DECRETO-LEGGE 31 maggio 2014, n. 83

Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. (14G00095)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/6/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106 (in G.U. 30/7/2014, n. 175).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 7-11-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10 
(Disposizioni urgenti per riqualificare  e  migliorare  le  strutture
ricettive turistico-alberghiere e favorire  l'imprenditorialita'  nel
                         settore turistico). 
 
  1. Al fine di migliorare la  qualita'  dell'offerta  ricettiva  per
accrescere la competitivita' delle destinazioni  turistiche,  per  il
periodo d'imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e per i due  successivi,  alle  imprese  alberghiere
esistenti alla data del 1° gennaio 2012 e'  riconosciuto  un  credito
d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad
un massimo di 200.000 euro nei periodi d'imposta sopra  indicati  per
gli  interventi  di  cui  al  comma  2.  Il  credito   d'imposta   e'
riconosciuto fino all'esaurimento  dell'importo  massimo  di  cui  al
comma 7. 
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'  riconosciuto  per  le
spese relative a  interventi  di  ristrutturazione  edilizia  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  e
successive  modificazioni,  o  a  interventi  di  eliminazione  delle
barriere architettoniche, in conformita' alla legge 9  gennaio  1989,
n. 13, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno  1989,
n.  236,  anche  tenendo  conto  dei  principi  della  "progettazione
universale" di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite  sui  diritti
delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre  2006,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18,
e di incremento dell'efficienza energetica, ovvero per  le  tipologie
di spesa di  cui  al  comma  7  del  presente  articolo,  secondo  le
modalita' ivi previste. 
  2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto anche
nel caso in cui la  ristrutturazione  edilizia  di  cui  al  comma  2
comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e  secondo
le modalita' previste dall'articolo 11 del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni. Entro tre mesi  dalla  data
di entrata in vigore della presente disposizione  sono  stabilite  le
disposizioni applicative del  presente  comma,  con  riferimento,  in
particolare, a: 
    a) le tipologie  di  strutture  alberghiere  ammesse  al  credito
d'imposta; 
    b) le tipologie di interventi ammessi al  beneficio,  nell'ambito
di quelli di cui al comma 2; 
    c) le  procedure  per  l'ammissione  al  beneficio,  che  avviene
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande,
nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7; 
    d) le soglie massime di spesa ammissibile  per  singola  voce  di
spesa sostenuta; 
    e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo  dei
crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6,
del  decreto-legge  25   marzo   2010,   n.   40,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. 
  2-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 NOVEMBRE 2021, N. 152)). 
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' ripartito in tre quote
annuali di pari importo e, in ogni caso, e' riconosciuto nel rispetto
della normativa europea in tema di aiuti di  Stato,  con  particolare
riguardo al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis,
e alla comunicazione della Commissione europea  del  19  marzo  2020,
C(2020) 1863, 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto  di  Stato  a
sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19',   e
successive modificazioni. Il  credito  d'imposta  non  concorre  alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive  modificazioni,  ed  e'  utilizzabile  esclusivamente   in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. La prima  quota  del
credito  d'imposta  relativo  alle  spese  effettuate   nel   periodo
d'imposta in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto e' utilizzabile non prima del 1° gennaio 2015. 
  4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con
riferimento, in particolare, a: 
    a) le tipologie  di  strutture  alberghiere  ammesse  al  credito
d'imposta; 
    b) le tipologie di interventi ammessi al  beneficio,  nell'ambito
di quelli di cui al comma 2; 
    c) le  procedure  per  l'ammissione  al  beneficio,  che  avviene
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande,
nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7; 
    d) le soglie massime di spesa ammissibile  per  singola  voce  di
spesa sostenuta; 
    e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo  dei
crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6,
del  decreto-legge  25   marzo   2010,   n.   40,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 NOVEMBRE 2021, N. 152)). 
  6. Per favorire il rafforzamento delle imprese turistiche e la loro
aggregazione in distretti turistici e reti d'impresa: 
    a) all'articolo 3  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al  comma  4,  le  parole:  "nei  territori  costieri"  sono
soppresse, le parole: "con Decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto  del  Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo" e le parole: "nei
medesimi territori" sono sostituite dalle  seguenti:  "nei  territori
interessati"; 
      2) al comma 5, al  primo  periodo,  le  parole:  "entro  il  31
dicembre 2012, dalle Regioni d'intesa con il Ministero  dell'economia
e delle  finanze"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "entro  il  31
dicembre 2015, dalle Regioni d'intesa con il  Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo"  e  il  secondo  periodo  e'
soppresso; 
      3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
      "5-bis. Nell'ambito dei distretti, come  individuati  ai  sensi
dei  commi  4  e  5,  possono  essere  realizzati  progetti   pilota,
concordati con i Ministeri competenti in materia  di  semplificazione
amministrativa   e   fiscalita',   anche   al   fine   di   aumentare
l'attrattivita', favorire gli investimenti e creare  aree  favorevoli
agli investimenti (AFAI)  mediante  azioni  per  la  riqualificazione
delle  aree  del   distretto,   per   la   realizzazione   di   opere
infrastrutturali, per l'aggiornamento  professionale  del  personale,
per la promozione delle nuove tecnologie"; 
      4) al comma 6, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      "b) i distretti costituiscono 'zone a burocrazia zero' ai sensi
dell'articolo 37-bis del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221;
restano esclusi dalle misure di semplificazione le  autorizzazioni  e
gli altri atti di assenso comunque denominati prescritti  dal  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n. 42"; 
    b) in deroga a quanto previsto dal comma 1  dell'articolo  37-bis
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,  le  misure  di
agevolazione e di semplificazione connesse al  regime  proprio  delle
"zone a burocrazia zero" trovano applicazione per tutte le aree e gli
immobili ricadenti nell'ambito territoriale del distretto  turistico,
ancorche'  soggetti  a  vincolo  paesaggistico-territoriale   o   del
patrimonio storico-artistico; 
    c) il contratto di rete di cui all'articolo 3, comma  4-ter,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n.  33,  e  successive  modificazioni,  e'
utilizzabile con  riferimento  al  settore  turistico  anche  per  il
perseguimento  dei  seguenti  obiettivi:  supportare  i  processi  di
riorganizzazione   della    filiera    turistica;    migliorare    la
specializzazione e la qualificazione del comparto;  incoraggiare  gli
investimenti per accrescere la  capacita'  competitiva  e  innovativa
dell'imprenditoria turistica nazionale, in  particolare  sui  mercati
esteri. 
  7. Ai  maggiori  oneri  derivanti  dalla  concessione  del  credito
d'imposta di cui al comma 1, nel limite  massimo  complessivo  di  20
milioni di euro per l'anno 2015, di 50 milioni  di  euro  per  l'anno
2016, di 41,7 milioni di euro per gli anni 2017  e  2018  e  di  16,7
milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai  sensi  dell'articolo
17. Il credito d'imposta di cui al comma 1 in  favore  delle  imprese
alberghiere indicate al medesimo comma e' riconosciuto  altresi'  per
le  spese  relative  a  ulteriori  interventi,  comprese  quelle  per
l'acquisto di mobili e  componenti  d'arredo,  a  condizione  che  il
beneficiario non ceda  a  terzi  ne'  destini  a  finalita'  estranee
all'esercizio di impresa i  beni  oggetto  degli  investimenti  prima
dell'ottavo periodo d'imposta successivo. 
 
                                                                 (11) 
    
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AGGIORNAMENTO (11) 
  La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma  4)
che "Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31
maggio 2014, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2014, n. 106, e' riconosciuto anche per  i  periodi  d'imposta
2017 e 2018, nella misura del 65 per  cento,  a  condizione  che  gli
interventi abbiano anche le finalita' di cui al comma 2 del  presente
articolo. Sono comprese tra i beneficiari del  credito  d'imposta  di
cui al periodo precedente anche le strutture che  svolgono  attivita'
agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n.  96,  e
dalle pertinenti norme regionali". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  1,  comma  5)  che  "Il  credito
d'imposta di cui al comma 4, come prorogato e modificato dal medesimo
comma, e' ripartito in due quote  annuali  di  pari  importo  e  puo'
essere utilizzato a decorrere  dal  periodo  d'imposta  successivo  a
quello in cui  gli  interventi  sono  stati  realizzati,  nel  limite
massimo di 60 milioni di euro nell'anno 2018, di 120 milioni di  euro
nell'anno 2019 e di 60 milioni di euro nell'anno 2020".