DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189

((Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016)). (16G00205)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/10/2016
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 (in G.U. 17/12/2016 n. 294).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 28 
 
Disposizioni in materia di  trattamento  e  trasporto  del  materiale
derivante dal crollo parziale o totale degli edifici 
 
  1. Allo scopo di garantire la continuita'  operativa  delle  azioni
poste in essere prima dell'entrata in vigore  del  presente  decreto,
sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016,  n.
389, all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e  12
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  19
settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati  ai  sensi  delle
medesime disposizioni. 
  2. I Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria,  ai
sensi dell'articolo 1, comma 5, approvano il piano  per  la  gestione
delle  macerie  e  dei  rifiuti   derivanti   dagli   interventi   di
ricostruzione oggetto del presente decreto. 
  3. Il piano di cui al comma 2 e' redatto allo scopo di: 
  a) fornire gli strumenti  tecnici  ed  operativi  per  la  migliore
gestione delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni; 
  b) individuare le risorse  occorrenti  e  coordinare  il  complesso
delle attivita' da porre in essere per la piu' celere rimozione delle
macerie, indicando i tempi di completamento degli interventi; 
  c) assicurare, attraverso la corretta rimozione  e  gestione  delle
macerie,  la  possibilita'  di  recuperare  le   originarie   matrici
storico-culturali degli edifici crollati; 
  d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che  tengano
conto delle diverse tipologie di materiale, al fine  di  favorire  il
trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero
delle macerie e riducendo i costi di intervento; 
  e) limitare il volume  dei  rifiuti  recuperando  i  materiali  che
possono essere  utilmente  impiegati  come  nuova  materia  prima  da
mettere a disposizione per  la  ricostruzione  conseguente  ai  danni
causati dagli  eventi  sismici  di  cui  all'articolo  1,  e  se  non
utilizzati il ricavato della loro vendita e' ceduto  come  contributo
al Comune da cui provengono tali materiali. 
  3-bis.  Entro  il  31  dicembre  2019,  le  regioni,   sentito   il
commissario straordinario e fermo restando il  limite  delle  risorse
dallo stesso indicate ai sensi del comma 13, aggiornano  i  piani  di
cui al comma 2 individuando, in particolare,  i  siti  di  stoccaggio
temporaneo. In difetto  di  conclusione  del  procedimento  entro  il
termine di cui al presente comma il  commissario  straordinario  puo'
aggiornare comunque il piano, sentito  il  Presidente  della  regione
interessata. 
  4. In deroga all'articolo 184  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, i materiali  derivanti  dal
crollo parziale o totale degli edifici  pubblici  e  privati  causati
dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 nonche'  quelli  derivanti
dalle  attivita'  di  demolizione  e   abbattimento   degli   edifici
pericolanti disposte dai  Comuni  interessati  dagli  eventi  sismici
nonche' da altri soggetti competenti o comunque  svolti  su  incarico
dei medesimi, sono classificati rifiuti  urbani  non  pericolosi  con
codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e  trasporto
da effettuarsi verso i centri  di  raccolta  comunali  e  i  siti  di
deposito temporaneo di cui ai commi 6 e 7, fatte salve le  situazioni
in cui e' possibile segnalare i materiali pericolosi  ed  effettuare,
in condizioni di  sicurezza,  le  raccolte  selettive.  Ai  fini  dei
conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore  dei  materiali
di cui al presente articolo e' il Comune  di  origine  dei  materiali
stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del  decreto
citato legislativo n. 152 del 2006. 
  5.  Non  costituiscono  rifiuto  i  resti  dei  beni  di  interesse
architettonico, artistico e  storico,  nonche'  quelli  dei  beni  ed
effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia  storica,
i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con  valenza  di  cultura
locale, il legno lavorato, i metalli lavorati.  Tali  materiali  sono
selezionati e  separati  secondo  le  disposizioni  delle  competenti
Autorita', che ne individuano anche  il  luogo  di  destinazione.  Il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo  integra
con proprio decreto, ove necessario, entro cinque giorni  dalla  data
di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   le   disposizioni
applicative gia' all'uopo stabilite dal soggetto  attuatore  nominato
ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393. Le  autorizzazioni
previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale,
ove necessarie, si  intendono  acquisite  con  l'assenso  manifestato
mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante  del
Ministero che partecipa alle operazioni. 
  6. La raccolta dei materiali di cui al comma 4, insistenti su suolo
pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, ed il loro
trasporto ai centri di raccolta  comunali  ed  ai  siti  di  deposito
temporaneo, ovvero direttamente agli impianti di recupero (R13 e  R5)
se le caratteristiche delle macerie lo  consentono,  sono  operati  a
cura delle aziende che gestiscono il servizio di  gestione  integrata
dei rifiuti urbani  presso  i  territori  interessati  o  dei  Comuni
territorialmente  competenti  o  delle  pubbliche  amministrazioni  a
diverso  titolo  coinvolte,  direttamente  o  attraverso  imprese  di
trasporto autorizzate da essi incaricate, o  attraverso  imprese  dai
medesimi individuate con la procedura  di  cui  all'articolo  63  del
decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50. Le predette  attivita'  di
trasporto,  sono  effettuate  senza   lo   svolgimento   di   analisi
preventive. Il Centro di coordinamento RAEE e' tenuto a  prendere  in
consegna i rifiuti  di  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche
(RAEE) nelle condizioni in  cui  si  trovano,  con  oneri  a  proprio
carico.  Ai  fini  dei  conseguenti  adempimenti  amministrativi,  e'
considerato  produttore  dei  materiali  il  Comune  di  origine  dei
materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma  1,  lettera  f),
del citato decreto legislativo n.  152  del  2006.  Limitatamente  ai
materiali di cui al comma 4 del presente  articolo  insistenti  nelle
aree urbane su suolo privato, l'attivita' di raccolta e di  trasporto
viene effettuata con il consenso  del  soggetto  avente  titolo  alla
concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione  privata
come disciplinato dall'articolo 6. A tal fine, il Comune  provvede  a
notificare, secondo le modalita' previste dalle vigenti  disposizioni
di legge in materia  di  notifica  dei  provvedimenti  amministrativi
ovvero secondo quelle stabilite  dall'articolo  60  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  successive
modificazioni, apposita comunicazione, contenente l'indicazione della
data nella quale si provvedera' alla rimozione dei materiali. Decorsi
quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso previsto  dal
sesto periodo, il Comune autorizza,  salvo  che  l'interessato  abbia
espresso motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei materiali. 
  6-bis. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi,
ai   fini   della   ricostruzione   degli   edifici   di    interesse
architettonico, artistico e storico nonche' di quelli  aventi  valore
anche simbolico appartenenti all'edilizia storica,  le  attivita'  di
demolizione  e  di  contestuale  rimozione   delle   macerie   devono
assicurare,  ove  possibile,  il  recupero   dei   materiali   e   la
conservazione delle componenti identitarie, esterne  ed  interne,  di
ciascun  edificio,  secondo  le  modalita'   indicate   dal   decreto
ministeriale di cui al comma 5. 
  7. In coerenza con quanto stabilito al comma  1,  anche  in  deroga
alla normativa vigente, previa  verifica  tecnica  della  sussistenza
delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della  salute
pubblica,  sono   individuati,   dai   soggetti   pubblici   all'uopo
autorizzati, eventuali e ulteriori  appositi  siti  per  il  deposito
temporaneo dei  rifiuti  comunque  prodotti  fino  al  ((31  dicembre
2023)), autorizzati, sino alla medesima data, a ricevere i  materiali
predetti, e a detenerli  nelle  medesime  aree  per  un  periodo  non
superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto. I siti di deposito temporaneo di cui all'articolo  3,  comma
1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione  civile
1° settembre 2016, n. 391, sono  autorizzati,  nei  limiti  temporali
necessari, fino al ((31 dicembre 2023)), e possono detenere i rifiuti
gia' trasportati per un periodo non  superiore  a  dodici  mesi.  Per
consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento dei materiali  di
cui al presente articolo, possono essere autorizzati in deroga,  fino
al ((31 dicembre  2023))  aumenti  di  quantitativi  e  tipologie  di
rifiuti conferibili  presso  impianti  autorizzati,  previa  verifica
istruttoria    semplificata    dell'idoneita'    e     compatibilita'
dell'impianto, senza  che  cio'  determini  modifica  e  integrazione
automatiche delle autorizzazioni vigenti degli impianti.  I  titolari
delle attivita' che detengono sostanze classificate  come  pericolose
per la salute e la sicurezza che  potrebbero  essere  frammiste  alle
macerie sono tenuti a  darne  comunicazione  al  Sindaco  del  Comune
territorialmente competente ai fini  della  raccolta  e  gestione  in
condizioni  di  sicurezza.  Il  Presidente  della  Regione  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 5, autorizza, qualora  necessario,  l'utilizzo
di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione, messa
in riserva (R13) e recupero (R5) di flussi omogenei  di  rifiuti  per
l'eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale
della frazione non recuperabile.  I  rifiuti  devono  essere  gestiti
senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare  procedimenti  e
metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto
stabilito dall'articolo 177,  comma  4,  del  decreto  legislativo  3
aprile  2006,  n.  152.  Il  Presidente  della   Regione   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 5, stabilisce le modalita' di  rendicontazione
dei  quantitativi  dei  materiali  di  cui  al  comma  4  raccolti  e
trasportati, nonche' dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e
smaltimento. 
  7-bis. Nel caso in cui nel sito temporaneo  di  deposito  siano  da
effettuare operazioni di trattamento delle macerie con  l'ausilio  di
impianti mobili, il  termine  di  cui  all'articolo  208,  comma  15,
secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e'
ridotto a quindici giorni. 
  8. I gestori dei siti di deposito temporaneo  di  cui  al  comma  6
ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo  svolgimento  di
analisi  preventive,  procedono  allo  scarico  presso  le   piazzole
attrezzate  e  assicurano  la  gestione  dei  siti  provvedendo,  con
urgenza,  all'avvio  agli  impianti  di   trattamento   dei   rifiuti
selezionati presenti nelle  piazzole  medesime.  Tali  soggetti  sono
tenuti altresi' a fornire il  personale  di  servizio  per  eseguire,
previa  autorizzazione  del  Presidente  della   Regione   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 5, la separazione e cernita  dal  rifiuto  tal
quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE,
nonche' il loro avvio agli impianti autorizzati  alle  operazioni  di
recupero e smaltimento. 
  9. Al fine di agevolare i flussi  e  ridurre  al  minimo  ulteriori
impatti  dovuti  ai  trasporti,  i  rifiuti  urbani   indifferenziati
prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla  popolazione  colpita
dall'evento sismico possono essere conferiti negli impianti gia' allo
scopo  autorizzati  secondo  il  principio  di   prossimita',   senza
apportare modifiche  alle  autorizzazioni  vigenti,  in  deroga  alla
eventuale definizione dei bacini di provenienza  dei  rifiuti  urbani
medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si  accorda
preventivamente con i gestori degli  impianti  dandone  comunicazione
alla Regione e all'Agenzia regionale  per  la  protezione  ambientale
(ARPA) territorialmente competenti. 
  10. COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2017, N. 8,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 7 APRILE 2017, N. 45. 
  11. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, i materiali nei  quali  si  rinvenga,  anche  a  seguito  di
ispezione visiva, la presenza di amianto oltre i limiti contenuti  al
punto 3.4 dell'allegato D alla parte IV  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, non rientrano nei rifiuti di cui al comma 4.  Ad
essi e' attribuito il codice CER 17.06.05* e sono gestiti secondo  le
indicazioni di cui al presente  comma.  Tali  materiali  non  possono
essere  movimentati,  ma   perimetrati   adeguatamente   con   nastro
segnaletico. L'intervento di bonifica  e'  effettuato  da  una  ditta
specializzata. Qualora il rinvenimento avvenga durante  la  raccolta,
il  rifiuto  residuato  dallo  scarto  dell'amianto,  sottoposto   ad
eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei
rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto
urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e e' gestito secondo le
modalita' di  cui  al  presente  articolo.  Qualora  il  rinvenimento
avvenga successivamente al conferimento presso il  sito  di  deposito
temporaneo, il rimanente rifiuto, privato  del  materiale  contenente
amianto, e  sottoposto  ad  eventuale  separazione  e  cernita  delle
matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene  la
classificazione di rifiuto  urbano  non  pericoloso  con  codice  CER
20.03.99 e come tale deve essere gestito  per  l'avvio  a  successive
operazioni di recupero e smaltimento. In quest'ultimo caso i siti  di
deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in  area
separata ed  appositamente  allestita,  di  rifiuti  di  amianto.  La
verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti  dalla  suddetta
separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto
e delle altre sostanze pericolose e'  svolta  con  i  metodi  per  la
caratterizzazione  previsti  dalla  normativa  vigente  sia  per   il
campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione  in
peso delle sostanze pericolose  presenti.  Per  quanto  riguarda  gli
interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima  di  asportare  e
smaltire  correttamente  tutto  il   materiale,   devono   presentare
all'Organo di Vigilanza competente per  territorio  idoneo  piano  di
lavoro ai sensi dell'articolo 256 del decreto  legislativo  9  aprile
2008, n. 81. Tale piano di lavoro viene presentato al Dipartimento di
sanita' pubblica dell'azienda unita' sanitaria locale competente, che
entro  24  ore  lo  valuta.  I  dipartimenti  di   Sanita'   pubblica
individuano un nucleo di operatori esperti che  svolge  attivita'  di
assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli  aspetti
di competenza. 
  12. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e le  aziende
unita'  sanitaria  locale  territorialmente  competenti,  nell'ambito
delle proprie  competenze  in  materia  di  tutela  ambientale  e  di
prevenzione della sicurezza dei lavoratori, ed il Ministero dei  beni
e delle attivita' culturali e del turismo,  al  fine  di  evitare  il
caricamento indifferenziato  nei  mezzi  di  trasporto  dei  beni  di
interesse  architettonico,  artistico  e   storico,   assicurano   la
vigilanza e il rispetto del presente articolo. 
  13. Ad esclusione degli interventi che sono ricompresi e finanziati
nell'ambito del procedimento di concessione  dei  contributi  per  la
ricostruzione, agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente
articolo ed  a  quelli  relativi  alla  raccolta,  al  trasporto,  al
recupero e allo smaltimento dei rifiuti si provvede nel limite  delle
risorse  disponibili  sul   fondo   di   cui   all'articolo   4.   Le
amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo scopo di  assicurare  il
proseguimento, senza soluzione di continuita', delle attivita' di cui
al comma 4 del presente articolo, in anticipazione rispetto a  quanto
previsto  dall'articolo  4,  comma  3,  del  presente  decreto,   con
ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottata
d'intesa  con  il  Commissario  straordinario  del  Governo  per   la
ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016,
e' assegnata la somma di euro 100  milioni  a  valere  sulle  risorse
rivenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione europea  di  cui  al
regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002. 
  13-bis. In deroga all'articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile
2006,  n.  152,  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  10  agosto
2012, n. 161, e al decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i  materiali  da
scavo provenienti dai cantieri allestiti per la  realizzazione  delle
strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.  394  del  19
settembre 2016 o di altre opere provvisionali connesse  all'emergenza
sono gestiti secondo le indicazioni di  cui  ai  commi  da  13-ter  a
13-octies del presente articolo. 
  13-ter. In deroga alla lettera b) del comma 1 dell'articolo  41-bis
del  decreto-legge  21  giugno   2013,   n.   69,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e all'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i  materiali
di  cui  al  comma  13-bis  del   presente   articolo,   qualora   le
concentrazioni di  elementi  e  composti  di  cui  alla  tabella  4.1
dell'allegato 4 del citato decreto n. 161 del  2012  non  superino  i
valori delle concentrazioni soglia di  contaminazione  indicati  alla
tabella 1 di cui all'allegato 5 al titolo V della  parte  quarta  del
decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  con  riferimento  alla
specifica destinazione d'uso  urbanistica  del  sito  di  produzione,
potranno essere trasportati  e  depositati,  fino  al  ((31  dicembre
2023)), in siti di deposito intermedio, preliminarmente  individuati,
che garantiscano in ogni caso un  livello  di  sicurezza  ambientale,
assumendo fin dall'origine la qualifica  di  sottoprodotto  ai  sensi
dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152. 
  13-quater. Ai fini dei conseguenti adempimenti  amministrativi,  il
produttore dei materiali di cui al comma  13-bis  e'  il  comune  del
territorio di provenienza dei materiali medesimi e il detentore e' il
soggetto al quale il produttore puo' affidare detti materiali. 
  13-quinquies.  In  deroga  alle  lettere  a)  e  d)  del  comma   1
dell'articolo  41-bis  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  il
produttore dei materiali di cui al comma 13-bis del presente articolo
non ha obbligo di individuazione preventiva dell'utilizzo finale  del
sottoprodotto. 
  13-sexies. E' competenza del produttore dei  materiali  di  cui  al
comma 13-bis effettuare gli accertamenti  di  cui  al  comma  13-ter,
finalizzati a verificare che i suddetti materiali  ricadano  entro  i
limiti indicati alla tabella 1 di cui  all'allegato  5  al  titolo  V
della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  13-septies.  In  deroga  al  comma  2  dell'articolo   41-bis   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il produttore attesta  il  rispetto
delle condizioni di cui al comma 13-ter del presente articolo tramite
dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale
ai sensi del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  13-octies. Il produttore dei materiali di cui al comma  13-bis  del
presente articolo si accerta che siano rispettate  le  condizioni  di
cui al comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge n. 69 del 2013,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, prima  del
loro utilizzo.