DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83

Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. (15G00098)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/06/2015.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 (in SO n. 50, relativo alla G.U. 20/08/2015, n. 192).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 30-12-2022
aggiornamenti all'articolo
                         Art. 21-quinquies. 
           (Disposizioni in materia di uffici giudiziari). 
 
  1. Al fine di favorire  la  piena  attuazione  di  quanto  previsto
dall'articolo 1, commi 526 e seguenti, della legge 23 dicembre  2014,
n. 190, fino al ((31 dicembre 2023)), per le attivita'  di  custodia,
telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza  svolte
dal personale  dei  comuni  gia'  distaccato,  comandato  o  comunque
specificamente destinato presso gli  uffici  giudiziari,  i  medesimi
uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti
dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o  convenzioni
da  concludere  in  sede  locale,  autorizzati  dal  Ministero  della
giustizia, in applicazione e nei limiti  di  una  convenzione  quadro
previamente  stipulata   tra   il   Ministero   della   giustizia   e
l'Associazione nazionale dei comuni italiani. 
  2. Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono fissati, secondo
criteri  di  economicita'   della   spesa,   i   parametri   per   la
quantificazione del corrispettivo dei  servizi  di  cui  al  medesimo
comma 1. 
  3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono  rilasciate  secondo  i
criteri fissati nella convenzione quadro di cui al medesimo comma 1 e
nei limiti massimi complessivi del 15 per cento ,  per  l'anno  2015,
del 20 per cento per l'anno 2016, del 15 per cento per l'anno 2017  e
del 10 per cento per ciascuno degli anni dal 2018 ((al  2023))  della
dotazione  ordinaria  del  capitolo  di  nuova  istituzione  previsto
dall'articolo 1, comma 527, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.