DECRETO LEGISLATIVO 16 novembre 2015, n. 180

Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio. (15G00195)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/11/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2021)
Testo in vigore dal: 16-11-2015
                               Art. 17 
 
 
                 Presupposti comuni alla risoluzione 
           e alle altre procedure di gestione delle crisi 
 
  1. Una banca e' sottoposta a una delle misure indicate all'articolo
20 quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti: 
    a) la banca e' in dissesto o a rischio di dissesto secondo quanto
previsto dal comma 2; 
    b) non si possono ragionevolmente prospettare misure  alternative
che permettono di superare la situazione di cui alla  lettera  a)  in
tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o piu' soggetti privati o
di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza,  che
puo' includere  misure  di  intervento  precoce  o  l'amministrazione
straordinaria ai sensi del Testo Unico Bancario. 
  2. La banca e' considerata in dissesto o a rischio di  dissesto  in
una o piu' delle seguenti situazioni: 
    a) risultano irregolarita' nell'amministrazione o  violazioni  di
disposizioni legislative, regolamentarie o  statutarie  che  regolano
l'attivita' della banca di gravita' tale  che  giustificherebbero  la
revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'; 
    b) risultano perdite patrimoniali di eccezionale  gravita',  tali
da  privare  la  banca  dell'intero  patrimonio  o  di   un   importo
significativo del patrimonio; 
    c) le sue attivita' sono inferiori alle passivita'; 
    d) essa non e' in grado di pagare i propri debiti alla scadenza; 
    e) elementi oggettivi indicano che una o  piu'  delle  situazioni
indicate nelle lettere a), b), c) e d) si realizzeranno nel  prossimo
futuro; 
    f) e' prevista l'erogazione di un sostegno  finanziario  pubblico
straordinario a suo favore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
18. 
  3. Le misure indicate all'articolo 20 possono essere disposte anche
se non sono  state  precedentemente  adottate  misure  di  intervento
precoce o l'amministrazione straordinaria.