DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 148

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00160)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 29-9-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
 
 
                     Durata massima complessiva 
 
  1. Per ciascuna  unita'  produttiva,  il  trattamento  ordinario  e
quello straordinario di integrazione salariale non  possono  superare
la durata massima complessiva di 24 mesi in  un  quinquennio  mobile,
fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, comma 5. (8) 
  2. Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia  e  affini,
nonche' per le imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere n)  e
o), per ciascuna unita' produttiva il trattamento ordinario e  quello
straordinario di  integrazione  salariale  non  possono  superare  la
durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile. 
                                                           (9) ((10)) 
 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
140) che "Alle imprese  operanti  in  un'area  di  crisi  industriale
complessa riconosciuta, ai sensi dell'articolo 27  del  decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, nel periodo dall'8 ottobre 2016 al  30  novembre
2017, che cessano il programma di cui  all'articolo  21  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel  periodo  dal  1°  gennaio
2018 al 30 giugno 2018, puo' essere concesso un ulteriore  intervento
di integrazione salariale straordinaria, fino al  limite  massimo  di
dodici mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018, in deroga a
quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 2 e 3,  del
citato decreto legislativo n. 148 del 2015, previo accordo  stipulato
presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  con
l'intervento del Ministero dello sviluppo economico e  della  regione
competente, nell'ambito del limite di spesa complessivo stabilito dal
comma 143 del presente articolo". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni,  dalla
L. 24 luglio 2018, n. 89, ha disposto (con l'art. 1, comma  6-quater)
che "Per l'anno 2019, in deroga agli articoli 4 e 22,  comma  1,  del
decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  148,  entro  il  limite
massimo di spesa complessivo di 10 milioni di euro  per  il  medesimo
anno  2019,  per  imprese  con  organico  superiore  a   400   unita'
lavorative,  ubicate  nei  comuni   di   cui   all'allegato   1   del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e contestualmente in un'area di
crisi industriale complessa, che  presentino  processi  di  riassetto
produttivo con connesse problematiche occupazionali,  previo  accordo
stipulato  in   sede   governativa,   e'   concesso   un   intervento
straordinario   di   integrazione   salariale,   con    causale    di
riorganizzazione aziendale, sino  al  limite  massimo  di  sei  mesi.
L'intervento straordinario di integrazione salariale  e'  subordinato
all'erogazione da  parte  della  regione  interessata  di  misure  di
politica attiva finalizzata al reimpiego dei lavoratori sospesi". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 28 settembre 2018, n. 109,  convertito  con  modificazioni,
dalla L. 16 novembre 2018, n. 130, (in S.O. n. 55, relativo alla G.U.
19/11/2018, n. 269) ha disposto (con l'art.  44,  comma  1)  che  "In
deroga agli articoli 4 e 22  del  decreto  legislativo  14  settembre
2015, n. 148, a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e per gli anni 2019 e 2020, puo' essere  autorizzato
sino ad  un  massimo  di  dodici  mesi  complessivi,  previo  accordo
stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali, anche in presenza  del  Ministero  dello  sviluppo
economico e della Regione interessata, il  trattamento  straordinario
di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda abbia
cessato  o  cessi  l'attivita'  produttiva  e   sussistano   concrete
prospettive di cessione dell'attivita' con conseguente riassorbimento
occupazionale, secondo le disposizioni del decreto del  Ministro  del
lavoro e delle  politiche  sociali  del  25  marzo  2016,  n.  95075,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, oppure
laddove sia possibile realizzare interventi di  reindustrializzazione
del sito produttivo,  nonche'  in  alternativa  attraverso  specifici
percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla  Regione
interessata,  nel   limite   delle   risorse   stanziate   ai   sensi
dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148, e non utilizzate, anche in via prospettica".