DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 159

Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23. (15G00170)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2015)
Testo in vigore dal: 1-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 12 
 
 
           Sospensione dei termini per eventi eccezionali 
 
  1. Le  disposizioni  in  materia  di  sospensione  dei  termini  di
versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e  assistenziali
e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli  infortuni  e
le malattie professionali,  a  favore  dei  soggetti  interessati  da
eventi  eccezionali,  comportano  altresi',  per  un   corrispondente
periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate,  la  sospensione
dei termini previsti per gli adempimenti anche  processuali,  nonche'
la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia  di
liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso  e  riscossione  a
favore  degli   enti   impositori,   degli   enti   previdenziali   e
assistenziali e  degli  agenti  della  riscossione,  in  deroga  alle
disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati
((entro il mese successivo al)) termine del periodo di sospensione. 
  2. I termini di prescrizione  e  decadenza  relativi  all'attivita'
degli uffici  degli  enti  impositori,  degli  enti  previdenziali  e
assistenziali e  degli  agenti  della  riscossione  aventi  sede  nei
territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero  aventi
sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti  debitori  aventi
domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da
eventi eccezionali e per i quali e'  stata  disposta  la  sospensione
degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31
dicembre dell'anno o degli  anni  durante  i  quali  si  verifica  la
sospensione,   sono   prorogati,   in   deroga   alle    disposizioni
dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al
31 dicembre del secondo anno successivo  alla  fine  del  periodo  di
sospensione. 
  3. L'Agente della  riscossione  non  procede  alla  notifica  delle
cartelle di pagamento durante il periodo di  sospensione  di  cui  al
comma 1.