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DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78

Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali ((. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonchè norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali)). (15G00093)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/06/2015
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 (in S.O. n. 49, relativo alla G.U. 14/08/2015, n. 188).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal:  1-1-2018
aggiornamenti all'articolo

Art. 16-quater

(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione dei lavoratori di comuni della regione Calabria)
1. Alle procedure di stabilizzazione cui sono interessati i comuni della regione Calabria per le categorie di lavoratori di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 207, anche nel caso di utilizzazione di finanziamenti regionali. Le predette procedure sono definite, altresì, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti. La regione Calabria dispone con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio regionale e assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica. In caso di mancato rispetto, per gli anni 2014 e 2015, del patto di stabilità interno, al solo scopo di consentire, a valere su finanziamenti regionali, la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, già sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 207, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e già finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011, n. 183.
((14))
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AGGIORNAMENTO (14)

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 224) che "Per le finalità del comma 223 del presente articolo, le disposizioni dell'articolo 16-quater del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nonché quelle dell'articolo 1, comma 163, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche per l'anno 2018".