DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (14G00205)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 (in G.U. 28/02/2015, n. 49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 27-2-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10 
 
        Proroga di termini in materia economica e finanziaria 
 
  1. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto  legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10, le parole: "31  dicembre  2014"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2016". 
  2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012,  n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
le parole: "31 dicembre 2014" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2015". 
  3.  E'  prorogato   fino   al   31   dicembre   2015   il   termine
dell'applicazione della disciplina introdotta dall'articolo 8,  comma
30, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  4. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui  all'articolo  22,  comma
5-decies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e' prorogato al 30
aprile 2015. 
  4-bis. Il termine del 31 dicembre 2016 di cui all'articolo 1, comma
176, della legge 27  dicembre  2013,  n.  147,  e'  prorogato  al  31
dicembre 2018. 
  5. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e successive modificazioni, le  parole:  "Sino  al  31  dicembre
2014" sono sostituite dalle seguenti: "Sino al 31 dicembre 2015". 
  6. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
le parole: "negli anni 2013 e 2014" sono sostituite  dalle  seguenti:
"negli anni 2013, 2014 e 2015". 
  7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le
parole: "per gli anni  2012,  2013  e  2014"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015". 
  7-bis. Al quarto periodo del comma 484 dell'articolo 1 della  legge
23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "ed e' destinato  dalle  regioni
all'estinzione anticipata del debito" sono sostituite dalle seguenti:
"ed e' destinato dalle regioni alla riduzione del debito". 
  8. All'articolo 23, comma 12-octies,  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, le parole: "fino al 31 dicembre 2013"  sono  sostituite
dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2014". 
  8-bis. All'articolo 1, comma 641, alinea, della legge  23  dicembre
2014, n.  190,  le  parole:  "per  il  2015"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "per il 2016". 
  9. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 15,  comma  4,  secondo
periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  102,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124,  per  il  periodo
d'imposta successivo a quello  in  corso  al  31  dicembre  2014,  si
provvede  mediante  quota  parte  delle  maggiori  entrate   di   cui
all'articolo 1, comma 7,  della  legge  15  dicembre  2014,  n.  186.
Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al  periodo  precedente
emerga un  andamento  che  non  consenta  la  copertura  degli  oneri
derivanti dal citato articolo 15 del decreto-legge n. 102  del  2013,
il Ministro dell'economia e delle finanze, con  proprio  decreto,  da
emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura
degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti  per  il  periodo
d'imposta 2015, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio  2016,  delle
accise di  cui  alla  Direttiva  del  Consiglio  2008/118/CE  del  16
dicembre 2008, in misura tale  da  assicurare  il  conseguimento  dei
predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione  delle
minori entrate che si dovessero  generare  per  effetto  dell'aumento
degli acconti. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre  2013,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2013. 
  10. All'articolo  6,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  14,  le  parole:  «e  2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, 2014, 2015 e 2016»; 
    b) al comma 16, le parole: «2014 e 2015»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «2014, 2015 e 2016 e relativo bilancio pluriennale». 
  11. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e successive modificazioni, le parole: «limitatamente al periodo
2011-2015» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al  periodo
2011-2016 e relativo bilancio pluriennale». 
  11-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14  marzo
2011, n. 23, e successive  modificazioni,  le  parole:  "a  decorrere
dall'anno  2015"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "a   decorrere
dall'anno 2016". 
  11-ter. La sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del
debito  per  quota  capitale,  da  intendersi  automatica,   disposta
dall'articolo 1, comma 9-ter, del decreto-legge 12  maggio  2014,  n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93,
e' prorogata per ulteriori  dodici  mesi.  La  durata  del  piano  di
ammortamento e' prolungata di dodici mesi rispetto a quanto  previsto
dall'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio  2014,  n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014,  n.  50.
Agli oneri per interessi derivanti dai  finanziamenti  rimodulati  ai
sensi del presente comma si provvede, nell'anno 2015, a valere  sulle
risorse dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  11,  comma
13, del decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,  come  modificata
dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 maggio  2014,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  giugno  2014,  n.  93,
versate e disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo
2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1º  agosto  2012,  n.  122,  e  successive
modificazioni,  ricorrendo  eventualmente  alla  ridefinizione  degli
interventi programmati nella medesima contabilita' speciale. 
  11-quater. La  Cassa  depositi  e  prestiti  Spa  e  l'Associazione
bancaria italiana adeguano le convenzioni  di  cui  all'articolo  11,
comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre  2012,  n.  213,  integrate  ai
sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24  dicembre  2012,  n.
228, dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile  2013,  n.
43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
e dell'articolo 3-bis  del  decreto-legge  28  gennaio  2014,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.  50,  in
coerenza con le disposizioni di cui  al  comma  11-ter  del  presente
articolo.  I  finanziamenti  contratti  ai  sensi  delle   rispettive
disposizioni normative, come modificati per  effetto  dell'attuazione
del comma 11-ter, sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui ai
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati  ai  sensi
del citato articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174  del  2012,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  213  del  2012,  del
citato articolo 1, comma 367, della legge n.  228  del  2012,  e  del
citato articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge  n.  43  del  2013,
convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  71  del  2013,  senza
ulteriori formalita' e con i medesimi criteri e  modalita'  operative
stabiliti nei predetti decreti. 
  12. All'articolo 20  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per
il conseguimento degli obiettivi ivi previsti, e' aggiunto in fine il
seguente comma: "7-ter. Per il raggiungimento degli obiettivi di  cui
al presente articolo, le societa' controllate da Ferrovie dello Stato
italiane S.p.a.  concorrono,  nell'ambito  del  bilancio  consolidato
della capogruppo, per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2014
e 60 milioni di euro per l'anno 2015. Il termine  per  il  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato e' fissato rispettivamente al 10
gennaio 2015 e al 30 settembre 2015.". 
  12-bis. All'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.
89, le parole: "per l'anno 2014, nel limite di  5  milioni  di  euro"
sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2014 e 2015, nel limite
di 5 milioni di euro per ciascun anno". 
  12-ter. All'articolo  35,  comma  2,  del  decreto  legislativo  21
novembre 2014, n. 175, le parole: "31 gennaio 2015"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 settembre 2015". 
  12-quater. All'articolo 35, comma 3,  del  decreto  legislativo  21
novembre 2014, n. 175, le parole: "2015, 2016 e 2017" sono sostituite
dalle seguenti: "2016, 2017 e 2018". 
  12-quinquies. All'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.
89, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) alla lettera a), le parole: "22 giugno 2013" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2014"; 
      2) alla lettera b), le parole: "31 luglio 2014" sono sostituite
dalle seguenti: "31 luglio 2015"; 
    b) al comma 2 sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:  "A
seguito della presentazione della richiesta del piano di  rateazione,
non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se  la  rateazione
e' richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi  dell'articolo
48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602,  e  successive  modificazioni,  la  stessa  non  puo'  essere
concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto". 
  12-sexies. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n.
184, e successive modificazioni, le parole: "2013  e  2014",  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "2015 e 2016". 
  12-septies.  Agli  oneri  derivanti   dall'attuazione   del   comma
12-sexies, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni  2015  e
2016, si provvede mediante corrispondente riduzione  della  dotazione
finanziaria del fondo di cui all'articolo 2, comma 616,  della  legge
24 dicembre 2007, n. 244, iscritto  nello  stato  di  previsione  del
Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  12-octies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 147. 
  12-novies.  All'articolo   2,   comma   6,   primo   periodo,   del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e  successive  modificazioni,  le
parole: "15 maggio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2015". 
  12-decies. All'articolo 20, comma  1,  del  decreto-legge  6  marzo
2014, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2  maggio
2014,  n.  68,  le  parole:  "all'esercizio  finanziario  2013"  sono
sostituite dalle seguenti: "agli esercizi finanziari 2013 e 2014". 
  12-undecies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 85,
lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono prorogate
le disposizioni previste dagli articoli 27,  commi  1,  2  e  7,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 1, commi da 96  a  115  e  117,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, per
i soggetti  che,  avendone  i  requisiti,  decidono  di  avvalersene,
consentendone la relativa scelta nel corso dell'anno 2015. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 9,6 milioni di euro  per  l'anno
2015, a 71,4 milioni di euro per l'anno 2016, a 46,7 milioni di  euro
per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e a 37,1  milioni  di  euro
per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  10,  comma  5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307.  Le  maggiori
entrate derivanti dal presente comma, pari a 24,7 milioni di euro per
l'anno 2021, affluiscono  al  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica, di cui  al  citato  articolo  10,  comma  5,  del
decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 307 del 2004. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  12-duodecies. All'articolo 1, comma 12-bis,  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, le parole: "per gli anni 2012, 2013  e  2014"
sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2012 al 2017". 
  12-terdecies. All'articolo 31, comma 6-bis, secondo periodo,  della
legge 12 novembre  2011,  n.  183,  e  successive  modificazioni,  le
parole: "entro il 30 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
30 aprile". 
  12-quaterdecies. All'articolo 5-quater, comma 4, del  decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
agosto 1990, n. 227, dopo la parola: "accertamento" sono inserite  le
seguenti: "e i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni"  e  le  parole:
"comma 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2-bis e 2-ter". 
  12-quinquiesdecies. In deroga  all'articolo  1,  comma  169,  della
legge 27 dicembre 2006, n.  296,  per  l'anno  2014  sono  valide  le
deliberazioni regolamentari e tariffarie  in  materia  di  tassa  sui
rifiuti (TARI) adottate dai comuni  entro  il  30  novembre  2014.  I
comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI
entro il 30 novembre 2014 procedono alla  riscossione  degli  importi
dovuti a titolo di TARI sulla base delle tariffe applicate per l'anno
2013. Le eventuali differenze tra il  gettito  acquisito  secondo  le
previgenti tariffe e il costo del servizio sono recuperate  nell'anno
successivo. 
  12-sexiesdecies. La disapplicazione della sanzione di cui al quinto
periodo della lettera a) del comma 462 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228,  e  successive  modificazioni,  opera  per  le
regioni che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno anche
nell'anno 2014. La predetta disapplicazione opera anche nei confronti
delle regioni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i  vincoli  del
patto di stabilita' interno e che hanno destinato  al  pagamento  dei
debiti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64,  e
successive modificazioni,  una  quota  dell'obiettivo  del  patto  di
stabilita' superiore al 50 per cento dello stesso, limitatamente alla
parte eccedente il 2 per cento delle entrate del  titolo  I,  escluse
quelle destinate al finanziamento della sanita',  e  del  titolo  III
registrate nell'ultimo consuntivo disponibile. ((Entro il 31 dicembre
2016  le  risorse  corrispondenti  alla  quota  di  cui  al   periodo
precedente sono utilizzate dalle regioni per interventi e servizi nel
settore delle infrastrutture scolastiche,  della  protezione  civile,
del dissesto idrogeologico, nonche' del patrimonio culturale)). 
  12-septiesdecies. Le  regioni  di  cui  al  comma  12-sexiesdecies,
secondo periodo, del  presente  articolo  possono  dare  applicazione
all'articolo 40, comma  3-quinquies,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando il  rispetto  degli
ulteriori vincoli finanziari ivi previsti nonche' di quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e
successive  modificazioni,  in  ogni  caso  compatibilmente  con   il
rispetto, nel 2015, dei  vincoli  di  bilancio  e  a  condizione  che
abbiano, altresi', provveduto alla regolare  costituzione  dei  fondi
per  la  contrattazione  integrativa.  Le  predette  regioni  possono
procedere  ad  assunzioni  a  tempo   indeterminato   unicamente   in
attuazione dell'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre  2014,
n. 190, e possono applicare quanto previsto dall'articolo 4, comma 2,
del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 maggio 2014, n. 68. 
  12-duodevicies.  Nei  confronti  delle  regioni  di  cui  al  comma
12-sexiesdecies,  secondo  periodo,  del  presente  articolo  non  si
applica nel 2015 la sanzione prevista dalla lettera c) del comma  462
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento
alle opere in corso di realizzazione, mentre continuano ad applicarsi
le rimanenti sanzioni. 
  12-undevicies. Per le regioni  di  cui  al  comma  12-sexiesdecies,
secondo periodo,  del  presente  articolo  il  mancato  rispetto  dei
vincoli  del  patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno  2014   non
costituisce inadempimento ai fini dell'applicazione dell'articolo  2,
comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  12-vicies.  In  attesa  di  apposita  regolamentazione  in   ordine
all'estinzione della pretesa tributaria, e' differita al 31  dicembre
2017 l'esecuzione della pretesa tributaria nei confronti del soggetto
obbligato al pagamento dell'accisa qualora  dal  procedimento  penale
instaurato per i medesimi fatti accaduti anteriormente alla  data  di
entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n.  48,  non
sia derivata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia
riconosciuto dolo o colpa grave per il medesimo  soggetto  obbligato.
Resta  fermo  l'eventuale  recupero  nei   confronti   dell'effettivo
responsabile del reato. 
  12-vicies semel. All'articolo  18,  comma  1,  primo  periodo,  del
decreto-legge 6 marzo 2014, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: "Per l'anno  2014"  sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2014 e 2015". 
  12-vicies bis. All'articolo 1, comma 115, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, le parole: "31 gennaio" sono sostituite dalle seguenti:
"30 giugno". 
  12-vicies ter.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma
12-vicies bis, pari a 0,3 milioni di euro  per  l'anno  2015,  a  0,5
milioni di euro per l'anno 2016 e a  0,6  milioni  di  euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2017,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10,  comma
5, del decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.