DECRETO-LEGGE 28 marzo 2014, n. 47

Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015. (14G00059)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 (in G.U. 27/05/2014, n. 121).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/02/2020)
Testo in vigore dal: 1-3-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9 
 
 
Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti  a  canone
                             concordato 
 
  1. Per gli anni dal 2014 al 2019, l'aliquota prevista  all'articolo
3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.
124, e' ridotta al 10 per cento. 
  2. All'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.  23,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. L'opzione di cui  al
comma 1 puo'  essere  esercitata  anche  per  le  unita'  immobiliari
abitative  locate  nei  confronti  di  cooperative  edilizie  per  la
locazione o enti senza scopo di lucro di cui al libro  I,  titolo  II
del codice civile, purche' sublocate a studenti universitari e date a
disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone  di
locazione o assegnazione.». 
  ((2-bis.  L'aliquota  prevista  all'articolo  3,  comma  2,  quarto
periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,  si  applica
anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali  sia
stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, lo  stato  di
emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi  previsti
dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24  febbraio  1992,
n. 225. Per l'anno 2020 l'agevolazione si applica  esclusivamente  ai
contratti di  locazione  stipulati  nei  comuni  di  cui  al  periodo
precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti. 
  2-bis.1.  L'aliquota  prevista  all'articolo  3,  comma  2,  quarto
periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,  si  applica
anche  ai  contratti  di  locazione  stipulati  nei  comuni  di   cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
in cui sia stata individuata  da  un'ordinanza  sindacale  una  'zona
rossa')). 
  2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto il CIPE  aggiorna  l'elenco
dei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla  delibera  CIPE  13
novembre 2003. 
  2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, valutati in
1,53 milioni di euro per l'anno 2014 e in  1,69  milioni  di  euro  a
decorrere  dall'anno  2015,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione, per 1,53 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,69 milioni di
euro  a  decorrere  dall'anno  2015,  dello  stanziamento  del  fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'economia e delle finanze.