DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00036)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/03/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
Testo in vigore dal: 17-3-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8 
 
 
                Incentivo all'autoimprenditorialita' 
 
  1. Il lavoratore avente diritto  alla  corresponsione  della  NASpI
puo' richiedere  la  liquidazione  anticipata,  in  unica  soluzione,
dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli
e'  stato  ancora  erogato,  a  titolo  di  incentivo  all'avvio   di
un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale  o  per  la
sottoscrizione di una quota di capitale sociale  di  una  cooperativa
nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione  di
attivita' lavorative da parte del socio. 
  2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione  della  NASpI  non
da' diritto alla contribuzione figurativa,  ne'  all'Assegno  per  il
nucleo familiare. 
  3. Il  lavoratore  che  intende  avvalersi  della  liquidazione  in
un'unica soluzione della NASpI deve presentare all'INPS,  a  pena  di
decadenza, domanda di anticipazione in via  telematica  entro  trenta
giorni dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma  o  di
impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di  una  quota  di
capitale sociale della cooperativa. ((8)) 
  4. Il lavoratore che instaura un  rapporto  di  lavoro  subordinato
prima  della  scadenza  del  periodo  per  cui  e'  riconosciuta   la
liquidazione anticipata della NASpI e' tenuto a restituire per intero
l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di  lavoro
subordinato  sia  instaurato  con  la  cooperativa  della  quale   il
lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale. 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto (con l'art. 33, commi 1  e
3) che "Al fine  di  agevolare  la  presentazione  delle  domande  di
disoccupazione NASpI e  DIS-COLL,  in  considerazione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria
dall'attivita' lavorativa verificatisi a  decorrere  dal  1°  gennaio
2020 e fino al 31 dicembre 2020 (...) Sono altresi'  ampliati  di  60
giorni i termini previsti  per  la  presentazione  della  domanda  di
incentivo all'autoimprenditorialita' di cui all'articolo 8, comma  3,
del decreto legislativo  n.  22  del  2015,  nonche'  i  termini  per
l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 9, commi 2 e 3,  di
cui all'articolo 10, comma 1, e di cui all'articolo 15, comma 12, del
medesimo decreto legislativo".