DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 148

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00160)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 21 
 
 
                        Causali di intervento 
 
  1. L'intervento straordinario di integrazione salariale puo' essere
richiesto  quando  la  sospensione  o  la  riduzione   dell'attivita'
lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali: 
    a) riorganizzazione aziendale ((, anche per  realizzare  processi
di transizione individuati e regolati con decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello  sviluppo
economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione)); 
    b) crisi aziendale, ad esclusione, a  decorrere  dal  1°  gennaio
2016, dei casi di cessazione dell'attivita' produttiva dell'azienda o
di un ramo di essa; 
    c) contratto di solidarieta'. 
  2. Il programma di riorganizzazione aziendale di cui  al  comma  1,
lettera  a),  deve  presentare  un  piano  di  interventi   volto   a
fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o  produttiva
((ovvero  a  gestire  processi  di  transizione))  e  deve  contenere
indicazioni  sugli  investimenti  e   sull'eventuale   attivita'   di
formazione dei lavoratori. Tale programma deve, in ogni caso,  essere
finalizzato a un consistente  recupero  occupazionale  ((,  anche  in
termini di riqualificazione professionale e  di  potenziamento  delle
competenze,)) del  personale  interessato  alle  sospensioni  o  alle
riduzioni dell'orario di lavoro. 
  3. Il programma di crisi aziendale di cui al comma 1,  lettera  b),
deve contenere un piano  di  risanamento  volto  a  fronteggiare  gli
squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale  o  derivanti
da condizionamenti esterni. Il piano  deve  indicare  gli  interventi
correttivi da affrontare e gli obiettivi concretamente  raggiungibili
finalizzati  alla  continuazione  dell'attivita'  aziendale  e   alla
salvaguardia occupazionale. 
  4. In deroga agli articoli 4, comma 1, e  22,  comma  2,  entro  il
limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2016,
2017 e 2018, puo'  essere  autorizzato,  sino  a  un  limite  massimo
rispettivamente di dodici, nove e sei mesi e previo accordo stipulato
in sede  governativa  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico, un
ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria  qualora
all'esito del programma  di  crisi  aziendale  di  cui  al  comma  3,
l'impresa  cessi  l'attivita'  produttiva   e   sussistano   concrete
prospettive di rapida  cessione  dell'azienda  e  di  un  conseguente
riassorbimento  occupazionale.  A  tal  fine  il  Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2,  e'  incrementato
dell'importo di cui al primo periodo per ciascuno  degli  anni  2016,
2017 e 2018. Al  fine  del  monitoraggio  della  relativa  spesa  gli
accordi di cui al primo periodo del presente comma sono trasmessi  al
Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare   entro   60   giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i  criteri
per l'applicazione del presente comma. 
  ((5. Il contratto di solidarieta' di cui al comma 1, lettera c), e'
stipulato dall'impresa mediante  contratti  collettivi  aziendali  ai
sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
che stabiliscono una riduzione  dell'orario  di  lavoro  al  fine  di
evitare, in tutto o in parte, la  riduzione  o  la  dichiarazione  di
esubero del personale, anche tramite un suo piu'  razionale  impiego.
La riduzione media oraria non puo' essere superiore al 60  per  cento
dell'orario  giornaliero,  settimanale  o  mensile   dei   lavoratori
interessati  al  contratto  di  solidarieta'.  Per  i  contratti   di
solidarieta' stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022  la  riduzione
media oraria non puo' essere superiore all'80 per  cento  dell'orario
giornaliero, settimanale o  mensile  dei  lavoratori  interessati  al
contratto di solidarieta'. Per ciascun lavoratore, la percentuale  di
riduzione complessiva dell'orario di lavoro non puo' essere superiore
al 70 per  cento  nell'arco  dell'intero  periodo  per  il  quale  il
contratto  di  solidarieta'  e'  stipulato.  Per   i   contratti   di
solidarieta'  stipulati  a  decorrere  dal  1°   gennaio   2022,   la
percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro  non  puo'
essere superiore al 90 per cento nell'arco dell'intero periodo per il
quale il contratto  di  solidarieta'  e'  stipulato.  Il  trattamento
retributivo perso e' determinato inizialmente non tenendo conto degli
aumenti retributivi previsti da contratti  collettivi  aziendali  nel
periodo  di  sei  mesi  antecedente  la  stipula  del  contratto   di
solidarieta'. Il trattamento di integrazione salariale e' ridotto  in
corrispondenza   di   eventuali   successivi   aumenti    retributivi
intervenuti in sede di contrattazione aziendale. I contratti  di  cui
al primo  periodo  devono  specificare  le  modalita'  con  le  quali
l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, puo'
modificare in aumento, nei  limiti  del  normale  orario  di  lavoro,
l'orario  ridotto.  Il   maggior   lavoro   prestato   comporta   una
corrispondente riduzione del trattamento di  integrazione  salariale.
Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto  relative
alla retribuzione persa a  seguito  della  riduzione  dell'orario  di
lavoro sono a carico della gestione di  afferenza,  ad  eccezione  di
quelle relative  a  lavoratori  licenziati  per  motivo  oggettivo  o
nell'ambito di  una  procedura  di  licenziamento  collettivo,  entro
novanta giorni dal termine del periodo di fruizione  del  trattamento
di integrazione salariale, ovvero entro novanta  giorni  dal  termine
del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di
integrazione salariale concesso entro centoventi giorni  dal  termine
del trattamento precedente)). 
  6. L'impresa non  puo'  richiedere  l'intervento  straordinario  di
integrazione salariale per le unita' produttive per  le  quali  abbia
richiesto,  con  riferimento  agli  stessi  periodi  e  per   causali
sostanzialmente coincidenti, l'intervento ordinario.