DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2016, n. 243

Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. (16G00259)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2016.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18 (in G.U. 28/02/2017, n. 49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 15-9-2020
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 7-bis 
 
            (Principi per il riequilibrio territoriale). 
 
  1.  Il  Ministro  per  il  Sud  e  la  coesione  territoriale  cura
l'applicazione del principio di assegnazione differenziale di risorse
aggiuntive a favore degli  interventi  nei  territori  delle  regioni
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria,  Puglia,  Sicilia  e
Sardegna, come definito dalla legge nazionale per  il  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione e dagli accordi con  l'Unione  europea  per  i
Fondi strutturali e di investimento europei (SIE). 
  2. Al fine di ridurre  i  divari  territoriali,  il  riparto  delle
risorse dei programmi di spesa in  conto  capitale  finalizzati  alla
crescita o al sostegno degli investimenti  da  assegnare  sull'intero
territorio  nazionale,  che  non  abbia  criteri  o   indicatori   di
attribuzione gia' individuati alla data di entrata  in  vigore  della
presente disposizione, deve  essere  disposto  anche  in  conformita'
all'obiettivo di  destinare  agli  interventi  nel  territorio  delle
regioni Abruzzo,  Molise,  Campania,  Basilicata,  Calabria,  Puglia,
Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari  in
conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente. 
  2-bis. Entro il 30 giugno di ogni anno le amministrazioni  centrali
trasmettono al Ministro per il Sud e la coesione  territoriale  e  al
Ministro dell'economia e delle finanze, con  apposita  comunicazione,
l'elenco dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale di cui al
comma 2. ((La comunicazione  di  cui  al  periodo  precedente,  entro
trenta giorni dalla ricezione, e' trasmessa dal Ministro per il Sud e
la coesione  territoriale  all'autorita'  politica  delegata  per  il
coordinamento della politica  economica  e  la  programmazione  degli
investimenti pubblici di interesse nazionale)). Entro  il  30  aprile
2020 con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro per il Sud e  la  coesione  territoriale  e  la
coesione territoriale, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze  e  con   l'autorita'   politica   delegata   per   il
coordinamento della politica  economica  e  la  programmazione  degli
investimenti pubblici  di  interesse  nazionale,  sono  stabilite  le
modalita' per verificare che il riparto delle risorse  dei  programmi
di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita  o  al  sostegno
degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che
non abbia criteri o indicatori di attribuzione gia' individuati,  sia
effettuato in conformita'  alle  disposizioni  di  cui  al  comma  2,
nonche' per monitorare l'andamento della spesa erogata. 
  2-ter.  I  contratti  di   programma   tra   il   Ministero   delle
infrastrutture e  dei  trasporti  e  l'ANAS  Spa  e  i  contratti  di
programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  la
Rete  ferroviaria  italiana  Spa  sono  predisposti  in   conformita'
all'obiettivo di cui  al  comma  2  del  presente  articolo.  PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160. 
  3. Il Ministro per il  Sud  e  la  coesione  territoriale  presenta
annualmente alle  Camere  una  relazione  sull'attuazione  di  quanto
previsto dal presente articolo, con l'indicazione delle idonee misure
correttive eventualmente necessarie. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni
interessate provvedono  alle  relative  attivita'  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente.