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DECRETO-LEGGE 16 gennaio 2014, n. 2

Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. (14G00005)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/01/2014
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 marzo 2014, n. 28 (in G.U. 17/03/2014, n.63).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/08/2016)
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  • MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA
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  • INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI
    RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI
    INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI
    STABILIZZAZIONE
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  • DISPOSIZIONI FINALI
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Testo in vigore dal:  18-3-2014
aggiornamenti all'articolo

Art. 9

Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione
1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 1.110.160 per interventi volti a sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 2.000.000 per iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana e in America centrale, ad integrazione degli stanziamenti per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.
3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 800.000 per la partecipazione finanziaria italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, nonché per contributi allo UN Staff college di Torino, all'Unione per il Mediterraneo e al segretariato dello IAI.
4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 2.618.406 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle dell'OSCE e di altre organizzazioni internazionali.
5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 12.742.128 per interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero.
6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 11.500.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche per assicurare al personale del Ministero degli affari esteri in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori.
7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 1.369.262 per l'invio in missione o in viaggio di servizio di personale del Ministero degli affari esteri in aree di crisi, per la partecipazione del medesimo alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonché per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale, a supporto del personale del Ministero degli affari esteri inviato in località dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare.
((L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al presente comma sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali))
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8. È autorizzato il rifinanziamento della legge 1° agosto 2002, n. 182, per la partecipazione dell'Italia alla ristrutturazione del Quartier Generale della NATO in Bruxelles. Al relativo onere, pari a euro 11.647.276 per l'anno 2014 e a euro 34.665.051 per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2014 e 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
9. Sono autorizzate, in esecuzione alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2118 del 27 settembre 2013, le attività, incluse quelle presupposte e conseguenti, di cui al paragrafo 10 della predetta risoluzione, specificate nelle pertinenti decisioni del Consiglio Esecutivo dell'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.