DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 148

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00160)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 21-5-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 33 
 
 
                     Contributi di finanziamento 
 
  1. I decreti di cui agli articoli 26, commi 2 e 3, e 28,  comma  4,
determinano le aliquote di  contribuzione  ordinaria,  ripartita  tra
datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente,  di  due
terzi e di un terzo, in maniera tale da garantire la  precostituzione
di risorse continuative adeguate sia per l'avvio  dell'attivita'  sia
per la situazione a  regime,  da  verificare  anche  sulla  base  dei
bilanci di previsione di cui all'articolo 35, comma 3. 
  2. Fatta salva la disposizione di cui  all'articolo  29,  comma  8,
secondo  periodo,  qualora  siano  previste  le  prestazioni  di  cui
all'articolo 30, comma 1, e all'articolo 31, e'  previsto,  a  carico
del datore  di  lavoro  che  ricorra  alla  sospensione  o  riduzione
dell'attivita' lavorativa, un contributo  addizionale,  calcolato  in
rapporto alle retribuzioni perse, nella misura prevista  dai  decreti
di cui al comma 1 e comunque non inferiore all'1,5 per cento. 
  3. Per l'assegno straordinario di cui all'articolo 26, comma 9,  e'
dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario di
importo  corrispondente  al  fabbisogno  di  copertura   dell'assegno
straordinario erogabile e della contribuzione correlata. ((Gli  oneri
e le minori entrate relativi alla prestazione di cui all'articolo 26,
comma 9, lettera  c-bis),  sono  finanziati  mediante  un  contributo
straordinario a carico esclusivo del  datore  di  lavoro  di  importo
corrispondente al fabbisogno di  copertura  delle  predette  voci  di
costo)). (3) 
  4. Ai contributi di finanziamento di cui ai commi da 1 a 3 e di cui
all'articolo 27 si applicano le disposizioni vigenti  in  materia  di
contribuzione previdenziale  obbligatoria,  ad  eccezione  di  quelle
relative agli sgravi contributivi. 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
235) che "il contributo straordinario a carico del datore  di  lavoro
previsto dall'articolo 33, comma 3, del predetto decreto  legislativo
n. 148 del 2015  per  l'assegno  straordinario  per  il  sostegno  al
reddito di cui all'articolo 26, comma 9,  lettera  b),  del  medesimo
decreto legislativo n.  148  del  2015,  e'  ridotto,  a  domanda  da
presentare dallo  stesso  datore  di  lavoro  e  nei  limiti  e  alle
condizioni di cui al comma 236 del presente articolo, di  un  importo
pari all'85 per  cento  dell'importo  equivalente  alla  somma  della
prestazione di cui all'articolo 1 del  decreto  legislativo  4  marzo
2015, n. 22, e della contribuzione figurativa di cui all'articolo  12
del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015, per i nuovi  accessi
all'assegno  straordinario  nel  2017,  e  pari  al  50   per   cento
dell'importo equivalente alla medesima somma,  per  i  nuovi  accessi
all'assegno straordinario negli anni 2018 e 2019, con  riferimento  a
un  limite  massimo  complessivo  di  25.000  accessi  nel   triennio
2017-2019". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 236) che "Il beneficio  di
cui al comma 235 e' riconosciuto ai datori di lavoro  nel  limite  di
174 milioni di euro per l'anno 2017,  di  224  milioni  di  euro  per
l'anno 2018, di 139 milioni di euro per l'anno 2019, di 87 milioni di
euro per l'anno 2020 e di 24 milioni di euro per l'anno 2021".