DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133

Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive. (14G00149)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2014
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n.85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n.262).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
Testo in vigore dal: 25-2-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 33 
 
(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree  di  rilevante
       interesse nazionale - comprensorio Bagnoli - Coroglio) 
 
  1. Attengono alla tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo
comma, lettera s) della Costituzione nonche'  ai  livelli  essenziali
delle prestazioni di cui all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  m)
della  Costituzione  le  disposizioni   finalizzate   alla   bonifica
ambientale e  alla  rigenerazione  urbana  delle  aree  di  rilevante
interesse nazionale contenute nei commi seguenti, e  tra  queste,  in
particolare,   le   disposizioni   relative   alla   disciplina   del
procedimento di bonifica, al trasferimento  delle  aree,  nonche'  al
procedimento di formazione, approvazione e attuazione  del  programma
di riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana, finalizzato
al risanamento ambientale e alla riconversione delle aree dismesse  e
dei beni immobili pubblici, al superamento del degrado urbanistico ed
edilizio, alla dotazione dei servizi personali e reali e dei  servizi
a rete, alla garanzia della sicurezza urbana. Esse hanno  l'obiettivo
prioritario di assicurare la programmazione, realizzazione e gestione
unitaria degli interventi di bonifica ambientale e  di  rigenerazione
urbana in tempi certi e brevi. 
  2. Sulla base dei principi  di  sussidiarieta'  ed  adeguatezza  le
funzioni amministrative relative al procedimento di cui  ai  seguenti
commi  sono  attribuite  allo  Stato  per   assicurarne   l'esercizio
unitario,  garantendo   comunque   la   partecipazione   degli   enti
territoriali interessati alle determinazioni in  materia  di  governo
del territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al
comma 1. 
  3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali si applicano
le  disposizioni  del  presente   articolo   sono   individuate   con
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   sentita   la   Conferenza
Stato-Regioni. Alla seduta del Consiglio dei Ministri  partecipano  i
Presidenti delle Regioni interessate. In relazione a ciascuna area di
interesse nazionale cosi' individuata e'  predisposto  uno  specifico
programma di risanamento  ambientale  e  un  documento  di  indirizzo
strategico per la rigenerazione urbana finalizzati, in particolare: 
    a) a individuare e realizzare i lavori di messa  in  sicurezza  e
bonifica dell'area; 
    b) a  definire  gli  indirizzi  per  la  riqualificazione  urbana
dell'area; 
    c)  a  valorizzare  eventuali  immobili  di  proprieta'  pubblica
meritevoli di salvaguardia e riqualificazione; 
    d) a localizzare e realizzare le opere  infrastrutturali  per  il
potenziamento della rete stradale e dei  trasporti  pubblici,  per  i
collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e  le
opere  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria  funzionali   agli
interventi pubblici e privati, e il relativo fabbisogno  finanziario,
cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte  di  competenza  dello
Stato, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. 
  4. Alla formazione, approvazione  e  attuazione  del  programma  di
risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la
rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3, sono  preposti  un
Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore,  anche
ai fini dell'adozione  di  misure  straordinarie  di  salvaguardia  e
tutela ambientale. Il Commissario e il Soggetto  attuatore  procedono
anche in deroga agli articoli 252 e 252-bis del  decreto  legislativo
n. 152 del 2006, per i soli profili procedimentali e  non  anche  con
riguardo  ai  criteri,  alle  modalita'  per  lo  svolgimento   delle
operazioni  necessarie   per   l'eliminazione   delle   sorgenti   di
inquinamento e comunque per la riduzione delle  sostanze  inquinanti,
in armonia con i principi e le norme  comunitarie  e,  comunque,  nel
rispetto delle  procedure  di  scelta  del  contraente,  sia  per  la
progettazione sia per l'esecuzione, previste dal  codice  di  cui  al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  5. Il Commissario straordinario del Governo,  scelto  tra  persone,
anche  estranee  alla   pubblica   amministrazione,   di   comprovata
esperienza gestionale e amministrativa, e' nominato con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito  il  presidente  della
regione  interessata.  Allo  stesso  sono   attribuiti   compiti   di
coordinamento degli interventi infrastrutturali  d'interesse  statale
con quelli privati da effettuare  nell'area  di  rilevante  interesse
nazionale di cui al comma 1,  nonche'  i  compiti  di  cui  ai  commi
successivi.  Agli  eventuali  oneri  del  Commissario  si  fa  fronte
nell'ambito delle risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. 
  6. Il Soggetto Attuatore e' nominato con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  nel  rispetto  dei  principi   europei   di
trasparenza e  di  concorrenza.  Ad  esso  compete  l'elaborazione  e
l'attuazione del programma di risanamento e rigenerazione di  cui  al
comma 3, con le risorse disponibili a  legislazione  vigente  per  la
parte pubblica. Lo stesso opera altresi' come stazione appaltante per
l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale  e  di  realizzazione
delle   opere   infrastrutturali.   In   via    straordinaria,    per
l'espletamento di tutte le procedure ad evidenza pubblica di  cui  al
presente articolo i  termini  previsti  dal  decreto  legislativo  18
aprile 2016,  n.  50,  ad  esclusione  di  quelli  processuali,  sono
dimezzati. 
  7. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi di cui  al  comma
1, le aree di interesse nazionale  di  cui  al  medesimo  comma  sono
trasferite al Soggetto attuatore, secondo le modalita' stabilite  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6. 
  8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, trasmette al
Commissario straordinario di Governo  la  proposta  di  programma  di
risanamento ambientale e rigenerazione urbana  di  cui  al  comma  3,
corredata dallo specifico progetto di bonifica degli interventi sulla
base  dei  dati  dello  stato  di  contaminazione   del   sito,   dal
cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo  242-bis
del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  da  uno   studio   di
fattibilita' territoriale e ambientale, dalla valutazione  ambientale
strategica (VAS) e dalla valutazione  di  impatto  ambientale  (VIA),
nonche'   da   un   piano   economico-finanziario    relativo    alla
sostenibilita' degli interventi  previsti,  contenente  l'indicazione
delle  fonti  finanziarie  pubbliche  disponibili  e   dell'ulteriore
fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva  del  programma.
La proposta di programma  e  il  documento  di  indirizzo  strategico
dovranno altresi' contenere la previsione urbanistico-edilizia  degli
interventi di demolizione e ricostruzione e di nuova  edificazione  e
mutamento di destinazione d'uso dei  beni  immobili,  comprensivi  di
eventuali  premialita'  edificatorie,  la  previsione   delle   opere
pubbliche o d'interesse pubblico di cui al comma 3 e  di  quelle  che
abbiano ricaduta a favore della collettivita' locale anche fuori  del
sito di riferimento, i tempi ed i modi di attuazione degli interventi
con particolare riferimento al rispetto del principio di  concorrenza
e dell'evidenza pubblica e  del  possibile  ricorso  da  parte  delle
amministrazioni pubbliche interessate all'uso di modelli privatistici
e consensuali per finalita' di pubblico interesse. 
  9. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la proposta di
cui al comma 8, convoca immediatamente una conferenza di  servizi  al
fine di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle
amministrazioni competenti. La durata della conferenza, cui partecipa
altresi' il Soggetto Attuatore, non puo' superare il  termine  di  30
giorni dalla sua indizione, entro il  quale  devono  essere  altresi'
esaminati il progetto di bonifica, il cronoprogramma  di  svolgimento
dei lavori di cui all'art.242-bis del decreto legislativo n. 152  del
2006, la  valutazione  ambientale  strategica  e  la  valutazione  di
impatto ambientale. Se la Conferenza non raggiunge un  accordo  entro
il termine predetto, provvede il  Consiglio  dei  Ministri  anche  in
deroga alle vigenti previsioni di legge. Alla  seduta  del  Consiglio
dei Ministri partecipa il Presidente della Regione interessata. 
  10. ((Il programma di rigenerazione urbana e' approvato, anche  per
parti o stralci funzionali, con atto  del  Commissario  straordinario
del Governo, entro dieci giorni dalla conclusione della conferenza di
servizi o dalla deliberazione del Consiglio dei ministri  di  cui  al
comma 9. L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli effetti
le autorizzazioni, le concessioni, i titoli abilitativi, i  concerti,
le intese, i nulla osta,  i  pareri  e  gli  assensi  previsti  dalla
legislazione vigente, fermo restando il  riconoscimento  degli  oneri
costruttivi   in   favore   delle   amministrazioni    interessate.))
Costituisce  altresi'  variante  urbanistica  automatica  e  comporta
dichiarazione di  pubblica  utilita'  delle  opere  e  di  urgenza  e
indifferibilita' dei lavori. Il Commissario straordinario del Governo
vigila sull'attuazione del programma ed esercita i poteri sostitutivi
previsti dal programma medesimo. (10) 
  10-bis. Ferma restando l'applicazione  del  comma  9  relativamente
alle modalita' di approvazione del programma, qualora nella  fasi  di
istruttoria riferite all'elaborazione della  proposta  di  programma,
ovvero di  attuazione  dello  stesso,  emergano  dissensi,  dinieghi,
opposizioni o altro atto equivalente provenienti da un organo  di  un
ente territoriale interessato che, secondo la  legislazione  vigente,
sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, il procedimento  e  non
sia  previsto  un  meccanismo  di  superamento   del   dissenso,   il
Commissario straordinario propone al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri le opportune iniziative ai fini  dell'esercizio  dei  poteri
sostitutivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  di
cui  all'articolo  12  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 
  11. Considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in  cui
versano le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio  sito  nel
Comune di Napoli, perimetrate ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 3,
del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  8
agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto
2014, le stesse sono dichiarate con il presente provvedimento aree di
rilevante interesse nazionale per gli effetti di  cui  ai  precedenti
commi. 
  11-bis. In riferimento al comprensorio  di  cui  al  comma  11,  il
Commissario straordinario, fino al 31 dicembre 2025,  e'  individuato
nel Sindaco pro tempore di  Napoli.  Il  Commissario  e'  nominato  a
titolo  gratuito  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, da adottare entro venti giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente  disposizione.  Con  il  predetto  decreto  e',
inoltre, definita la struttura  di  supporto  per  l'esercizio  delle
funzioni   commissariali,   posta   alle   dirette   dipendenze   del
Commissario, composta da un contingente massimo di personale  pari  a
dieci unita' di livello non dirigenziale  e  due  unita'  di  livello
dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei  requisiti  di
professionalita'  richiesti   dal   Commissario   straordinario   per
l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione  del  personale
docente,  educativo,  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario   delle
istituzioni scolastiche. Si applica, in relazione alle  modalita'  di
reperimento e  alla  retribuzione  del  personale  non  dirigenziale,
quanto previsto dall'articolo  11-ter  del  decreto-legge  1°  aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio
2021, n. 76. All'atto  del  collocamento  fuori  ruolo  del  predetto
personale,  e'  reso  indisponibile,  per   tutta   la   durata   del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza equivalente dal  punto  di  vista
finanziario. Ferme restando le predette modalita' di reperimento,  al
personale di livello dirigenziale e' riconosciuta una retribuzione di
posizione  in  misura  equivalente  ai   valori   economici   massimi
attribuiti ai titolari  di  incarichi  dirigenziali  di  livello  non
generale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,   nonche'
un'indennita'   sostitutiva   della   retribuzione   di    risultato,
determinata  con  provvedimento  del  Commissario  straordinario,  di
importo  non  superiore  al  50  per  cento  della  retribuzione   di
posizione.  Detto  personale  dirigenziale   e'   posto,   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  in
posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo  istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico  e
il  trattamento  economico   fondamentale   dell'amministrazione   di
appartenenza,  che  resta  a  carico  della   medesima,   mentre   il
trattamento  accessorio  e'  a  carico  esclusivo   della   struttura
commissariale.  Il  Commissario,  per  lo  svolgimento  del   proprio
mandato, puo' altresi' nominare, dal 2022 al 2025, non  piu'  di  due
sub-commissari ai quali delegare attivita' e funzioni proprie, scelti
tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza
funzionale ai compiti cui gli stessi sono preposti. La  remunerazione
dei   sub-commissari   e'   stabilita   nell'atto   di   conferimento
dell'incarico entro la misura massima, per  ciascun  sub-commissario,
di  75.000  euro  lordi  onnicomprensivi.  La  struttura  cessa  alla
scadenza dell'incarico del Commissario. Il Commissario e il  soggetto
attuatore, oltre a quanto previsto dal comma 4, operano in deroga  ad
ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto  salvo  il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2011,  n.   159,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. Per la struttura di supporto  e
per la realizzazione degli interventi di cui  al  presente  comma  e'
autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita' speciale intestata
al Commissario straordinario, nella  quale  confluiscono  le  risorse
pubbliche all'uopo destinate.  Agli  oneri  relativi  alle  spese  di
personale della struttura si provvede, nel limite di 57.816 euro  per
l'anno 2021 e di 544.213 euro per ciascuno degli  anni  dal  2022  al
2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.  Il  Commissario
puo' avvalersi, per  le  attivita'  strumentali  all'esercizio  delle
proprie  funzioni,  delle  strutture  e  degli   uffici   tecnici   e
amministrativi   del   comune   di   Napoli,    dei    provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonche',  mediante  convenzione,
di altri soggetti a controllo pubblico senza nuovi o maggiori oneri a
carico  della  finanza  pubblica.  Il   Commissario   puo'   altresi'
avvalersi,  in  relazione  a  specifici  interventi  che   richiedano
particolari competenze, e nei limiti in  cui  cio'  sia  strettamente
necessario per il  piu'  celere  conseguimento  degli  obiettivi  del
programma,  di  altri  Soggetti  attuatori,  quali  concessionari  di
servizi pubblici e societa' a partecipazione pubblica o  a  controllo
pubblico, o altri organismi di diritto pubblico, mediante la  stipula
di apposite Convenzioni. In tal caso, con decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri,  adottato  su  proposta  del  Commissario  si
provvede alla conseguente  riduzione  dei  compensi  riconosciuti  al
Soggetto attuatore di cui comma 12 in relazione agli  interventi  che
sono stati trasferiti. 
  12. In riferimento al predetto comprensorio il  Soggetto  Attuatore
e'  individuato  nell'Agenzia  nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti S.p.a., quale societa' in house dello Stato. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro  la  data
del 30 settembre 2015, e' trasferita al Soggetto Attuatore, con oneri
a carico del medesimo, la proprieta' delle aree e degli  immobili  di
cui e' attualmente titolare la  societa'  Bagnoli  Futura  S.p.A.  in
stato di fallimento. La trascrizione del decreto di trasferimento  al
Soggetto Attuatore produce gli  effetti  di  cui  all'articolo  2644,
secondo comma, del codice civile. Alla procedura  fallimentare  della
societa' Bagnoli Futura Spa e' riconosciuto un importo corrispondente
al valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti, rilevato
dall'Agenzia  del  demanio  alla   data   del   trasferimento   della
proprieta'. Tale importo  e'  versato  dal  Soggetto  Attuatore  alla
curatela fallimentare entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  disposizione,  facendo  comunque  salvi  gli
effetti di eventuali opposizioni del  Commissario  straordinario  del
Governo, del Soggetto Attuatore, della  curatela  fallimentare  o  di
terzi interessati, da proporre, nelle forme e con le modalita' di cui
all'articolo 54 del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, entro centoventi giorni dalla
data di pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge 20
giugno  2017,  n.  91,  ovvero,  se  successiva,  dalla  data   della
conoscenza  della  predetta  rilevazione;  per  l'acquisizione  della
provvista finanziaria necessaria al suddetto versamento  e  anche  al
fine di soddisfare  ulteriori  fabbisogni  per  interventi  necessari
all'attuazione del programma di cui al comma 8, il Soggetto Attuatore
e'  autorizzato  a  emettere  su  mercati   regolamentati   strumenti
finanziari di durata non superiore a quindici anni. L'emissione degli
strumenti  finanziari  di  cui  al  presente   comma   non   comporta
l'esclusione dai limiti relativi al trattamento  economico  stabiliti
dall'articolo 23-bis del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
Dalla trascrizione del decreto di trasferimento e alla  consegna  dei
suddetti titoli, tutti i diritti relativi alle aree e  agli  immobili
trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura  fallimentare
della societa'  Bagnoli  Futura  Spa,  sono  estinti  e  le  relative
trascrizioni cancellate. La trascrizione  del  predetto  decreto,  da
effettuare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, e gli altri atti previsti  dal  presente
comma e conseguenti sono esenti da imposte di registro, di bollo e da
ogni  altro  onere  e  imposta.  Il  Soggetto  Attuatore  ha  diritto
all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di  disposizione  delle
aree e degli  immobili  ad  esso  trasferiti,  secondo  le  modalita'
indicate con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  da
emanare entro novanta giorni dalla comunicazione della determinazione
del valore suddetto da parte dell'Agenzia del demanio. Restano  fermi
gli eventuali obblighi a carico dei creditori fallimentari o dei loro
aventi causa a titolo di responsabilita' per i costi della bonifica. 
  13. Al fine di definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione
del programma di risanamento ambientale e  rigenerazione  urbana  del
comprensorio  Bagnoli-Coroglio,  assicurando  il  coinvolgimento  dei
soggetti  interessati,  nonche'  il   coordinamento   con   ulteriori
iniziative di valorizzazione del  predetto  comprensorio,  anche  con
riferimento alla sua dotazione infrastrutturale, e' istituita, presso
la Presidenza del Consiglio dei  ministri,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, un'apposita cabina  di  regia,
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro
o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
da lui designato e composta  dal  Commissario  straordinario,  da  un
rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello  sviluppo  economico,
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e della cultura, nonche'
da un rappresentante, rispettivamente, della regione Campania  e  del
comune di Napoli. Alle riunioni della cabina di regia possono  essere
invitati a partecipare il Soggetto Attuatore, nonche' altri organismi
pubblici  o  privati  operanti  nei  settori  connessi  al   predetto
programma e possono essere sentite le associazioni, i comitati e  gli
altri  soggetti  rappresentativi  di  interessi  diffusi,  a  livello
nazionale o locale, il cui scopo  associativo  sia  connesso  con  le
tematiche trattate. 
  13.1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2015, N.  210  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25 FEBBRAIO 2016, N. 21. 
  13.2.  Ai  fini  della  puntuale  definizione  della  proposta   di
programma di risanamento ambientale e  di  rigenerazione  urbana,  il
Soggetto Attuatore, sulla base degli indirizzi di cui  al  comma  13,
acquisisce in fase consultiva le proposte del comune di  Napoli,  con
le modalita' e nei termini stabiliti dal  Commissario  straordinario.
Il Soggetto Attuatore esamina  le  proposte  del  comune  di  Napoli,
avendo prioritario riguardo alle finalita' del redigendo programma di
rigenerazione urbana e alla sua sostenibilita' economico-finanziaria.
Il comune di Napoli puo' chiedere, nell'ambito  della  conferenza  di
servizi di cui al comma  9,  la  rivalutazione  delle  sue  eventuali
proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede ai  sensi
del terzo periodo del comma 9. 
  13-bis. Il programma di rigenerazione urbana,  predisposto  secondo
le finalita' di cui al comma 3 del presente articolo, deve  garantire
la piena compatibilita'  e  il  rispetto  dei  piani  di  evacuazione
aggiornati a seguito della direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri 14 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108
del 12 maggio 2014. Considerata la complessita' della  pianificazione
e la necessita' che, ai fini della VAS, siano previamente definiti  i
profili  localizzativi  e  le  azioni  che,  in  ragione  della  loro
pluralita' e contestualita', sono suscettibili  di  generare  effetti
cumulativi e sinergici, puo' procedersi  alla  valutazione  integrata
della VAS con la  VIA.  In  tal  caso  la  valutazione  integrata  e'
effettuata dall'Autorita' competente per la VAS e si conclude con  un
unico provvedimento. 
  13-bis.1. Il Soggetto attuatore redige e trasmette al  Commissario,
entro il 31 dicembre di ciascun anno, un cronoprogramma relativo alle
attivita' di  realizzazione  di  infrastrutture  e  di  rigenerazione
urbana dell'area interessata dagli interventi,  nonche'  delle  altre
attivita'  di  cui  al  comma  3,  che  e'  approvato   con   proprio
provvedimento dal Commissario entro i successivi quindici giorni. Gli
interventi da  realizzare  sono  identificati  dal  Codice  Unico  di
Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3. Il monitoraggio della realizzazione dei predetti interventi  e'
effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
Il Commissario, in caso di mancata  trasmissione  del  cronoprogramma
nonche' di  mancato  rispetto  dello  stesso,  dispone,  con  proprio
provvedimento, la riduzione dei compensi spettanti, nell'ambito delle
Convenzioni vigenti, al Soggetto attuatore sino al massimo del 50 per
cento. 
  13-bis.2. In  caso  di  mancato  rispetto  da  parte  del  soggetto
attuatore degli impegni finalizzati all'elaborazione e all'attuazione
del programma, o di suoi stralci,  consistenti  anche  nella  mancata
adozione  di  atti  e   provvedimenti   necessari   all'avvio   degli
interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione
dei progetti del suddetto programma,  nonche'  qualora  sia  messo  a
rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali  previsti
dallo stesso, il Commissario straordinario, informata  la  cabina  di
regia di cui al comma 13, assegna al soggetto  attuatore  interessato
un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In  caso  di
perdurante inerzia, il Commissario straordinario, sentita  la  cabina
di regia, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o  l'ufficio,
ovvero in alternativa  nomina  altro  soggetto  attuatore,  al  quale
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di  adottare  gli  atti  o
provvedimenti necessari,  ovvero  di  provvedere  all'esecuzione  dei
progetti e degli interventi,  anche  avvalendosi  delle  societa'  in
controllo pubblico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m) e  o),
del  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  175,  o  di   altre
amministrazioni pubbliche. In relazione a tali interventi al Soggetto
attuatore inadempiente non sono riconosciuti  compensi.  In  caso  di
gravi e reiterati inadempimenti il Commissario straordinario, sentita
la cabina di regia, puo' proporre la revoca dell'incarico di Soggetto
attuatore, come individuato ai sensi del comma 12. Detta revoca e  la
contestuale individuazione del nuovo soggetto attuatore sono disposte
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 
  13-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 GIUGNO 2015,  N.  78  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2015, N. 125. 
  13-quater. Il Commissario straordinario di Governo, all'esito della
procedura di mobilita' di cui all'articolo 1, commi 563  e  seguenti,
della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  verifica  i  fabbisogni  di
personale necessari per  le  attivita'  di  competenza  del  Soggetto
Attuatore e assume ogni iniziativa utile al fine di  salvaguardare  i
livelli occupazionali  dei  lavoratori  facenti  capo  alla  societa'
Bagnoli Futura Spa alla data della dichiarazione di fallimento. 
  13-quinquies. Gli interventi relativi alle  aree  del  comprensorio
Bagnoli-Coroglio, in ragione della loro  particolare  complessita'  e
della rilevanza strategica per lo sviluppo dell'area, sono ricompresi
tra quelli per i quali si applicano le procedure speciali previste in
particolare dagli articoli 18 e 44 del decreto-legge 31 maggio  2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.
108, nonche' le ulteriori misure di semplificazione  e  accelerazione
previste dalla parte II, titoli primo, terzo e quarto,  del  medesimo
decreto-legge n. 77 del 2021. 
 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 30 dicembre 2015,  n.  210,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, ha  disposto  (con  l'art.  11-bis,
comma 1) che "Il termine  di  cui  all'articolo  33,  comma  10,  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' prorogato  di
sessanta giorni".