DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133

Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive. (14G00149)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2014
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n.85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n.262).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
Testo in vigore dal: 6-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
 
(Ulteriori   disposizioni   urgenti   per   lo   sblocco   di   opere
indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia) 
 
  1. Per consentire nell'anno 2014 la  continuita'  dei  cantieri  in
corso ovvero il perfezionamento degli atti  contrattuali  finalizzati
all'avvio dei lavori, il Fondo istituito nello  stato  di  previsione
del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   ai   sensi
dell'articolo  18, comma 1,  del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto  2013,  n.  98,  e'
incrementato di complessivi 3.851 milioni di euro, di cui 26  milioni
per l'anno 2014, 231 milioni per l'anno 2015, 159 milioni per  l'anno
2016, 1.073 milioni per l'anno 2017, 2.066 milioni per l'anno 2018  e
148 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020. 
  1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' altresi' incrementato, per  un
importo  pari  a  39  milioni  di  euro,  mediante   utilizzo   delle
disponibilita', iscritte in conto residui,  derivanti  dalle  revoche
disposte dall'articolo 13, comma 1,  del  decreto-legge  23  dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'articolo  32,  comma  6,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto, quanto alle opere di cui  alle  lettere  a)  e  b),
nonche' entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, quanto alle opere  di  cui
alla lettera c), sono finanziati, a valere sulle risorse  di  cui  ai
commi 1 e 1-bis: 
  a) i seguenti interventi ai  sensi  degli  articoli  18  e  25  del
decreto-legge n.69 del 2013 cantierabili entro il 28  febbraio  2015:
Completamento della copertura del  Passante  ferroviario  di  Torino;
Completamento sistema idrico  Basento  -  Bradano,  Settore  G;  Asse
autostradale  Trieste  -  Venezia;  Interventi  di   soppressione   e
automazione  di  passaggi   a   livello   sulla   rete   ferroviaria,
individuati, con priorita'  per  la  tratta  terminale  pugliese  del
corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce; Tratta Colosseo -
Piazza Venezia della Linea C di Roma; 
  b) i seguenti interventi appaltabili entro il 28  febbraio  2015  e
cantierabili entro il 31 agosto  2015:  ulteriore  lotto  costruttivo
Asse AV/AC Verona Padova; Completamento asse viario Lecco -  Bergamo;
Messa  in  sicurezza  dell'asse  ferroviario  Cuneo  -   Ventimiglia;
Completamento  e  ottimizzazione  della  Torino  -  Milano   con   la
viabilita' locale mediante l'interconnessione tra la SS 32  e  la  SP
299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1; Terzo Valico dei Giovi -
AV Milano Genova; Quadrilatero Umbria - Marche; Completamento Linea 1
metropolitana di Napoli; rifinanziamento dell'articolo 1,  comma  70,
della legge 27 dicembre 2013, n.147, relativo  al  superamento  delle
criticita' sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e  gallerie;
Messa in sicurezza dei principali svincoli della Strada  Statale  131
in Sardegna;(5) 
  c) i seguenti interventi appaltabili entro  il  30  aprile  2015  e
cantierabili entro  il  31  agosto  2015:  metropolitana  di  Torino;
tramvia  di  Firenze;  Lavori  di   ammodernamento   ed   adeguamento
dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria, dallo svincolo di Rogliano
allo  svincolo  di  Atilia;  Autostrada  Salerno  -  Reggio  Calabria
svincolo Laureana di Borrello; Adeguamento della strada statale n.372
"Telesina" tra lo svincolo di Caianello della Strada statale n.372  e
lo svincolo di Benevento sulla  strada  statale  n.88;  Completamento
della S.S. 291 in Sardegna; Variante della "Tremezzina" sulla  strada
statale internazionale 340 "Regina"; Collegamento stradale  Masserano
-  Ghemme;  Ponte  stradale  di  collegamento  tra  l'autostrada  per
Fiumicino  e  l'EUR;  Asse  viario  Gamberale  -  Civitaluparella  in
Abruzzo; Primo lotto Asse  viario  S.S.  212  Fortorina;  Continuita'
interventi nuovo tunnel del Brennero;  Quadruplicamento  della  linea
ferroviaria  Lucca  Pistoia;  aeroporti   di   Firenze   e   Salerno;
Completamento sistema idrico integrato della Regione  Abruzzo;  opere
segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2
al 15 giugno 2014 o richieste inviate ai sensi dell'art.18, comma  9,
del decreto-legge n.69 del 2013.(5) 
  3. Le  richieste  di  finanziamento  inoltrate  dagli  enti  locali
relative agli interventi di cui al comma 2, lett. c),  sono  istruite
dalla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  e  finalizzate,  nel
limite massimo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse  di  cui
al comma 1, a nuovi progetti  di  interventi,  secondo  le  modalita'
indicate  con  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,   assegnando   priorita':   a)   alla   qualificazione   e
manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione  di
volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonche' alla  riduzione  del
rischio idrogeologico;  b)  alla  riqualificazione  e  all'incremento
dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico,  nonche'
alla realizzazione di  impianti  di  produzione  e  distribuzione  di
energia da fonti  rinnovabili;  c)  alla  messa  in  sicurezza  degli
edifici pubblici, con particolare riferimento  a  quelli  scolastici,
alle strutture socio-assistenziali  di  proprieta'  comunale  e  alle
strutture di  maggiore  fruizione  pubblica.  Restano  in  ogni  caso
esclusi dall'attribuzione di tali risorse i comuni  che  non  abbiano
rispettato i vincoli di finanza  pubblica  ad  essi  attribuiti.  Una
quota pari a 100 milioni di euro a valere sulle  risorse  di  cui  ai
commi 1 e 1-bis e' destinata ai  Provveditorati  interregionali  alle
opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
per interventi di completamento di beni immobiliari demaniali di loro
competenza  e,  nel  limite  di  50  milioni,  per  l'attuazione   di
interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa  e
messa in sicurezza di beni pubblici, di  completamento  di  opere  in
corso di esecuzione nonche' di  miglioramento  infrastrutturale.  Con
uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
sono individuati, d'intesa con la struttura di missione istituita con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio  2014,
gli interventi e le procedure di attuazione. 
  3-bis. Ai fini della revoca dei finanziamenti di cui ai commi  5  e
6, le condizioni di appaltabilita' e di cantierabilita' si realizzano
quando i relativi adempimenti, previsti dai decreti di cui  al  comma
2, sono compiuti entro  il  31  dicembre  2021.  Per  gli  interventi
relativi al ponte  stradale  di  collegamento  tra  l'autostrada  per
Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno, di cui  alla
lettera c)  del  comma  2  del  presente  articolo,  gli  adempimenti
previsti  dal  relativo  decreto  di  finanziamento  possono   essere
compiuti entro il ((31  marzo  2023)),  a  condizione  che  gli  enti
titolari dei codici unici di progetto, entro  quindici  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmettano al
sistema di monitoraggio di cui al  decreto  legislativo  29  dicembre
2011,  n.  229,  le   informazioni   necessarie   per   la   verifica
dell'avanzamento dei progetti. Le disposizioni del precedente periodo
si applicano anche al completamento della strada  statale  291  della
Nurra in Sardegna. (7) 
  4. Agli oneri derivanti  dal  comma  1  del  presente  articolo  si
provvede: 
  a) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164; 
  b) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2014,  mediante  parziale
utilizzo  delle  disponibilita'  derivanti  dalle  revoche   disposte
dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge  23  dicembre  2013,  n.
145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,  n.
9, e confluite nel  fondo  di  cui  all'articolo  32,  comma  6,  del
decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
  c) quanto a 15 milioni di euro per  l'anno  2014,  quanto  a  5,200
milioni per l'anno 2015, quanto a 3,200 milioni  per  l'anno  2016  e
quanto a 148 milioni per  ciascuno  degli  anni  dal  2017  al  2020,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7; 
  d) quanto  a  94,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 186, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
  e) quanto  a  79,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 212, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
  f) quanto a 51,2 milioni di euro per l'anno 2015, a  155,8  milioni
per l'anno 2016, a 925 milioni per l'anno 2017 e a 1.918 milioni  per
l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione della quota  nazionale
del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020  -
di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  5. Il mancato rispetto delle condizioni  fissate  dal  comma  3-bis
determina la revoca del finanziamento assegnato ai sensi del presente
decreto secondo le tabelle di finanziamento allegate  ai  decreti  di
cui al comma 2.(7) 
  6. Le risorse revocate ai sensi del comma 5 confluiscono nel  Fondo
di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, e sono attribuite prioritariamente: 
  a) al primo  lotto  funzionale  asse  autostradale  Termoli  -  San
Vittore; 
  b) al completamento della rete della Circumetnea; 
  c) alla metropolitana di Palermo: tratto Oreto - Notarbartolo; 
  d) alla metropolitana  di  Cagliari:  adeguamento  rete  attuale  e
interazione con l'hinterland; 
  d-bis)  all'elettrificazione  della  tratta   ferroviaria   Martina
Franca-Lecce-Otranto-Gagliano del Capo, di competenza della  societa'
Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici; 
  d-ter)  al  potenziamento  del  Sistema  ferroviario  metropolitano
regionale veneto (SFMR),  attraverso  la  chiusura  del  quadrilatero
Mestre-Treviso-Castelfranco-Padova; 
  d-quater)    all'ammodernamento    della     tratta     ferroviaria
Salerno-Potenza-Taranto; 
  d-quinquies) al prolungamento  della  metropolitana  di  Genova  da
Brignole a piazza Martinez; 
  d-sexies)  alla  strada  statale  n.  172  «dei   Trulli»,   tronco
Casamassima-Putignano. 
  d-septies) alle reti metropolitane di  aree  metropolitane  di  cui
alla legge 7 aprile 2014, n. 56. 
  6-bis. Le risorse destinate al finanziamento delle opere  segnalate
dai comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri  dal  2  al  15
giugno 2014 ai sensi della lettera c) del comma 2 non  assegnate  con
delibera  del  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
economica n. 38 del 10 aprile 2015, nonche' le risorse che, a seguito
della predetta assegnazione siano state revocate in applicazione  del
comma 5, siano oggetto di definanziamento o rimodulazione,  totale  o
parziale, oppure costituiscano economie maturate a conclusione  degli
interventi sono versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
essere  riassegnate  allo   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  destinate  al  Fondo  "Sport   e
Periferie" di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  gennaio  2016,
n. 9. Alla suddetta assegnazione si provvede con delibera del CIPE. 
  7. Con i provvedimenti di assegnazione  delle  risorse  di  cui  al
comma 1 sono stabilite, in ordine a ciascun intervento, le  modalita'
di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento
dei lavori e di applicazione di misure di revoca. 
  8. Per consentire  la  continuita'  dei  cantieri  in  corso,  sono
confermati i finanziamenti pubblici assegnati al collegamento  Milano
- Venezia secondo lotto  Rho  -  Monza,  di  cui  alla  delibera  del
Comitato interministeriale per la programmazione economica  (CIPE)  8
agosto 2013, n. 60/2013, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  60
del 13 marzo 2014; nonche' sono  definitivamente  assegnate  all'Anas
S.P.A. per il completamento dell'intervento "Itinerario  Agrigento  -
Caltanissetta - A19 - Adeguamento a quattro corsie della SS 640 tra i
km 9+800 e 44+400", le somme di  cui  alla  tabella  "Integrazioni  e
completamenti di lavori in corso"  del  Contratto  di  programma  tra
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS S.p.A. relativo
all'anno 2013, pari a 3  milioni  di  euro  a  valere  sulle  risorse
destinate al Contratto di programma 2013 e a 42,5 milioni di  euro  a
valere sulle risorse destinate al Contratto  di  programma  2012.  Le
risorse relative alla realizzazione degli interventi  concernenti  il
completamento    dell'asse    strategico    nazionale    autostradale
Salerno-Reggio Calabria di cui alla delibera del CIPE 3 agosto  2011,
n. 62/2011,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  304  del  31
dicembre 2011, sono erogate direttamente alla societa'  ANAS  Spa,  a
fronte dei lavori gia' eseguiti. 
  9. Le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture  approvato  ai
sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal  CIPE
nella seduta del 1° agosto 2014, che, alla data di entrata in  vigore
del presente decreto non sono state ancora avviate e per le quali era
prevista una copertura parziale o totale a carico del Fondo  Sviluppo
e Coesione 2007 - 2013 confluiscono automaticamente nel nuovo periodo
di programmazione 2014 - 2020. Entro il 31 ottobre 2014, gli Enti che
a diverso titolo partecipano al finanziamento e o alla  realizzazione
delle opere di cui  al  primo  periodo  confermano  o  rimodulano  le
assegnazioni finanziarie inizialmente previste. 
  9-bis. Le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture  approvato
ai sensi dell'articolo 1 della legge 21  dicembre  2001,  n.  443,  e
successive modificazioni, dal CIPE nella seduta del 1º  agosto  2014,
che  siano  gia'  state  precedentemente   qualificate   come   opere
strategiche  da   avviare   nel   rispetto   dell'articolo   41   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive  modificazioni,  e
per  le  quali  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto sia stata indetta la  conferenza  di
servizi di  cui  all'articolo  165  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,  sono
trasmesse in via prioritaria al CIPE, entro centottanta giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto,  ai  fini  dell'assegnazione   delle   risorse   finanziarie
necessarie per la loro realizzazione, previa verifica  dell'effettiva
sussistenza delle risorse stesse. 
  10.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti   e 
confermato  Autorita'  Nazionale  capofila  e  Capo  Delegazione  dei
Comitati  di  Sorveglianza  con  riferimento  al  nuovo  periodo   di
programmazione 2014-2020 dei programmi di cooperazione interregionale
ESPON e URBACT,  in considerazione  di  quanto  gia'  previsto  dalla
delibera del CIPE 21  dicembre  2007,  n.  158/2007,  pubblicata  nel
supplemento ordinario n. 148 alla Gazzetta Ufficiale n.  136  del  12
giugno  2008,  ed  in  relazione  alla  missione   istituzionale   di
programmazione e sviluppo del territorio propria  del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  11. E' abrogato il comma 11-ter dell'articolo 25 del decreto  legge
n. 69 del 2013, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98
del 2013. 
  12. Dopo l'articolo 6-bis, comma 2,  del  decreto-legge  26  giugno
2014, n. 92, convertito con  modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 117, e' aggiunto il seguente comma: 
  "2-bis.  Le  risorse  disponibili   sulla   contabilita'   speciale
intestata  al  Commissario   straordinario   del   Governo   per   le
infrastrutture carcerarie di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 dicembre 2012, allegato al decreto-legge 1 luglio  2013,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
94, sono versate nell'anno 2014 all'entrata del bilancio dello  Stato
per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze a uno o piu' capitoli di bilancio dello stato  di  previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e  del  Ministero
della giustizia secondo le ordinarie competenze definite  nell'ambito
del decreto di cui al comma 2.". 
  12-bis. Per il completamento degli interventi  infrastrutturali  di
viabilita' stradale di cui all'articolo 1, comma 452, della legge  30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e' autorizzata  la
spesa di 487.000 euro per l'anno 2014. 
  12-ter. All'onere derivante  dal  comma  12-bis  si  provvede,  per
l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge 18 giugno  1998,
n. 194. 
  12-quater. Ai sensi dell'articolo 1,  comma  209,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1, comma 41,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, il parere di  congruita'  economica,  relativo
agli atti di affidamento in attuazione del protocollo d'intesa del 24
febbraio  2003  per  la  prosecuzione   degli   interventi   per   il
completamento e la  prestazione  del  servizio  di  telecomunicazioni
relativo alla rete nazionale  standard  Te.T.Ra.,  e'  rilasciato  da
CONSIP SpA, che si pronuncia non oltre  quarantacinque  giorni  dalla
richiesta. Il termine e' sospeso in caso  di  richiesta  motivata  di
chiarimenti o documenti e riprende a decorrere dal  giorno  del  loro
arrivo  a  CONSIP  SpA.  L'affidatario  adotta  ogni  utile  variante
migliorativa  richiesta   dall'Amministrazione   in   ragione   della
evoluzione tecnologica, nell'ambito  delle  autorizzazioni  di  spesa
gia' disposte. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con  modificazioni  dalla
L. 6 agosto 2015, n. 125 ha disposto (con l'art. 13-quater, comma  1)
che "Il termine di cantierabilita' di cui all'articolo  3,  comma  2,
lettere b) e  c),  del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
e' prorogato al 31 ottobre 2015". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 25 novembre 2015,  n.  185,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 22 gennaio 2016, n. 9, ha disposto (con l'art. 9,  comma  2)
che le presenti modifiche hanno effetto per gli interventi finanziati
a decorrere dall'esercizio finanziario 2014.  Sono  fatti  salvi  gli
effetti degli adempimenti gia'  compiuti  alla  data  di  entrata  in
vigore del suindicato decreto.