in rapporto ai bacini
territoriali, alla tipologia e complessita' del contratto e per fasce
d'importo. Sono iscritti di  diritto  nell'elenco  di  cui  al  primo
periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  compresi
i  Provveditorati  interregionali  per  le  opere  pubbliche,  CONSIP
S.p.a.,  INVITALIA  -  Agenzia  nazionale  per   l'attrazione   degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa  servizi  S.p.A.,
((l'Agenzia del demanio,)) nonche' i soggetti  aggregatori  regionali
di cui all'articolo 9  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89.
(25) 
  1-bis. Al fine di ottimizzare le  procedure  di  affidamento  degli
appalti pubblici  per  la  realizzazione  delle  scelte  di  politica
pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica, a decorrere dal 1°
gennaio 2020 la societa' Sport e salute Spa e' qualificata di diritto
centrale di committenza e puo' svolgere attivita' di centralizzazione
delle committenze per conto delle  amministrazioni  aggiudicatrici  o
degli enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al
rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. 
  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottarsi, su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con   il   Ministro   per   la   semplificazione    della    pubblica
amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente codice, di intesa con la Conferenza unificata e  sentita
l'ANAC,  sono  definiti  i  requisiti   tecnico   organizzativi   per
l'iscrizione all'elenco di  cui  al  comma  1,  in  applicazione  dei
criteri di qualita', efficienza e professionalizzazione, tra cui, per
le  centrali  di  committenza,  il  carattere  di  stabilita'   delle
attivita' e il relativo ambito territoriale.  Il  decreto  definisce,
inoltre, le modalita' attuative del  sistema  delle  attestazioni  di
qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca, nonche' la data
a  decorrere  dalla  quale  entra  in  vigore  il  nuovo  sistema  di
qualificazione. (25) 
  3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis La qualificazione ha
ad  oggetto  il  complesso  delle  attivita'  che  caratterizzano  il
processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro  in  relazione
ai seguenti ambiti: (25) 
  a) capacita' di progettazione; (25) 
  b) capacita' di affidamento; 
  c) capacita' di verifica sull'esecuzione  e  controllo  dell'intera
procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera. 
  3-bis. Le centrali di committenza e  i  soggetti  aggregatori  sono
qualificati almeno negli ambiti di cui al comma 3, lettere a)  e  b).
Nelle aggiudicazioni relative all'acquisizione  di  beni,  servizi  o
lavori effettuati dalle centrali di committenza, ovvero dai  soggetti
aggregatori, le attivita' correlate all'ambito di  cui  al  comma  3,
lettera c) possono essere effettuate direttamente dai soggetti per  i
quali sono svolte  le  suddette  aggiudicazioni  purche'  qualificati
almeno in detto ambito secondo i criteri individuati dal decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. (25) 
  4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati  sulla  base  dei
seguenti parametri: 
  a) requisiti di base, quali: 
  1) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di  cui  al
comma 3; 
  2) presenza nella  struttura  organizzativa  di  dipendenti  aventi
specifiche competenze in rapporto alle attivita' di cui al comma 3; 
  3) sistema di formazione ed aggiornamento del personale; 
  4) numero  di  gare  svolte  nel  quinquennio  con  indicazione  di
tipologia, importo e  complessita',  numero  di  varianti  approvate,
verifica sullo scostamento tra gli importi posti a  base  di  gara  e
consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei  tempi  di  esecuzione
delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo; 
  5) rispetto dei  tempi  previsti  per  i  pagamenti  di  imprese  e
fornitori come stabilito dalla vigente normativa ovvero rispetto  dei
tempi previsti per i pagamenti di imprese e  fornitori,  secondo  gli
indici di tempestivita' indicati dal decreto adottato  in  attuazione
dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
  5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione  dei  dati  sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano  gli
archivi detenuti o gestiti  dall'Autorita',  come  individuati  dalla
stessa Autorita' ai sensi dell'articolo 213, comma 9; 
  5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto dagli articoli 1
e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in  materia  di
procedure di monitoraggio  sullo  stato  di  attuazione  delle  opere
pubbliche, di verifica  dell'utilizzo  dei  finanziamenti  nei  tempi
previsti e costituzione del Fondo  opere  e  del  Fondo  progetti,  e
dall'articolo 29, comma 3; 
  5-quater) disponibilita' di piattaforme telematiche nella  gestione
di procedure di gara; (25) 
  b) requisiti premianti, quali: 
  1) valutazione  positiva  dell'ANAC  in  ordine  all'attuazione  di
misure di prevenzione dei rischi di  corruzione  e  promozione  della
legalita'; 
  2) presenza di sistemi di gestione  della  qualita'  conformi  alla
norma UNI EN ISO 9001  degli  uffici  e  dei  procedimenti  di  gara,
certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai  sensi
del regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio; 
  3) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76; (25) 
  4) livello di soccombenza nel contenzioso; 
  5) applicazione di criteri di sostenibilita' ambientale  e  sociale
nell'attivita' di progettazione e affidamento. 
  4-bis.   Le   amministrazioni   la   cui   organizzazione   prevede
articolazioni, anche  territoriali,  verificano  la  sussistenza  dei
requisiti di cui al comma 4 in capo  alle  medesime  strutture  e  ne
danno comunicazione all'ANAC per la qualificazione. 
  5. La qualificazione conseguita opera per la durata di cinque  anni
e puo' essere rivista a seguito di verifica,  anche  a  campione,  da
parte di ANAC o su richiesta della stazione appaltante. 
  6.  L'ANAC  stabilisce  le  modalita'  attuative  del  sistema   di
qualificazione, sulla base di quanto previsto dai commi da 1 a 5,  ed
assegna alle stazioni appaltanti  e  alle  centrali  di  committenza,
anche per le attivita' ausiliarie, un  termine  congruo  al  fine  di
dotarsi dei  requisiti  necessari  alla  qualificazione.  Stabilisce,
altresi',   modalita'   diversificate   che   tengano   conto   delle
peculiarita' dei soggetti privati che richiedono la qualificazione. 
  7. Con il provvedimento  di  cui  al  comma  6,  l'ANAC  stabilisce
altresi' i casi in cui puo' essere  disposta  la  qualificazione  con
riserva, finalizzata a consentire alla  stazione  appaltante  e  alla
centrale di  committenza,  anche  per  le  attivita'  ausiliarie,  di
acquisire  la  capacita'  tecnica  ed  organizzativa  richiesta.   La
qualificazione con riserva ha una durata  massima  non  superiore  al
termine  stabilito  per  dotarsi   dei   requisiti   necessari   alla
qualificazione. 
  8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di
qualificazione delle stazioni  appaltanti,  l'ANAC  non  rilascia  il
codice  identificativo  gara  (CIG)  alle  stazioni  appaltanti   che
procedono all'acquisizione di beni, servizi o lavori  non  rientranti
nella qualificazione conseguita. Fino alla predetta data, si  applica
l'articolo 216, comma 10. 
  9. Una quota parte delle risorse del fondo di cui all'articolo 213,
comma 14, attribuite alla stazione appaltante con il decreto  di  cui
al citato comma e'  destinata  dall'amministrazione  di  appartenenza
della stazione appaltante premiata al fondo per la remunerazione  del
risultato dei dirigenti e dei  dipendenti  appartenenti  alle  unita'
organizzative competenti  per  i  procedimenti  di  cui  al  presente
codice. La  valutazione  positiva  della  stazione  appaltante  viene
comunicata  dall'ANAC  all'amministrazione  di   appartenenza   della
stazione appaltante perche' ne tenga comunque  conto  ai  fini  della
valutazione  della  performance  organizzativa   e   gestionale   dei
dipendenti interessati. 
  10. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi  gli  enti
aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e gli altri
soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g). 
 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ha disposto (con l'art. 8,  comma  6)
che le presenti modifiche "si applicano alle procedure i cui bandi  o
avvisi,  con  i  quali  si   indice   una   gara,   sono   pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o  avvisi,
alle procedure in cui, alla medesima  data,  non  sono  ancora  stati
inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".