DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78

Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali ((. Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali)). (15G00093)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/06/2015
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 (in S.O. n. 49, relativo alla G.U. 14/08/2015, n. 188).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2023)
Testo in vigore dal: 12-3-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 11 
 
Misure urgenti per la legalita', la trasparenza e l'accelerazione dei
processi di ricostruzione dei  territori  abruzzesi  interessati  dal
sisma del 6 aprile 2009 nonche' norme in  materia  di  rifiuti  e  di
                       emissioni industriali. 
 
  1.  I  contratti  tra  privati  stipulati  ai  sensi  dell'articolo
67-quater,  comma  8,  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
devono contenere, a pena di nullita', le  informazioni  di  cui  alle
lettere a), b), c), d), e) ed f) del medesimo comma 8, l'attestazione
SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione  del
contratto, nonche' sanzioni e penali, ivi compresa la risoluzione del
contratto, per il mancato rispetto dei tempi  di  cui  alla  predetta
lettera  e),  e  per   ulteriori   inadempimenti.   Ai   fini   della
certificazione antimafia di  cui  all'articolo  67-quater,  comma  8,
lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  e'  consentito  il
ricorso all'autocertificazione ai sensi dell'articolo 89  del  codice
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I  contributi
sono  corrisposti  sotto  condizione   risolutiva.   Il   committente
garantisce la  regolarita'  formale  dei  contratti  e  a  tale  fine
trasmette, per il tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione,
copia della documentazione  ai  comuni  interessati  per  gli  idonei
controlli, fermi restando i controlli antimafia di  competenza  delle
prefetture - Uffici territoriali del Governo. Si  applica  l'articolo
76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. 
  1-bis. All'articolo 1, comma 436, primo  periodo,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, le parole: "si applica nella misura del 50 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "non si applica  limitatamente
alle lettere a) e b) e si applica  nella  misura  del  50  per  cento
limitatamente alla lettera c)". 
  2. Il direttore dei lavori non puo' avere in corso ne' avere  avuto
negli ultimi tre  anni  rapporti  diretti  di  natura  professionale,
commerciale o di collaborazione, comunque denominati,  con  l'impresa
affidataria dei lavori  di  riparazione  o  ricostruzione,  anche  in
subappalto ne' rapporti di  parentela  con  il  titolare  o  con  chi
riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine il direttore dei
lavori   produce   apposita   autocertificazione   al    committente,
trasmettendone, altresi', copia ai comuni interessati per gli  idonei
controlli anche a campione. 
  3.  I  contratti  gia'  stipulati  ,  ivi  compresi   i   contratti
preliminari,   sono   adeguati,   prima    dell'approvazione    della
progettazione esecutiva, alla previsione del  comma  1.  In  caso  di
mancata conferma della sussistenza dei requisiti accertati  da  parte
del direttore  dei  lavori,  il  committente  effettuera'  una  nuova
procedura  di  selezione  dell'operatore  economico   e   l'eventuale
obbligazione precedentemente assunta e' risolta automaticamente senza
produrre alcun obbligo di risarcimento a carico del  committente.  Le
obbligazioni precedentemente assunte si  considerano  non  confermate
anche in mancanza della suddetta  verifica  nei  tempi  previsti  dal
presente decreto. 
  4. Gli amministratori di condominio, i  rappresentanti  legali  dei
consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori di  cui  all'articolo
7, comma 13, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 3820 del 12 novembre 2009, e  successive  modificazioni,  ai  fini
dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle
ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  adottate  per
consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli
immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici  del  6  aprile
2009, assumono la qualifica di incaricato di  pubblico  servizio,  ai
sensi dell'articolo 358 del codice penale. 
  5.  Le  certificazioni  di  conclusione  lavori  e  di   ripristino
dell'agibilita' sismica con redazione e consegna dello  stato  finale
devono essere consegnate entro 30 giorni dalla chiusura dei cantieri.
In  caso  di  ritardo   agli   amministratori   di   condominio,   ai
rappresentanti di consorzio e ai commissari dei consorzi  obbligatori
si applica la riduzione del 20% sul compenso per  il  primo  mese  di
ritardo e del 50% per i mesi successivi. 
  5-bis.  Il  termine  per  l'inizio  dei  lavori  di  riparazione  o
ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle  penali,
inizia  a  decorrere,  indipendentemente  dal  reale  avviamento  del
cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione  del  contributo.
La data di fine lavori e' indicata nell'atto con cui  si  concede  il
contributo definitivo. Eventuali ritardi imputabili a  amministratori
di condominio, rappresentanti  dei  consorzi,  procuratori  speciali,
rappresentanti  delle  parti   comuni   sono   sanzionati   con   una
decurtazione del 2 per cento, per ogni mese e  frazione  di  mese  di
ritardo, del compenso complessivo loro spettante.  Il  direttore  dei
lavori,  entro  quindici  giorni   dall'avvenuta   comunicazione   di
maturazione dello stato di avanzamento dei  lavori  (SAL),  trasmette
gli atti contabili al beneficiario del contributo, che provvede entro
sette giorni a presentarli presso l'apposito sportello  degli  uffici
comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per  ogni  mese  e
frazione di mese di ritardo e' applicata al direttore dei lavori  una
decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti  in  rapporto
all'entita' del SAL consegnato con  ritardo;  per  ogni  settimana  e
frazione di settimana di ritardo e'  applicata  al  beneficiario  una
decurtazione  del  2  per  cento  sulle  competenze  complessive.  Le
decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni,  previa
verifica della disponibilita' di cassa, devono nel termine massimo di
quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli
ultimi SAL estratti per verifica amministrativa.  A  conclusione  dei
lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi  sono  stati
eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di  migliorie  o
altri interventi difformi relativi alle parti  comuni,  il  direttore
dei lavori e l'amministratore di condominio,  il  rappresentante  del
consorzio o il commissario certificano che  tali  lavori  sono  stati
contrattualizzati e accludono le quietanze dei pagamenti  effettuati.
Nel caso di migliorie o interventi difformi apportati sulle parti  di
proprieta' esclusiva o sull'immobile isolato, il  condomino  consegna
la certificazione attestante il riconoscimento degli stessi.  Quattro
mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore
di condominio, il presidente  del  consorzio  o  il  commissario  dei
consorzi obbligatori  presentano  domanda  di  allaccio  ai  servizi.
Eventuali ritardi sono sanzionati con  una  decurtazione  del  2  per
cento per ogni mese e frazione di mese del compenso complessivo  loro
spettante. Le societa' fornitrici dei servizi hanno quattro  mesi  di
tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle  stesse  una
sanzione pari ad euro 500 al giorno, da versare al comune.  Tutta  la
documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque  titolo,
con  la  provvista  derivante  dal   contributo   concesso   per   la
ristrutturazione o ricostruzione degli  edifici  colpiti  dal  sisma,
deve essere conservata per cinque anni. 
  6. Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  1656  del  codice
civile, le imprese affidatarie possono ricorrere al subappalto per le
lavorazioni della categoria prevalente nei limiti della  quota  parte
del trenta per cento dei lavori. Sono nulle  tutte  le  clausole  che
dispongano il subappalto dei lavori in misura superiore  o  ulteriori
subappalti.  E'  fatto  obbligo  all'affidatario  di  comunicare   al
committente, copia dei contratti  con  il  nome  del  sub-contraente,
l'importo del contratto e l'oggetto dei lavori affidati. Il contratto
per la realizzazione dei lavori di riparazione  o  ricostruzione  non
puo' essere ceduto, sotto qualsiasi forma, anche  riconducibile  alla
cessione di ramo d'azienda, neanche parzialmente, a pena di nullita'. 
  7.  In  caso  di  fallimento  dell'affidatario  dei  lavori  o   di
liquidazione  coatta  dello  stesso,  nonche'   nei   casi   previsti
dall'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 12  aprile  2006,
n. 163, il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o
ricostruzione  s'intende  risolto  di  diritto.  La  disposizione  si
applica anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero
di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del  contratto
a soggetto diverso dall'affidatario originario da parte del  soggetto
esecutore dei lavori di riparazione o  ricostruzione  salvo  consenso
del committente. 
  7-bis. Al fine di evitare che la presenza di edifici  diruti  possa
rallentare o pregiudicare il rientro della  popolazione  negli  altri
edifici e per favorire la  valorizzazione  urbanistica  e  funzionale
degli immobili ricadenti nei borghi abruzzesi, le previsioni  di  cui
all'articolo 67-quater, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
si applicano anche  ai  centri  storici  delle  frazioni  del  comune
dell'Aquila e degli altri  comuni  del  cratere,  limitatamente  agli
immobili che in sede di  istruttoria  non  risultino,  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
gia' oggetto di assegnazione di alcuna tipologia di contributo per la
ricostruzione  o  riparazione  dello  stesso  immobile  ((,  la   cui
condizione di  inagibilita',  anche  pregressa  al  sisma  del  2009,
purche' documentata con scheda AeDES, non garantisce la  salvaguardia
della pubblica incolumita' al fine  della  completa  fruizione  degli
spazi pubblici e degli altri immobili riparati)). 
  7-ter. Ferma restando l'erogazione delle risorse nei  limiti  degli
stanziamenti previsti a legislazione vigente, i comuni autorizzano la
richiesta di eseguire i lavori  di  riparazione  o  ricostruzione  di
immobili privati danneggiati dal sisma, in  regime  di  anticipazione
finanziaria da parte dei proprietari o  aventi  titolo.  L'esecuzione
degli interventi in anticipazione non modifica l'ordine di  priorita'
definito dai comuni per l'erogazione del contributo che  e'  concesso
nei modi e nei tempi stabiliti, senza oneri finanziari aggiuntivi. Il
credito maturato nei confronti dell'ente  locale,  a  nessun  titolo,
puo' essere ceduto o offerto in  garanzia,  pena  la  nullita'  della
relativa clausola. 
  8. Al fine di garantire la massima trasparenza  e  l'efficacia  dei
controlli  antimafia  e'  prevista  la  tracciabilita'   dei   flussi
finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136,
relativi alle erogazioni dei contributi a favore di soggetti  privati
per  l'esecuzione  di  tutti  gli  interventi  di   ricostruzione   e
ripristino degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009. La
Corte dei conti effettua  verifiche  a  campione,  anche  tramite  la
Guardia di Finanza, sulla regolarita' amministrativa e contabile  dei
pagamenti effettuati e sulla tracciabilita' dei flussi finanziari  ad
essi collegati.  Nell'ambito  dei  controlli  eseguiti  dagli  Uffici
speciali, ai sensi del comma 2, articolo 67-ter del decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, i titolari degli Uffici  speciali  informano  la
Guardia di Finanza e  la  Corte  dei  conti  circa  le  irregolarita'
riscontrate. 
  9. Al fine di razionalizzare il  processo  di  ricostruzione  degli
immobili pubblici danneggiati, ivi compresi gli edifici di  interesse
artistico, storico, culturale o archeologico sottoposti a  tutela  ai
sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42,  ciascuna  delle  amministrazioni,  competenti  per  settore   di
intervento, predispone  un  programma  pluriennale  degli  interventi
nell'intera area colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario
delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i
piani di ricostruzione approvati dai comuni, sentiti  i  sindaci  dei
comuni interessati e la diocesi competente nel  caso  di  edifici  di
culto. Il  programma  e'  reso  operativo  attraverso  piani  annuali
predisposti nei limiti dei fondi disponibili  e  nell'osservanza  dei
criteri di priorita' e delle altre indicazioni stabilite con delibera
del CIPE e approvati con delibera  del  predetto  Comitato.  In  casi
motivati dall'andamento demografico e dai  fabbisogni  specifici,  il
programma degli interventi per la ricostruzione degli edifici adibiti
all'uso scolastico danneggiati  dal  sisma  puo'  prevedere,  con  le
risorse destinate alla  ricostruzione  pubblica,  la  costruzione  di
nuovi  edifici.  Le  amministrazioni   assegnatarie   delle   risorse
individuate nei piani annuali possono delegare per l'attuazione delle
opere e tramite stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Ufficio speciale per la  ricostruzione
territorialmente competente, che, al fine di accelerare  il  processo
di ricostruzione, esercitera' il ruolo di  soggetto  attuatore  degli
interventi pubblici gia' finanziati o  in  corso  di  programmazione,
nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente. 
  9-bis.  Al  fine  di   garantire   un   celere   ripristino   della
funzionalita'  degli   immobili   adibiti   ad   uso   scolastico   e
universitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009,  gli
interventi di riparazione e  ricostruzione  possono  essere  attuati,
fino alla data del 31 dicembre 2021 ed entro i limiti della soglia di
rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicando  per  l'affidamento  di
lavori, servizi e forniture le  procedure  di  cui  all'articolo  63,
commi 1 e 6, del medesimo codice di cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016,  n.  50.  Nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,
concorrenza  e  rotazione,  l'invito,  contenente  l'indicazione  dei
criteri di aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto,  sulla  base  del
progetto definitivo, ad almeno cinque  operatori  economici  iscritti
nell'elenco degli operatori economici di cui all'articolo  67-quater,
comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.  I  lavori  vengono
affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una
commissione giudicatrice costituita secondo  le  modalita'  stabilite
dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50. 
  9-ter. Per la  realizzazione  degli  interventi  di  riparazione  e
ricostruzione  degli   immobili   adibiti   ad   uso   scolastico   e
universitario, di  cui  al  comma  9-bis,  i  soggetti  attuatori  si
avvalgono del Provveditorato interregionale per  le  opere  pubbliche
per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna o di uno  degli  enti  iscritti
nell'elenco dei  soggetti  aggregatori  di  cui  all'articolo  9  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno  2014,  n.  89,  istituito  presso  l'Autorita'
nazionale anticorruzione. 
  9-quater.  Agli  interventi  di  cui  al  comma  9-bis  si  applica
l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalita' e
gli interventi oggetto delle verifiche di cui al  precedente  periodo
sono  disciplinati  mediante  apposito  accordo  tra  il   presidente
dell'Autorita' nazionale anticorruzione,  i  soggetti  attuatori,  il
citato Provveditorato per le opere  pubbliche  e  gli  enti  iscritti
nell'elenco dei  soggetti  aggregatori  di  cui  all'articolo  9  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
  10. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2015, N. 125. 
  11. Nel caso di edifici di interesse artistico, storico,  culturale
o archeologico, sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  i  lavori  non  possono
essere  iniziati  senza   la   preventiva   autorizzazione   di   cui
all'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004. Nel
caso di edifici sottoposti a tutela ai sensi della  parte  terza  del
decreto legislativo n. 42 del  2004,  i  lavori  non  possono  essere
iniziati senza la  preventiva  autorizzazione  paesaggistica  di  cui
all'articolo 146 dello stesso decreto legislativo. 
  11-bis. Le attivita' di riparazione o ricostruzione finanziate  con
risorse  pubbliche  delle  chiese  e  degli  edifici  destinati  alle
attivita' di cui all'articolo 16, lettera a), della legge  20  maggio
1985, n. 222, sono considerate lavori pubblici ai  sensi  e  per  gli
effetti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
163. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o
riparazione delle chiese o degli altri  edifici  di  cui  al  periodo
precedente, che siano beni culturali ai sensi della parte seconda del
codice di cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  e'
effettuata dai competenti uffici territoriali del Ministero dei  beni
e delle attivita' culturali e del turismo, che assumono la  veste  di
"stazione appaltante" di cui all'articolo 3,  comma  33,  del  citato
codice di cui  al  decreto  legislativo  n.  163  del  2006,  con  le
modalita' di cui all'articolo 197 del medesimo codice. Per  i  lavori
di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici  di
cui al primo periodo  del  presente  comma,  la  cui  esecuzione  non
risalga ad oltre cinquanta anni, la funzione di  stazione  appaltante
di  cui  al  periodo  precedente  e'  svolta  dai  competenti  uffici
territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche. Al  fine  della
redazione del  progetto  preliminare,  definitivo  ed  esecutivo  dei
lavori, si applicano gli articoli 90 e 91 del predetto codice di  cui
al  decreto  legislativo  n.  163  del  2006.  In  ogni   caso,   nel
procedimento di approvazione del  progetto,  e'  assunto  il  parere,
obbligatorio e non vincolante, della diocesi competente. La  stazione
appaltante puo'  acquisire  i  progetti  preliminari,  definitivi  ed
esecutivi eventualmente gia' redatti alla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto e  depositati  presso
gli uffici competenti, verificandone la conformita' a quanto previsto
dagli  articoli  90  e  91  del  citato  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 163 del 2006, e  valutarne  la  compatibilita'  con  i
principi della tutela, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione
di cui all'articolo 21 del codice di cui al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, nonche' la rispondenza  con  le  caratteristiche
progettuali ed economiche definite nel programma di cui  al  comma  9
del  presente  articolo,  e  l'idoneita',  anche  finanziaria,   alla
ristrutturazione  e  ricostruzione  degli  edifici.  Ogni   eventuale
ulteriore revisione dei progetti che si ritenesse  necessaria  dovra'
avvenire senza maggiori oneri a  carico  della  stazione  appaltante.
Dall'attuazione delle suddette disposizioni non devono derivare nuovi
o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le  pubbliche
amministrazioni interessate  vi  provvedono  con  le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  11-ter. Al comma 8-quinquies dell'articolo 4 del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164,  dopo  il  secondo  periodo  sono  inseriti  i
seguenti: "Tale modalita'  di  riparto  puo'  essere  utilizzata  dai
comuni  fino  al  31  marzo  2016.  Dal  1º  aprile  2016,  i  comuni
ripartiscono i consumi rilevati  per  ogni  edificio,  anche  per  il
riscaldamento, l'energia elettrica e la  produzione  di  acqua  calda
sanitaria, in base agli effettivi consumi  registrati  dai  contatori
installati o da installare negli edifici  del  progetto  CASE  e  nei
MAP". 
  11-quater. Dalle disposizioni di cui al  comma  11-ter  non  devono
derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.   Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente
necessari con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste  a
legislazione vigente. 
  12. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis
del  decreto-legge  del  26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,  come  rifinanziata
dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal decreto-legge 12  settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
2014, n. 164, e dalla legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  una  quota
fissa, fino a un valore massimo del 4 per  cento  degli  stanziamenti
annuali di bilancio, e' destinata, per gli importi cosi'  determinati
in ciascun anno, nel quadro di un  programma  di  sviluppo  volto  ad
assicurare  effetti  positivi  di  lungo  periodo   in   termini   di
valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali
endogene,  di  ricadute  occupazionali  dirette   e   indirette,   di
incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al  benessere  dei
cittadini  e  delle  imprese,  a:  a)  interventi   di   adeguamento,
riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione  produttiva;
b) attivita' e programmi di  promozione  turistica  e  culturale;  c)
attivita' di ricerca, innovazione tecnologica e alta  formazione;  d)
azioni di sostegno  alle  attivita'  imprenditoriali;  e)  azioni  di
sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro  e
piccole imprese; f) interventi  e  servizi  di  connettivita',  anche
attraverso la banda larga, per cittadini e imprese.  Tali  interventi
sono realizzati all'interno di un programma di  sviluppo  predisposto
dalla Struttura di missione di cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 1°  giugno  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 11 settembre 2014, n. 211.  Il  programma  di  sviluppo  e'
sottoposto al CIPE per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse.
Il  programma  individua  tipologie  di  intervento,  amministrazioni
attuatrici, disciplina  del  monitoraggio,  della  valutazione  degli
interventi  in  itinere  ed  ex  post,  della  eventuale   revoca   o
rimodulazione delle risorse per la piu'  efficace  allocazione  delle
medesime. 
  13. Al comma 2 dell'articolo 67-ter  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, alla fine del  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "sui
restanti comuni del cratere" sono aggiunte le seguenti: "nonche'  sui
comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo 1,  comma
3,  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77." 
  14. Al comma 3 dell'articolo 67-ter  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, al terzo  periodo,  dopo  la  parola:  "titolari"  sono
aggiunte le  seguenti:  "nominati  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri". 
  14-bis.  All'articolo  67-ter,  comma  2,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: "immobili privati"
sono inserite le seguenti: "sulla base dei criteri e degli  indirizzi
formulati dai comuni". 
  14-ter. All'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,
n. 125, dopo le parole: "anni 2014 e 2015" sono inserite le seguenti:
"nonche' per gli anni 2016 e 2017". 
  15. In  relazione  alle  esigenze  connesse  alla  ricostruzione  a
seguito del sisma del 6  aprile  2009,  e'  assegnato  al  comune  de
L'Aquila un contributo straordinario  di  8,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2015, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis,  comma
1,  del  decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge  24  giugno  2013,  n.  71,  e  successivi
rifinanziamenti, e con le modalita' ivi previste. Tale contributo  e'
destinato: a) per l'importo di 7 milioni di euro per  fare  fronte  a
oneri connessi al processo di ricostruzione del comune  de  L'Aquila;
b) per l'importo  di  1  milione  di  euro  a  integrare  le  risorse
stanziate per le finalita' di cui all'articolo 1,  comma  448,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190; c) per l'importo di  0,5  milione  di
euro a integrare le risorse di cui alla lettera b) e da destinare  ai
comuni, diversi da  quello  de  L'Aquila,  interessati  dal  suddetto
sisma. 
  16. All'attuazione dei commi da 1 a 11 e da  13  a  14  di  cui  al
presente articolo,  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  16-bis. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) alla lettera  f),  dopo  le  parole:  "produce  rifiuti"  sono
inserite le seguenti: "e il  soggetto  al  quale  sia  giuridicamente
riferibile detta produzione"; 
    b) alla lettera o), dopo la parola: "deposito" sono  inserite  le
seguenti: "preliminare alla raccolta"; 
    c)  alla  lettera  bb),  alinea,  la  parola:   "effettuato"   e'
sostituita dalle seguenti: "e il deposito preliminare  alla  raccolta
ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento,
effettuati" e dopo  le  parole:  "sono  prodotti"  sono  inserite  le
seguenti: ", da intendersi quale  l'intera  area  in  cui  si  svolge
l'attivita' che ha determinato la produzione dei rifiuti". 
  16-ter. All'articolo 29 del decreto legislativo 4  marzo  2014,  n.
46, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    "3. L'autorita' competente conclude  i  procedimenti  avviati  in
esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni
caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni
possono  continuare   l'esercizio   in   base   alle   autorizzazioni
previgenti, se  del  caso  opportunamente  aggiornate  a  cura  delle
autorita' che  le  hanno  rilasciate,  a  condizione  di  dare  piena
attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze  di  cui
al comma 2, agli adeguamenti  proposti  nelle  predette  istanze,  in
quanto  necessari   a   garantire   la   conformita'   dell'esercizio
dell'installazione con il titolo  III-bis  della  parte  seconda  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni". 
    16-quater. All'articolo 33 del decreto-legge 12  settembre  2014,
n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre  2014,
n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  "Il
Commissario straordinario del  Governo,  scelto  tra  persone,  anche
estranee alla  pubblica  amministrazione,  di  comprovata  esperienza
gestionale e amministrativa, e' nominato con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei  ministri,  sentito  il  presidente  della  regione
interessata"; 
    b) al comma 12, primo periodo, le parole: da:  "Bagnoli-Coroglio"
fino a: "di cui al comma  6"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "il
Soggetto  Attuatore  e'  individuato   nell'Agenzia   nazionale   per
l'attrazione degli investimenti S.p.a., quale societa' in house dello
Stato. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
emanare entro la data del 30 settembre 2015,"; 
    c) il comma 13 e' sostituito dai seguenti: 
      "13.  Al  fine  di  definire  gli  indirizzi   strategici   per
l'elaborazione   del   programma   di   risanamento   ambientale    e
rigenerazione urbana del comprensorio  Bagnoli-Coroglio,  assicurando
il coinvolgimento dei soggetti interessati, nonche' il  coordinamento
con ulteriori iniziative di valorizzazione del predetto comprensorio,
anche  con  riferimento  alla  sua  dotazione  infrastrutturale,   e'
istituita, presso la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  un'apposita
cabina  di  regia,  presieduta  dal  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo  delegato  e  composta
dal Commissario straordinario, da un rappresentante per ciascuno  dei
Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, nonche'
da un rappresentante, rispettivamente, della regione Campania  e  del
comune di Napoli. Alle riunioni della cabina di regia possono  essere
invitati a partecipare il Soggetto Attuatore, nonche' altri organismi
pubblici  o  privati  operanti  nei  settori  connessi  al   predetto
programma. 
      13.1. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, la societa' di  cui
al  comma  12,  unitamente  al  Soggetto  Attuatore,  partecipa  alle
procedure di definizione del programma di rigenerazione urbana  e  di
bonifica  ambientale,  al  fine  di  garantirne   la   sostenibilita'
economico-finanziaria. 
      13.2. Ai fini della  puntuale  definizione  della  proposta  di
programma di risanamento ambientale e  di  rigenerazione  urbana,  il
Soggetto Attuatore, sulla base degli indirizzi di cui  al  comma  13,
acquisisce in fase consultiva le proposte del comune di  Napoli,  con
le modalita' e nei termini stabiliti dal  Commissario  straordinario.
Il Soggetto Attuatore esamina  le  proposte  del  comune  di  Napoli,
avendo prioritario riguardo alle finalita' del redigendo programma di
rigenerazione urbana e alla sua sostenibilita' economico-finanziaria.
Il comune di Napoli puo' chiedere, nell'ambito  della  conferenza  di
servizi di cui al comma  9,  la  rivalutazione  delle  sue  eventuali
proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede ai  sensi
del terzo periodo del comma 9"; 
    d) il comma 13-ter e' abrogato.