DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

((Codice dei contratti pubblici)). (16G00062)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 18-6-2019
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 102 
 
 
                (Collaudo e verifica di conformita' ) 
 
  1. Il responsabile unico del  procedimento  controlla  l'esecuzione
del contratto congiuntamente al direttore dei lavori per i  lavori  e
al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture. 
  2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori  e  a
verifica di conformita'  per  i  servizi  e  per  le  forniture,  per
certificare che l'oggetto del contratto in  termini  di  prestazioni,
obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche  e  qualitative  sia
stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle  previsioni  e  delle
pattuizioni contrattuali. Per  i  contratti  pubblici  di  lavori  di
importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di  cui
all'articolo 35 il certificato di collaudo,  nei  casi  espressamente
individuati dal decreto di cui al comma 8, puo' essere sostituito dal
certificato di  regolare  esecuzione  rilasciato  per  i  lavori  dal
direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o  inferiore  a  1
milione di euro e per forniture e servizi di importo  inferiore  alla
soglia di cui all'articolo 35,  e'  sempre  facolta'  della  stazione
appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato  di
verifica di conformita' con il  certificato  di  regolare  esecuzione
rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e  per  forniture  e
servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di  cui  al
presente comma il certificato di regolare esecuzione  e'  emesso  non
oltre tre mesi dalla data di ultimazione  delle  prestazioni  oggetto
del contratto. 
  3. Il collaudo finale o la verifica di conformita' deve avere luogo
non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o  delle  prestazioni,
salvi  i  casi,  individuati   dal   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti di cui  al  comma  8,  di  particolare
complessita' dell'opera o delle  prestazioni  da  collaudare,  per  i
quali il termine puo' essere elevato sino ad un anno. Il  certificato
di collaudo o il certificato di verifica di conformita' ha  carattere
provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla  sua
emissione. Decorso tale termine, il collaudo si  intende  tacitamente
approvato ancorche' l'atto formale  di  approvazione  non  sia  stato
emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56. 
  5. Salvo quanto disposto  dall'articolo  1669  del  codice  civile,
l'appaltatore risponde per la difformita' e i vizi dell'opera o delle
prestazioni,  ancorche'  riconoscibili,  purche'   denunciati   dalla
stazione appaltante prima  che  il  certificato  di  collaudo  assuma
carattere definitivo. 
  6. Per effettuare le  attivita'  di  collaudo  sull'esecuzione  dei
contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano
tra  i  propri  dipendenti  o  dipendenti  di  altre  amministrazioni
pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata  alla
tipologia e caratteristica del contratto, in possesso  dei  requisiti
di moralita', competenza e professionalita',  iscritti  all'albo  dei
collaudatori nazionale o regionale di  pertinenza  come  previsto  al
comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per  l'attivita'
di collaudo e' contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante,
nell'ambito dell'incentivo di cui  all'articolo  113,  mentre  per  i
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche e' determinato ai sensi
della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e  nel  rispetto
delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i  dipendenti  della  stazione
appaltante ovvero tra i dipendenti delle  altre  amministrazioni,  e'
individuato il collaudatore delle  strutture  per  la  redazione  del
collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della  stazione
appaltante, ovvero di altre amministrazioni  pubbliche,  le  stazioni
appaltanti  individuano  i  componenti  con  le  procedure   di   cui
all'articolo 31, comma 8. 
  7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di  verifica
di conformita': 
  a) ai magistrati  ordinari,  amministrativi  e  contabili,  e  agli
avvocati e procuratori dello Stato, in attivita' di servizio  e,  per
appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di
rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 a quelli  in  quiescenza
nella regione/regioni ove e' stata svolta l'attivita' di servizio; 
  b)   ai   dipendenti   appartenenti   ai   ruoli   della   pubblica
amministrazione in servizio, ovvero in trattamento di quiescenza  per
appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di
rilevanza  comunitaria  di  cui   all'articolo   35   ubicati   nella
regione/regioni ove e' svolta per i dipendenti in servizio, ovvero e'
stata svolta per quelli in quiescenza, l'attivita' di servizio; 
  c) a coloro che nel triennio antecedente hanno  avuto  rapporti  di
lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi
titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto; 
  d) a coloro che hanno, comunque, svolto  o  svolgono  attivita'  di
controllo,  verifica,  progettazione,  approvazione,  autorizzazione,
vigilanza o direzione sul contratto da collaudare. 
  d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara. 
  8. ((Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,))
sono disciplinate e definite le modalita' tecniche di svolgimento del
collaudo, nonche' i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori
e il certificato di verifica di conformita' possono essere sostituiti
dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del  comma
2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto,  si  applica
l'articolo 216, comma 16, anche con  riferimento  al  certificato  di
regolare esecuzione, rilasciato  ai  sensi  del  comma  2.  ((PERIODO
SOPPRESSO  DAL  D.L.  18  APRILE  2019,   N.   32,   CONVERTITO   CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 14 GIUGNO 2019, N. 55)). ((12)) 
  9. Al termine del lavoro sono redatti: 
  a) per i beni del patrimonio culturale  un  consuntivo  scientifico
predisposto dal direttore dei lavori o, nel  caso  di  interventi  su
beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e  a
materiali  storicizzati  di  beni  immobili  di   interesse   storico
artistico o archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi
dalla  normativa  vigente,  quale  ultima  fase  del  processo  della
conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di
intervento sul bene; i  costi  per  la  elaborazione  del  consuntivo
scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento; 
  b) l'aggiornamento del piano di manutenzione; 
  c) una relazione  tecnico-scientifica  redatta  dai  professionisti
afferenti  alle  rispettive  competenze,  con  l'esplicitazione   dei
risultati culturali e scientifici raggiunti. 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con  modificazioni  dalla
L. 14 giugno 2019, n. 55 ha disposto (con l'art. 1, comma 21) che  le
presenti modifiche si applicano "alle procedure i cui bandi o avvisi,
con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o
avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data,  non  sono  ancora
stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".