DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102

Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (14G00113)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/07/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/04/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 15 
 
 
             Fondo nazionale per l'efficienza energetica 
 
  1. E' istituito presso il Ministero  dello  sviluppo  economico  il
«Fondo nazionale per l'efficienza energetica»,  di  seguito  «Fondo»,
che opera secondo le modalita' di cui al comma 2 e per  le  finalita'
di cui al comma 3. Le risorse del fondo di cui all'articolo 22, comma
4, del decreto legislativo 3  marzo  2011,  n.  28,  come  modificato
dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto  2005,
n. 192, sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  per
l'importo di 5 milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro
nell'anno 2015, per  essere  riassegnate  nei  medesimi  esercizi  al
Fondo. A tal fine, la  Cassa  conguaglio  per  il  settore  elettrico
provvede al versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato  degli
importi indicati al primo  periodo,  a  valere  sulle  disponibilita'
giacenti sul conto corrente bancario  intestato  al  predetto  Fondo,
entro 30 giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  per
l'importo relativo al 2014 ed entro il  31  marzo  per  il  2015.  La
dotazione del Fondo puo' essere integrata: 
    a) per il periodo 2015-2030, a valere sulle  risorse  annualmente
confluite nel fondo di cui all'articolo  22,  comma  4,  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 4-ter,
comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  192,  secondo  le
modalita'  di  cui   al   presente   comma,   previa   determinazione
dell'importo da versare con il medesimo decreto di  cui  all'articolo
5, comma 12, lettera a); 
    b) fino a 15 milioni euro annui per il periodo 2014-2030 a carico
del Ministero dello sviluppo economico e fino a 35  milioni  di  euro
annui per il periodo 2014-2030 a carico del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, a valere sui  proventi  annui
delle aste delle quote di emissione  di  CO2  destinati  ai  progetti
energetico ambientali cui all'articolo 19, del decreto legislativo 13
marzo  2013,  n.  30,  previa  verifica  dell'entita'  dei   proventi
disponibili annualmente, con le modalita' e  nei  limiti  di  cui  ai
commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. 
  b-bis) ulteriori risorse a  carico  del  Ministero  dello  sviluppo
economico o del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare a valere sui proventi annui  delle  aste  delle  quote  di
emissione di CO2 destinati  ai  progetti  energetico  ambientali  cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo  2013,  n.  30,  non
diversamente  impegnate  e  previa  verifica   delle   disponibilita'
accertate. 
  2. Il Fondo ((ha natura mista)) ed  e'  destinato  a  sostenere  il
finanziamento di  interventi  di  efficienza  energetica,  realizzati
anche attraverso le ESCO, il ricorso a forme di partenariato pubblico
- privato, societa' di progetto o di scopo appositamente  costituite,
mediante due sezioni destinate rispettivamente a: 
    a) la  concessione  di  garanzie,  su  singole  operazioni  o  su
portafogli di operazioni finanziarie; 
    b) l'erogazione di finanziamenti, ((di  cui  una  quota  parte  a
fondo perduto nel limite complessivo di 8 milioni  di  euro  annui  a
decorrere dal 2022,)) direttamente o attraverso banche e intermediari
finanziari,  inclusa  la  Banca  Europea  degli  Investimenti,  anche
mediante la sottoscrizione di quote di fondi comuni  di  investimento
di  tipo  chiuso  che  abbiano  come  oggetto  di   investimento   la
sottoscrizione  di  titoli  di   credito   di   nuova   emissione   o
l'erogazione,  nelle  forme  consentite   dalla   legge,   di   nuovi
finanziamenti, nonche' mediante la sottoscrizione di titoli emessi ai
sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito  di  operazioni
di cartolarizzazione aventi  ad  oggetto  crediti  di  privati  verso
piccole e medie imprese e  ESCO  per  investimenti  per  l'efficienza
energetica. 
  3. Il Fondo e' destinato a favorire,  sulla  base  di  obiettivi  e
priorita'  periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei   vincoli
previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di  aiuti  di
stato, il finanziamento di interventi coerenti con il  raggiungimento
degli obiettivi nazionali di efficienza  energetica,  promuovendo  il
coinvolgimento di istituti  finanziari,  nazionali  e  comunitari,  e
investitori  privati  sulla  base  di  un'adeguata  condivisione  dei
rischi, con particolare riguardo alle seguenti finalita': 
    a) interventi di miglioramento dell'efficienza  energetica  degli
edifici di proprieta' della Pubblica Amministrazione; 
    b) realizzazione di  reti  per  il  teleriscaldamento  e  per  il
teleraffrescamento; 
    c) efficienza energetica dei servizi e infrastrutture  pubbliche,
compresa l'illuminazione pubblica; 
    d) efficientamento energetico di interi edifici destinati ad  uso
residenziale, compresa l'edilizia popolare; 
    e) efficienza energetica e riduzione dei consumi di  energia  nei
settori dell'industria e dei servizi; 
    e-bis) efficienza energetica e riduzione dei consumi nel  settore
dei trasporti. 
  4. Gli  interventi  di  realizzazione  e  ampliamento  di  reti  di
teleriscaldamento  e  teleraffrescamento,  avviati  tra  la  data  di
entrata in vigore del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  e  la
data di entrata in vigore del presente decreto  legislativo,  possono
avere accesso alle garanzie offerte dal Fondo, secondo  le  modalita'
definite con i provvedimenti di cui al comma 5  e  fermi  restando  i
vincoli richiamati al comma 3. 
  4-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di  stimolare
i  finanziamenti  privati  per  la  realizzazione  di  interventi  di
efficienza  energetica  promossi  dal  Fondo,  incidendo  anche   sul
processo decisionale delle imprese, nell'ambito  degli  aggiornamenti
dei  provvedimenti  di  cui  al  comma   5,   valuta   modalita'   di
valorizzazione delle risultanze delle  diagnosi  energetiche  di  cui
all'articolo 8, tenendo conto, inoltre, delle  possibilita'  e  degli
strumenti proposti dall'iniziativa sui Finanziamenti intelligenti per
edifici intelligenti promossa dalla Commissione europea. 
  5. Per il perseguimento delle finalita' di  cui  al  comma  3,  nel
rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con uno o piu'  decreti
di natura non regolamentare da adottare entro 90 giorni  dall'entrata
in vigore del presente decreto dal Ministro dello sviluppo  economico
e dal Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del
mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e  acquisito  il
parere della Conferenza Unificata, sono individuate le  priorita',  i
criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento, di gestione e
di intervento del Fondo, nonche' le modalita'  di  articolazione  per
sezioni, di cui una  dedicata  in  modo  specifico  al  sostegno  del
teleriscaldamento, e le relative  prime  dotazioni.  Nel  quadro  dei
progetti e programmi ammissibili all'intervento  del  Fondo,  tenendo
conto del miglior rapporto tra costo  e  risparmio  energetico,  sono
individuati termini e condizioni di maggior favore per interventi che
presentino specifica valenza prestazionale volti a: 
    a) creare nuova occupazione; 
    b) migliorare l'efficienza energetica dell'intero edificio; 
    c) promuovere nuovi edifici a energia quasi zero; 
    d) introdurre misure di protezione antisismica in  aggiunta  alla
riqualificazione energetica; 
    e)  realizzare  reti  per   il   teleriscaldamento   e   per   il
teleraffrescamento  in  ambito  agricolo  o  comunque  connesse  alla
generazione distribuita a biomassa; 
  6.  La  dotazione  del  Fondo  puo'  essere  incrementata  mediante
versamento volontario  di  contributi  da  parte  di  Amministrazioni
centrali, Regioni e altri enti e organismi pubblici, ivi  incluse  le
risorse derivanti dalla programmazione dei  fondi  strutturali  e  di
investimento  europei  secondo  criteri,   condizioni   e   modalita'
stabilite con i provvedimenti di cui al comma  5.  La  dotazione  del
Fondo e', inoltre, incrementata con i proventi delle sanzioni di  cui
all'articolo 16, comma 23. 
  7. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui al comma 2,  lettera
a) sono assistiti dalla  garanzia  dello  Stato,  quale  garanzia  di
ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalita' da  stabilire
con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia  e
delle finanze, adottato entro 90 giorni dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto. La garanzia dello  Stato  e'  inserita  nell'elenco
allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31  dicembre  2009,  n.
196. La sezione destinata alla concessione di  garanzie,  di  cui  al
comma 2, e' ricompresa nel  Sistema  nazionale  di  garanzia  di  cui
all'articolo 1, comma 48 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  8. Le garanzie concesse dal Fondo possono  essere  assistite  dalla
garanzia del Fondo Europeo degli Investimenti o  di  altri  fondi  di
garanzia istituiti dall'Unione Europea o da essa cofinanziati. 
  9. La gestione del Fondo e  dei  relativi  interventi  puo'  essere
attribuita sulla base di una o piu' apposite convenzioni, a  societa'
in house ovvero a societa' o enti in possesso dei necessari requisiti
tecnici, organizzativi e di  terzieta'  nel  rispetto  della  vigente
normativa europea e nazionale in materia di contratti pubblici.  Agli
oneri connessi alla gestione e al funzionamento del Fondo si provvede
a valere sulle medesime risorse. 
  10. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.