DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 148

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00160)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 27-1-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 14 
 
 
               Informazione e consultazione sindacale 
 
  1. Nei casi di sospensione o riduzione  dell'attivita'  produttiva,
l'impresa e' tenuta a comunicare preventivamente alle  rappresentanze
sindacali aziendali o alla  rappresentanza  sindacale  unitaria,  ove
esistenti, nonche' alle articolazioni territoriali delle associazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello  nazionale,
le cause  di  sospensione  o  di  riduzione  dell'orario  di  lavoro,
l'entita'  e  la  durata  prevedibile,  il  numero   dei   lavoratori
interessati. 
  2. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti,  un
esame congiunto ((,  anche  in  via  telematica,))  della  situazione
avente  a  oggetto  la  tutela  degli  interessi  dei  lavoratori  in
relazione alla crisi dell'impresa. 
  3. L'intera procedura deve esaurirsi entro  25  giorni  dalla  data
della comunicazione di cui al comma 1, ridotti a 10  per  le  imprese
fino a 50 dipendenti. 
  4. Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano  non
differibile la sospensione o la riduzione dell'attivita'  produttiva,
l'impresa e' tenuta a comunicare ai soggetti di cui  al  comma  1  la
durata prevedibile della sospensione o  riduzione  e  il  numero  dei
lavoratori interessati. Quando la sospensione o riduzione dell'orario
di lavoro sia superiore  a  sedici  ore  settimanali  si  procede,  a
richiesta  dell'impresa  o  dei  soggetti  di  cui  al  comma  1,  da
presentarsi entro tre giorni dalla  comunicazione  di  cui  al  primo
periodo, a un esame congiunto in ordine alla  ripresa  della  normale
attivita' produttiva e ai criteri di  distribuzione  degli  orari  di
lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni  successivi
a quello della richiesta. 
  5.  Per  le  imprese  dell'industria  e  dell'artigianato  edile  e
dell'industria e dell'artigianato lapidei, le disposizioni di cui  ai
commi da 1 a 4 si applicano limitatamente alle richieste  di  proroga
dei trattamenti con sospensione dell'attivita' lavorativa oltre le 13
settimane continuative. 
  6. All'atto della presentazione della  domanda  di  concessione  di
integrazione salariale deve essere data comunicazione dell'esecuzione
degli adempimenti di cui al presente articolo.