DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91

Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (14G00105)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/6/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/08/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-8-2014
aggiornamenti all'articolo
                             ART. 25-bis 
 
    (( (Disposizioni urgenti in materia di scambio sul posto).)) 
 
  ((1. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, con effetti decorrenti dal
1º gennaio 2015, l'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il
sistema idrico provvede alla revisione della disciplina dello scambio
sul posto sulla base delle seguenti direttive: 
    a) la soglia di applicazione della disciplina dello  scambio  sul
posto e' elevata a 500 kW per gli impianti a  fonti  rinnovabili  che
entrano in esercizio a decorrere dal 1º gennaio 2015, fatti salvi gli
obblighi di officina elettrica; 
    b) per gli impianti a fonti rinnovabili di potenza non  superiore
a 20 kW, ivi inclusi quelli gia' in esercizio al 1º gennaio 2015, non
sono applicati i corrispettivi di cui  all'articolo  24  sull'energia
elettrica consumata e non prelevata dalla rete; 
    c) per gli impianti operanti in  regime  di  scambio  sul  posto,
diversi da quelli di cui alla  lettera  b)  del  presente  comma,  si
applica l'articolo 24, comma 3)).