DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 148

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00160)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 30-12-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 40 
 
 
Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di  Trento
             e di Bolzano e altri fondi di solidarieta' 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 124,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191, e del decreto legislativo  5  marzo  2013,  n.  28,  le
Province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano   possono   sostenere
l'istituzione   di   un   fondo    di    solidarieta'    territoriale
intersettoriale  cui,  salvo  diverse  disposizioni,  si  applica  la
disciplina prevista per i fondi di  solidarieta'  bilaterali  di  cui
all'articolo 26. Al predetto fondo si applica la  disciplina  di  cui
all'articolo 35. 
  1-bis.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2022,  sono  soggetti  alla
disciplina dei fondi  di  solidarieta'  territoriale  intersettoriale
anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.  I  fondi
gia' costituiti alla predetta data si adeguano alle  disposizioni  di
cui al presente comma entro il ((30 giugno  2023)).  In  mancanza,  i
datori di lavoro confluiscono, a decorrere dal  ((1°  luglio  2023)),
nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, al  quale
sono trasferiti i contributi  gia'  versati  o  comunque  dovuti  dai
datori  di  lavoro  medesimi  ai  soli   fini   dell'erogazione   dei
trattamenti di integrazione salariale. 
  2. Il decreto istitutivo del fondo di cui al comma  1  e'  adottato
d'intesa con i Presidenti delle Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano ed e' trasmesso al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e al Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Ai  medesimi
Ministeri sono trasmessi i bilanci di previsione e di consuntivo  del
fondo. 
  3. A decorrere dalla data di istituzione del fondo di cui al  comma
1, sono soggetti alla sua disciplina i datori di lavoro  appartenenti
a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito
di applicazione del Titolo I del presente decreto e che  non  abbiano
costituito fondi di solidarieta' bilaterali di cui all'articolo 26  o
a fondi di solidarieta' bilaterali alternativi  di  cui  all'articolo
27, che occupano almeno il 75 per  cento  dei  propri  dipendenti  in
unita' produttive ubicate nel territorio delle province di  Trento  e
di Bolzano. 
  4. Hanno facolta' di aderire al fondo di cui al comma 1 i datori di
lavoro gia' aderenti  a  fondi  di  solidarieta'  bilaterali  di  cui
all'articolo 26 o a fondi di solidarieta' bilaterali  alternativi  di
cui all'articolo 27, che occupano almeno il 75 per cento  dei  propri
dipendenti in unita' produttive ubicate nel territorio delle province
di Trento e Bolzano. 
  5. I datori di lavoro di cui al comma  3  gia'  aderenti  al  fondo
residuale di cui all'articolo 28 o al fondo di integrazione salariale
di cui all'articolo 29, e  i  datori  di  lavoro  che  esercitano  la
facolta' di cui al comma 4, non sono piu'  soggetti  alla  disciplina
del fondo di provenienza a decorrere, rispettivamente, dalla data  di
istituzione del fondo di cui al comma 1 o dalla data  di  adesione  a
tale fondo, ferma restando la gestione a stralcio  delle  prestazioni
gia' deliberate. I contributi eventualmente gia' versati o dovuti  al
fondo  di  provenienza  restano  acquisiti  a  questo.  Il   comitato
amministratore del fondo  di  provenienza,  sulla  base  delle  stime
effettuate dall'INPS, puo' proporre al Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  il
mantenimento, in capo ai datori di lavoro di cui  al  primo  periodo,
dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al
finanziamento delle prestazioni gia' deliberate, determinata ai sensi
dei commi 4 e 5 dell'articolo 35. 
  6. Le disposizioni di cui al  comma  5  si  applicano  altresi'  ai
datori di lavoro aderenti al fondo di cui al comma 1 che aderiscono a
fondi di solidarieta' bilaterali di cui  all'articolo  26  costituiti
successivamente. 
  7. Il fondo di cui al comma 1 prevede un'aliquota di  finanziamento
almeno pari a quella stabilita per il fondo di integrazione salariale
di cui all'articolo 29, in relazione ai datori di lavoro che occupano
mediamente fino a quindici dipendenti. 
  8. Il comitato amministratore del  fondo  di  cui  al  comma  1  e'
integrato  da  due  rappresentanti,  con  qualifica   di   dirigente,
rispettivamente della Provincia autonoma di Trento e della  Provincia
autonoma di  Bolzano,  in  possesso  dei  requisiti  di  onorabilita'
previsti dall'articolo 38. Ai rappresentanti del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali  e  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' riconosciuto a valere sulle disponibilita'  del  fondo  il
rimborso  delle  spese  di  missione  nella  misura  prevista   dalla
normativa vigente per i dirigenti  dello  Stato.  Nel  caso  previsto
dall'articolo 35, comma 5, il decreto direttoriale dei Ministeri  del
lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle  finanze  e'
adottato d'intesa con i responsabili dei dipartimenti  competenti  in
materia di lavoro delle Province autonome di Trento e di Bolzano. 
  9.  La  disciplina  del  fondo  di  cui  all'articolo   1-ter   del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' adeguata alle norme  previste
dal presente decreto con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze,  sulla  base  di  accordi  e  contratti  collettivi,   anche
intersettoriali, stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto aereo e
del sistema aeroportuale.