DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

((Codice dei contratti pubblici)). (16G00062)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 18-6-2019
aggiornamenti all'articolo
 
                               Art. 24 
 
 
(Progettazione interna e esterna alle amministrazioni  aggiudicatrici
                   in materia di lavori pubblici) 
 
  1. Le  prestazioni  relative  alla  progettazione  di  fattibilita'
tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo,
al coordinamento della sicurezza  della  progettazione  nonche'  alla
direzione   dei    lavori    e    agli    incarichi    di    supporto
tecnico-amministrativo   alle   attivita'   del   responsabile    del
procedimento e  del  dirigente  competente  alla  programmazione  dei
lavori pubblici sono espletate: 
  a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; 
  b) dagli uffici consortili di  progettazione  e  di  direzione  dei
lavori che i comuni, i rispettivi consorzi  e  unioni,  le  comunita'
montane, le  aziende  sanitarie  locali,  i  consorzi,  gli  enti  di
industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire; 
  c) dagli organismi di altre pubbliche  amministrazioni  di  cui  le
singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge; 
  d) dai soggetti di cui all'articolo 46. 
  2. ((Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,))
sono definiti i requisiti che devono  possedere  i  soggetti  di  cui
all'articolo 46, comma 1. ((Fino alla data di entrata in  vigore  del
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si  applica  la
disposizione transitoria ivi prevista.)) ((12)) 
  3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1,  lettere  a),
b) e c), sono firmati da dipendenti delle  amministrazioni  abilitati
all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un
rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale   non   possono   espletare,
nell'ambito  territoriale  dell'ufficio  di  appartenenza,  incarichi
professionali  per  conto  di  pubbliche   amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e successive  modificazioni,  se  non  conseguenti  ai  rapporti
d'impiego. 
  4. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze  assicurative
per la copertura dei rischi di  natura  professionale  a  favore  dei
dipendenti incaricati della progettazione. Nel  caso  di  affidamento
della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico  dei
soggetti stessi. 
  5.  Indipendentemente   dalla   natura   giuridica   del   soggetto
affidatario l'incarico e' espletato da professionisti iscritti  negli
appositi  albi  previsti  dai  vigenti   ordinamenti   professionali,
personalmente responsabili e nominativamente indicati gia' in sede di
presentazione dell'offerta, con la  specificazione  delle  rispettive
qualificazioni   professionali.   E',   inoltre,   indicata,   sempre
nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione  tra  le
varie prestazioni specialistiche. ((Il regolamento)) di cui al  comma
2 individua anche i criteri per  garantire  la  presenza  di  giovani
professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi  concorrenti
ai  bandi  relativi  a  incarichi  di  progettazione,   concorsi   di
progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono  conto
ai   fini    dell'    aggiudicazione.    All'atto    dell'affidamento
dell'incarico,  i  soggetti  incaricati  devono  dimostrare  di   non
trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 80 nonche' il  possesso
dei requisiti e delle capacita' di  cui  all'articolo  83,  comma  1.
((12)) 
  6. Ove un servizio complesso sia costituito dalla somma di  diversi
servizi, di cui alcuni riservati ad iscritti  ad  albi  di  ordini  e
collegi, il bando di gara o l'invito richiede esplicitamente che  sia
indicato il responsabile di quella parte del servizio. Tale  soggetto
deve possedere i requisiti previsti nel caso in cui il  servizio  sia
messo in gara separatamente. 
  7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, quarto
periodo, gli affidatari di incarichi di  progettazione  per  progetti
posti a base di gara non  possono  essere  affidatari  degli  appalti
((...)), nonche' degli eventuali subappalti o cottimi,  per  i  quali
abbiano svolto la suddetta attivita' di  progettazione.  Ai  medesimi
appalti  ((...)),  subappalti  e  cottimi  non  puo'  partecipare  un
soggetto controllato, controllante  o  collegato  all'affidatario  di
incarichi  di  progettazione.  Le  situazioni  di  controllo   e   di
collegamento  si  determinano  con  riferimento  a  quanto   previsto
dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di  cui  al  presente
comma sono estesi ai  dipendenti  dell'affidatario  dell'incarico  di
progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento  dell'incarico
e ai  loro  dipendenti,  nonche'  agli  affidatari  di  attivita'  di
supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si
applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza
acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione  non  e'
tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con
gli altri operatori. ((12)) 
  8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti,  approva,  con  proprio  decreto,  da
emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi  commisurati
al livello qualitativo delle prestazioni e delle attivita' di cui  al
presente  articolo  e  all'articolo   31,   comma   8.   I   predetti
corrispettivi  sono  utilizzati  dalle  stazioni   appaltanti   quale
criterio o base di  riferimento  ai  fini  dell'individuazione  dell'
importo da porre a base di gara dell'affidamento. Fino alla  data  di
entrata in vigore del decreto di cui al presente  comma,  si  applica
l'articolo 216, comma 6. 
  8-bis.  Le  stazioni  appaltanti   non   possono   subordinare   la
corresponsione  dei  compensi   relativi   allo   svolgimento   della
progettazione  e  delle  attivita'  tecnico-amministrative  ad   essa
connesse all'ottenimento  del  finanziamento  dell'opera  progettata.
Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste
le condizioni e le modalita' per il pagamento dei  corrispettivi  con
riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e  10  della  legge  2
marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. 
  8-ter. Nei contratti aventi ad  oggetto  servizi  di  ingegneria  e
architettura  la  stazione  appaltante  non  puo'   prevedere   quale
corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso,  ad  eccezione
dei contratti relativi ai beni  culturali,  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 151. 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con  modificazioni  dalla
L. 14 giugno 2019, n. 55, ha disposto (con l'art. 1, comma 21) che le
presenti modifiche "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi,
con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o
avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data,  non  sono  ancora
stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".