DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189

((Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016)). (16G00205)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/10/2016
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 (in G.U. 17/12/2016 n. 294).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-12-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
 
 
    Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari 
 
  1. Il Commissario straordinario: 
  a) opera in stretto raccordo con il  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile, al fine di coordinare  le  attivita'  disciplinate
dal presente decreto con gli interventi di relativa competenza  volti
al  superamento  dello  stato  di  emergenza  e   di   agevolare   il
proseguimento degli interventi di ricostruzione dopo  la  conclusione
di quest'ultimo; 
  b) coordina gli interventi di  ricostruzione  e  riparazione  degli
immobili privati  di  cui  al  Titolo  II,  Capo  I,  sovraintendendo
all'attivita' dei vice commissari di concessione  ed  erogazione  dei
relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi
stessi, ai sensi dell'articolo 5; 
  c) opera una ricognizione e determina, di concerto con le Regioni e
con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,
secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima  il
relativo fabbisogno finanziario, definendo altresi' la programmazione
delle risorse nei limiti di quelle assegnate; 
  d) individua gli immobili di cui all'articolo 1, comma 2; 
  e) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di  opere
pubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai sensi dell'articolo 14; 
  f) sovraintende sull'attuazione delle misure di cui al  Titolo  II,
Capo II, al fine di favorire il sostegno alle imprese che hanno  sede
nei territori interessati e il recupero del  tessuto  socio-economico
nelle aree colpite dagli eventi sismici; 
  g) adotta e gestisce l'elenco  speciale  di  cui  all'articolo  34,
raccordandosi con le autorita'  preposte  per  lo  svolgimento  delle
attivita' di prevenzione contro le infiltrazioni  della  criminalita'
organizzata negli interventi di ricostruzione; 
  h) tiene e gestisce la contabilita' speciale  a  lui  appositamente
intestata; 
  i) esercita il controllo  su  ogni  altra  attivita'  prevista  dal
presente decreto nei territori colpiti; 
  l) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 28 SETTEMBRE 2018, N. 109,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 NOVEMBRE 2018, N. 130; 
  l-bis) promuove l'immediata effettuazione di un piano finalizzato a
dotare  i  Comuni  individuati  ai  sensi   dell'articolo   1   della
microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi
e criteri per la microzonazione sismica»  approvati  il  13  novembre
2008 dalla  Conferenza  delle  Regioni  e  delle  Province  autonome,
disciplinando con propria ordinanza la concessione  di  contributi  a
cio' finalizzati ai Comuni interessati,  con  oneri  a  carico  delle
risorse disponibili sulla contabilita' speciale di  cui  all'articolo
4, comma 3, entro il limite di  euro  6,5  milioni,  e  definendo  le
relative  modalita'  e  procedure  di  attuazione  nel  rispetto  dei
seguenti criteri: 
    1) effettuazione degli studi secondo i sopra citati  indirizzi  e
criteri, nonche' secondo  gli  standard  definiti  dalla  Commissione
tecnica istituita ai sensi dell'articolo 5, comma  7,  dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n.  3907  del  13  novembre
2010, pubblicata nel  supplemento  ordinario  n.  262  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2010; 
    2) affidamento degli incarichi da parte dei Comuni,  mediante  la
procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera  a),  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i  limiti  ivi  previsti,  a
professionisti  iscritti  agli  Albi  degli  ordini  o  dei   collegi
professionali, di particolare e comprovata esperienza in  materia  di
prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli  ed  apprezzamento
della   sussistenza   di   un'adeguata    esperienza    professionale
nell'elaborazione  di  studi  di  microzonazione   sismica,   purche'
iscritti nell'elenco speciale di cui  all'articolo  34  del  presente
decreto ovvero, in mancanza, purche'  attestino,  nei  modi  e  nelle
forme di cui agli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, il possesso  dei  requisiti  per  l'iscrizione
nell'elenco speciale come individuati nel citato articolo 34 e  nelle
ordinanze adottate ai sensi del comma  2  del  presente  articolo  ed
abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco; 
    3) supporto e coordinamento scientifico, ai fini dell'omogeneita'
nell'applicazione  degli  indirizzi  e  dei  criteri  nonche'   degli
standard  di  cui  al  numero  1,  da  parte  del   Centro   per   la
microzonazione sismica (Centro M S)  del  Consiglio  nazionale  delle
ricerche,  sulla  base  di  apposita  convenzione  stipulata  con  il
Commissario straordinario,  al  fine  di  assicurare  la  qualita'  e
l'omogeneita' degli studi. Agli oneri derivanti dalla convenzione  di
cui al periodo precedente si provvede a valere  sulle  disponibilita'
previste all'alinea della presente lettera. 
  2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme  dell'ordinamento  europeo.  Le  ordinanze  sono  emanate
sentiti i Presidenti  delle  Regioni  interessate  nell'ambito  della
cabina di coordinamento di  cui  all'articolo  1,  comma  5,  e  sono
comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri. (20) 
  2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi
di  architettura  e  ingegneria  ed  altri  servizi  tecnici  e   per
l'elaborazione  degli  atti  di   pianificazione   e   programmazione
urbanistica in conformita' agli indirizzi  definiti  dal  Commissario
straordinario  per  importi  fino  a  40.000  euro  avviene  mediante
affidamento diretto, per importi superiori a 40.000 euro e  inferiori
a quelli di  cui  all'articolo  35  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  avviene  mediante  procedure
negoziate previa  consultazione  di  almeno  dieci  soggetti  di  cui
all'articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50  del
2016, iscritti  nell'elenco  speciale  di  cui  all'articolo  34  del
presente decreto ((, utilizzando il criterio  di  aggiudicazione  del
prezzo piu' basso con le modalita' previste dall'articolo  97,  commi
2, 2-bis e 2-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo  n.
50 del 2016)). Fatta eccezione per particolari e  comprovate  ragioni
connesse alla specifica tipologia e alla dimensione  dell'intervento,
le  stazioni  appaltanti,  secondo  quanto  previsto  dal   comma   4
dell'articolo 23 del citato  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,
affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo.  Agli
oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di  progettazione  e
di  quelli  previsti  dall'articolo  23,  comma   11,   del   decreto
legislativo n. 50  del  2016  si  provvede  con  le  risorse  di  cui
all'articolo 4, comma 3, del presente decreto. 
  3. Il Commissario  straordinario  realizza  i  compiti  di  cui  al
presente  decreto  attraverso  l'analisi  delle   potenzialita'   dei
territori  e  delle  singole  filiere  produttive   esistenti   anche
attraverso  modalita'  di  ascolto  e   consultazione,   nei   Comuni
interessati, degli operatori economici e della cittadinanza. 
  4. Il Commissario straordinario,  anche  avvalendosi  degli  uffici
speciali per la ricostruzione di cui  all'articolo  3,  coadiuva  gli
enti  locali  nella  progettazione  e   nella   realizzazione   degli
interventi,  con  l'obiettivo  di  garantirne  la   qualita'   e   il
raggiungimento dei risultati attesi. Restano ferme le  attivita'  che
enti locali, Regioni e Stato  svolgono  nell'ambito  della  strategia
nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. 
  4-bis. Il Commissario straordinario effettua una ricognizione delle
unita'  del  patrimonio  immobiliare  nuovo  o  in  ottimo  stato   e
classificato  agibile,  invenduto  e   di   cui   e'   accertata   la
disponibilita' alla vendita. 
  5. I vice commissari, nell'ambito dei territori interessati: 
  a) presiedono il comitato  istituzionale  di  cui  all'articolo  1,
comma 6; 
  b) esercitano le funzioni di propria competenza al fine di favorire
il superamento dell'emergenza e l'avvio degli interventi immediati di
ricostruzione; 
  c) sovraintendono agli interventi relativi alle opere  pubbliche  e
ai beni culturali di competenza delle Regioni; 
  d) sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei
contributi per gli interventi di ricostruzione  e  riparazione  degli
immobili privati, con le modalita' di cui all'articolo 6; 
  e) esercitano le funzioni di propria competenza in  relazione  alle
misure finalizzate al sostegno alle imprese e alla ripresa  economica
di cui al Titolo II, Capo II. 
  e-bis) assicurano, in relazione agli eventi  sismici  che  si  sono
susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, il monitoraggio degli aiuti
previsti dal presente decreto, al fine  di  verificare  l'assenza  di
sovracompensazioni nel rispetto delle norme europee  e  nazionali  in
materia di aiuti di Stato. 
 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Successivamente La Corte Costituzionale, con sentenza 22 ottobre  -
2 dicembre 2019, n. 246 (in  G.U.  1ª  s.s.  4/12/2019,  n.  49),  ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  37,  comma  1,
lettera a) (che ha modificato il  comma  2  del  presente  articolo),
"nella parte in cui ha previsto rispettivamente che le ordinanze  del
commissario  straordinario  di  cui  all'art.   2,   comma   2,   del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti  in  favore
delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016),  convertito,
con modificazioni,  nella  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,  sono
adottate sentiti i  Presidenti  delle  Regioni  interessate  anziche'
previa intesa con gli stessi e che le priorita' degli  interventi  di
cui all'art. 14, comma 4, dello stesso decreto-legge  sono  stabilite
dal commissario straordinario  sentiti  i  vice  commissari  anziche'
previa intesa con gli stessi".