DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

((Codice dei contratti pubblici)). (16G00062)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 31-7-2021
aggiornamenti all'articolo
 
                               Art. 29 
 
 
                (Principi in materia di trasparenza) 
 
  1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere,  servizi
e forniture, nonche' alle procedure per l'affidamento e  l'esecuzione
di appalti  pubblici  di  servizi,  forniture,  lavori  e  opere,  di
concorsi  pubblici  di  progettazione,  di  concorsi  di  idee  e  di
concessioni,  compresi  quelli  tra  enti  nell'ambito  del   settore
pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione  della  commissione
giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove  non  considerati
riservati  ai  sensi  dell'articolo  53  ovvero  secretati  ai  sensi
dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul  profilo
del committente, nella  sezione  "Amministrazione  trasparente",  con
l'applicazione delle disposizioni di cui al  decreto  legislativo  14
marzo 2013, n. 33. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 18 APRILE 2019, N.  32,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 GIUGNO 2019, N. 55.  PERIODO
SOPPRESSO  DAL  D.L.  18  APRILE  2019,   N.   32,   CONVERTITO   CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 14 GIUGNO 2019, N. 55. PERIODO  SOPPRESSO  DAL
D.L. 18 APRILE 2019, N. 32, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.  14
GIUGNO 2019, N. 55. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 APRILE  2017,  N.
56. Nella stessa sezione sono  pubblicati  anche  i  resoconti  della
gestione finanziaria dei contratti al termine della  loro  esecuzione
con le modalita' previste dal decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.
33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione
o in calce, la data di pubblicazione  sul  profilo  del  committente.
Fatti salvi gli atti a cui si  applica  l'articolo  73,  comma  5,  i
termini cui sono collegati gli effetti giuridici della  pubblicazione
decorrono   dalla   data   di   pubblicazione   sul    profilo    del
committente.(12) 
  2.   Tutte   le   informazioni   ((inerenti   agli))   atti   delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli  enti  aggiudicatori  relativi
alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e
all'esecuzione   di   lavori,   servizi    e    forniture    relativi
all'affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi  di
idee e di concessioni, compresi quelli di cui  all'articolo  5,  sono
gestite e trasmesse tempestivamente alla  Banca  Dati  Nazionale  dei
Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad
essa interconnesse secondo le modalita'  indicate  all'articolo  213,
comma 9. L'ANAC garantisce, attraverso la Banca  Dati  Nazionale  dei
Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel  rispetto
di quanto previsto dall'articolo 53 e  ad  eccezione  di  quelli  che
riguardano  contratti  secretati  ai  sensi  dell'articolo  162,   la
trasmissione dei dati  all'Ufficio  delle  pubblicazioni  dell'Unione
europea e la pubblicazione ai sensi  dell'articolo  73.  Gli  effetti
degli atti oggetto di  pubblicazione  ai  sensi  del  presente  comma
decorrono dalla data di pubblicazione dei relativi dati  nella  Banca
dati nazionale dei contratti pubblici. 
  3. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della  trasparenza
e della legalita' nel settore dei contratti pubblici. In particolare,
operano in ambito territoriale a supporto delle  stazioni  appaltanti
nell'attuazione del presente codice ed nel monitoraggio delle fasi di
programmazione,  affidamento  ed  esecuzione  dei   contratti   anche
attraverso  la  messa  a  disposizione  di  piattaforme   telematiche
interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici per
la gestione di tutte  le  fasi  della  vita  dei  contratti  pubblici
secondo le modalita' indicate all'articolo 213, comma 9. 
  4. Le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare le  piattaforme
telematiche  di  cui  al  comma  2,  aderenti  alle  regole  di   cui
all'articolo 44. 
  4-bis. ((L'interscambio)) dei dati e degli atti tra la  Banca  Dati
Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC,  il  sistema  di  cui  al
decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  e  le  piattaforme
telematiche ad essa interconnesse avviene, nel rispetto del principio
di unicita' del luogo di pubblicazione e di unicita' dell'invio delle
informazioni, in conformita' alle Linee  guida  AgID  in  materia  di
interoperabilita'. L'insieme dei dati e delle informazioni  condivisi
costituiscono   fonte   informativa   prioritaria   in   materia   di
pianificazione e monitoraggio di contratti. Per le opere pubbliche si
applica  quanto  previsto  dall'articolo  8,  comma  2,  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con  modificazioni  dalla
L. 14 giugno 2019, n. 55, ha disposto (con l'art. 1, comma 21) che le
presenti modifiche "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi,
con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o
avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data,  non  sono  ancora
stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".