DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale. (14G00079)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/2014
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23/06/2014, n. 143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 31-12-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 41 
 
                (Attestazione dei tempi di pagamento) 
 
  1. A decorrere  dall'esercizio  2014,  alle  relazioni  ai  bilanci
consuntivi o di esercizio delle  pubbliche  amministrazioni,  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e' allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale
e dal responsabile finanziario, attestante  l'importo  dei  pagamenti
relativi a transazioni commerciali effettuati dopo  la  scadenza  dei
termini previsti dal decreto legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231,
nonche' l'indicatore annuale di tempestivita' dei  pagamenti  di  cui
all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso
di superamento dei predetti termini, le medesime  relazioni  indicano
le  misure  adottate  o  previste  per   consentire   la   tempestiva
effettuazione dei pagamenti. L'organo  di  controllo  di  regolarita'
amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui  al  primo
periodo, dandone atto nella propria relazione. Per le Amministrazioni
dello Stato, in sede di rendiconto generale, il prospetto di  cui  al
primo periodo e' allegato a ciascuno stato di previsione della spesa. 
  2. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre  2002,  n.  231,  le
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1,  esclusi  gli  enti  del
Servizio sanitario nazionale, che, sulla  base  dell'attestazione  di
cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti  superiori
a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015,  rispetto  a
quanto disposto dal decreto  legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231,
nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad
assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo,   con   qualsivoglia
tipologia contrattuale, ivi compresi  i  rapporti  di  collaborazione
coordinata  e  continuativa  e   di   somministrazione,   anche   con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto agli enti di stipulare contratti  di  servizio  con  soggetti
privati che si configurino come elusivi della presente  disposizione.
Ai fini del calcolo dei tempi  medi  di  pagamento,  si  escludono  i
pagamenti  effettuati  mediante  l'utilizzo  delle  anticipazioni  di
liquidita' o degli spazi finanziari disposti dall'articolo 32,  comma
2, nonche' dall'articolo 1, commi 1 e 10, del decreto-legge 8  aprile
2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64. ((9)) 
  3. La riduzione degli obiettivi di cui al comma 122 dell'articolo 1
della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e'  applicata,  sulla  base  dei
criteri individuati con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze di cui al medesimo comma 122, esclusivamente agli enti locali
che risultano rispettosi dei tempi di pagamento previsti dal  decreto
legislativo  9  ottobre   2002,   n.   231,   come   rilevato   nella
certificazione del patto di stabilita' interno. 
  4. Le regioni, con riferimento agli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale,  trasmettono  al  Tavolo  di  verifica  degli  adempimenti
regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo  2005,  sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  pubblicata   nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 105 del  7  maggio  2005,  una  relazione  contenente  le
informazioni di cui al comma 1 e le iniziative  assunte  in  caso  di
superamento  dei  tempi  di  pagamento  previsti  dalla  legislazione
vigente. La trasmissione della relazione e l'adozione da parte  degli
enti  delle  misure  idonee  e  congrue  eventualmente  necessarie  a
favorire  il  raggiungimento  dell'obiettivo   del   rispetto   della
direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  16
febbraio  2011,  sui  tempi  di  pagamenti   costituisce  adempimento
regionale, ai fini e per  gli  effetti  dell'articolo  2,  comma  68,
lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le cui disposizioni
continuano ad applicarsi a decorrere  dall'esercizio  2013  ai  sensi
dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 1-22 dicembre 2015, n. 272 (in
G.U. 1ª  s.s.  30/12/2015,  n.  52)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 2 del presente articolo in riferimento  agli
artt. 3, 97, secondo comma, e 117, quarto comma, della Costituzione.