stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 16 novembre 2015, n. 180

Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio. (15G00195)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/11/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2021)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-12-2021
aggiornamenti all'articolo

Art. 20

Individuazione della procedura di crisi
1. Quando risultano accertati i presupposti indicati all'articolo 17, è disposta alternativamente nei confronti di una banca:
a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni
((, di strumenti))
di capitale
((e delle passività computabili che rispettano i requisiti di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche se di durata inferiore all'anno,))
emessi dalla banca,
((...))
quando ciò consente di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
b) la risoluzione della banca
((...))
o la liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dall'articolo 80 del Testo Unico Bancario se la misura indicata alla lettera a) non consente di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto.
2. La risoluzione è disposta quando
((, in conformità delle disposizioni del MRU, il Comitato di Risoluzione Unico o))
la Banca d'Italia ha accertato la sussistenza dell'interesse pubblico che ricorre quando la risoluzione è necessaria e proporzionata per conseguire uno o più obiettivi indicati all'articolo 21 e la sottoposizione della banca a liquidazione coatta amministrativa non consentirebbe di realizzare questi obiettivi nella stessa misura.