DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189

((Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016)). (16G00205)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/10/2016
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 (in G.U. 17/12/2016 n. 294).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 31-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 15-bis 
 
          (Interventi immediati sul patrimonio culturale). 
 
  1. Al fine di avviare tempestivamente gli interventi  di  tutela  e
ricostruzione del  patrimonio  storico  e  artistico  danneggiato  in
conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 1, si applicano,
per i lavori, i servizi e le forniture di somma urgenza  relativi  ai
beni culturali di cui all'articolo 10 del codice di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e  successive  modificazioni,  le
disposizioni di cui agli articoli 148, comma 7,  e  163  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  Con  riferimento  ai  servizi  di
progettazione inerenti la  messa  in  sicurezza  dei  beni  culturali
immobili,  nelle   more   della   definizione   e   dell'operativita'
dell'elenco  speciale  di   cui   all'articolo   34,   le   pubbliche
amministrazioni competenti, ivi  incluse  quelle  titolari  dei  beni
danneggiati, possono procedere, per affidamenti di importo  inferiore
a 40.000 euro, mediante affidamento diretto a professionisti  idonei,
senza ulteriori formalita'. 
  2. In applicazione degli articoli  27  e  149  del  citato  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, anche
in deroga all'articolo 146 del medesimo decreto legislativo, i Comuni
interessati possono effettuare  gli  interventi  indispensabili,  ivi
inclusi quelli di messa  in  sicurezza  degli  edifici,  per  evitare
ulteriori danni ai beni culturali e paesaggistici presenti nei propri
territori, dandone immediata comunicazione al Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo.  Ove  si  rendano  necessari
interventi di demolizione, per i beni di cui agli articoli 10 e  136,
comma 1, lettere a), b), e, limitatamente ai centri storici, c),  del
decreto  legislativo  22  gennaio   2004,   n.   42,   e   successive
modificazioni, si  applica  il  comma  4  del  presente  articolo.  I
progetti dei successivi interventi  definitivi  sono  trasmessi,  nel
piu' breve tempo possibile, al Ministero  ai  fini  delle  necessarie
autorizzazioni, rilasciate secondo le procedure speciali  di  cui  al
presente decreto. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo trasmette le comunicazioni e  i  progetti  ricevuti  alle
eventuali altre amministrazioni competenti. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 2  si  applicano  altresi'  agli
interventi di messa in sicurezza posti  in  essere  dai  proprietari,
possessori o  detentori  dei  beni  culturali  immobili  e  dei  beni
paesaggistici siti nei Comuni interessati ovvero ricadenti nelle aree
protette ai sensi della legge 3 dicembre 1991, n. 394, o  nelle  zone
di protezione speciale istituite ai sensi della direttiva 2009/147/CE
del Parlamento e del Consiglio, del 30 novembre  2009,  nei  medesimi
Comuni. 
  3-bis.  Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  del   culto,   i
proprietari, possessori o detentori delle chiese site nei  comuni  di
cui all'articolo 1, ovvero  le  competenti  Diocesi,  contestualmente
agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia  del  bene,
possono effettuare, secondo le modalita'  stabilite  nelle  ordinanze
commissariali emesse ai sensi dell'articolo  2,  comma  2,  ulteriori
interventi che consentano la  riapertura  al  pubblico  delle  chiese
medesime. Ove nel corso dell'esecuzione di tali  interventi,  per  il
perseguimento delle  medesime  finalita'  di  messa  in  sicurezza  e
riapertura al pubblico, sia  possibile  porre  in  essere  interventi
anche di natura definitiva  complessivamente  piu'  convenienti,  dal
punto  di  vista  economico,  dell'azione  definitiva  e  di   quella
provvisoria di cui al precedente  periodo,  comunque  nei  limiti  di
importi massimi stabiliti con  apposita  ordinanza  commissariale,  i
soggetti di cui al presente  comma  sono  autorizzati  a  provvedervi
secondo le procedure previste nelle citate  ordinanze  commissariali,
previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle  competenti
strutture del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo  e  della  valutazione  di  congruita'  dei  costi   previsti
dell'intervento complessivo da parte del competente Ufficio  speciale
per la ricostruzione. L'elenco delle chiese, non classificate agibili
secondo la procedura della Scheda per il rilievo del  danno  ai  beni
culturali-chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo 23 aprile  2015,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale  n.  169  del  23  luglio  2015,  su  cui  saranno
autorizzati  tali  interventi,   e'   individuato   dal   Commissario
straordinario con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
tenuto conto degli interventi  ritenuti  prioritari  nell'ambito  dei
programmi definiti secondo le modalita'  previste  dall'articolo  14,
comma 9, del presente decreto. Per i beni immobili tutelati ai  sensi
della parte seconda del codice  di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori e' comunque  subordinato  al
parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale  costituita  ai
sensi dell'articolo 16, comma 4 del presente decreto. 
  4. Per il rilascio  delle  autorizzazioni  previste  dalla  vigente
disciplina di tutela del patrimonio culturale, relative a  interventi
urgenti  su  resti  di  beni   di   interesse   artistico,   storico,
architettonico e, fatto salvo quanto stabilito dal comma  2,  secondo
periodo, paesaggistico, ivi inclusa la demolizione  di  ruderi  o  di
edifici collabenti necessaria a tutela dell'incolumita' pubblica,  si
applica l'articolo 28, comma 5, ultimo periodo. 
  5. Alle imprese incaricate degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3
e 4 si applica l'articolo 8, comma  5.  I  professionisti  incaricati
della  progettazione  devono  produrre   dichiarazione   di   impegno
all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 34. 
  6. Per accelerare la realizzazione degli interventi di  tutela  del
patrimonio culturale  nei  territori  colpiti  dagli  eventi  sismici
verificatisi  a  far  data  dal  24  agosto   2016,   l'ufficio   del
Soprintendente speciale di cui al decreto del  Ministro  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo 24 ottobre 2016: 
    a) si avvale di una apposita segreteria tecnica di progettazione,
costituita, per la durata di ((sette anni))  a  far  data  dal  2017,
presso il Segretariato  generale  del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo e composta da  non  piu'  di  venti
unita' di personale, alle quali possono essere conferiti,  in  deroga
ai limiti finanziari previsti dalla legislazione  vigente,  incarichi
di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7,  comma  6,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  per  la  durata  massima  di
ventiquattro mesi, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui; ai
componenti della segreteria tecnica possono essere altresi'  affidate
le funzioni di responsabile unico del procedimento; (4) ((35)) 
    b) puo' reclutare personale di supporto, fino  a  un  massimo  di
venti unita', mediante le modalita' previste dagli articoli 50, comma
3, e 50-bis, comma 3, entro il limite di spesa di 800.000 euro annui;
il personale di cui alla presente lettera e'  assunto  dal  Ministero
dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  a   tempo
indeterminato e, decorsi cinque anni a far data dal 2017, puo' essere
assegnato ad altro ufficio del medesimo Ministero; 
    b-bis)  per  le  attivita'  connesse  alla  messa  in  sicurezza,
recupero e ricostruzione del patrimonio culturale, nell'ambito  della
ricostruzione  post-sisma,  e'  autorizzato  ad  operare   attraverso
apposita contabilita'  speciale  dedicata  alla  gestione  dei  fondi
finalizzati esclusivamente alla realizzazione dei relativi interventi
in conto capitale. Sulla contabilita' speciale confluiscono  altresi'
le somme assegnate allo scopo dal Commissario straordinario, a valere
sulle risorse di cui  all'articolo  4,  comma  3,  previo  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato  e  riassegnazione  su  apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo. Ai sensi dell'articolo  15,  comma
8, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la contabilita' speciale  e'
aperta per il periodo di  tempo  necessario  al  completamento  degli
interventi e comunque non superiore a cinque anni. 
  7. Agli oneri di cui al comma 6 si provvede ai sensi  dell'articolo
52. 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con  modificazioni  dalla
L. 7 aprile 2017, n. 45, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le
unita' di personale di cui all'articolo 15-bis, comma 6, lettera  a),
del decreto-legge n. 189 del 2016, sono incrementate fino a ulteriori
venti unita', nel limite dell'ulteriore importo di un milione di euro
annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. Ai relativi oneri  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208". 
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AGGIORNAMENTO (35) 
  Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con  modificazioni  dalla
L. 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dal D.L. 30  dicembre  2021,
n. 228, ha disposto (con l'art.  18,  comma  2)  che  "Le  unita'  di
personale di cui  all'articolo  15-bis,  comma  6,  lettera  a),  del
decreto-legge n. 189 del 2016, sono  incrementate  fino  a  ulteriori
venti unita', nel limite dell'ulteriore importo di un milione di euro
annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023. Ai relativi oneri  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208".