DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (13G00116)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/6/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-12-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 58. 
 
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo  del  sistema  universitario  e
                       degli enti di ricerca) 
 
  1. Al fine di favorire lo  sviluppo  del  sistema  universitario  e
della ricerca all'articolo 66 del decreto-legge  25  giugno  2008  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  13-bis,  le  parole  "triennio   2012-2014"   sono
sostituite dalle seguenti "biennio 2012-2013" e le parole "per l'anno
2015" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2014 e 2015"; 
    b) al comma 14, le parole "quadriennio 2011-2014" sono sostituite
dalle seguenti "triennio 2011-2013" e le  parole  "per  l'anno  2015"
sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2014 e 2015". 
  2. Il  Fondo  per  il  finanziamento  ordinario  delle  universita'
statali e' incrementato di euro 21,4 milioni nell'anno 2014  ed  euro
42,7 milioni a decorrere dall'anno 2015 e il Fondo ordinario per  gli
enti di ricerca e' incrementato di euro 3,6 milioni nell'anno 2014 ed
euro 7,1 milioni a decorrere dall'anno 2015. 
  3. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre  2005,  n.  230,
dopo il terzo periodo  e'  inserito  il  seguente  periodo:  "Non  e'
richiesto il parere della commissione di cui  al  terzo  periodo  nel
caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei
programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al primo  periodo,
effettuate entro tre anni dalla vincita del programma." 
  3-bis. All'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "soggetti privati" sono aggiunte
le seguenti: "nonche' da finanziamenti di soggetti pubblici destinati
ad attivita' di ricerca". 
  4. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 25 milioni
nell'anno 2014 ed euro 49,8 milioni a decorrere  dall'anno  2015,  si
provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 5. 
  5. A  decorrere  dall'anno  scolastico  2013/2014,  e  sino  al  29
febbraio  2020,  le  istituzioni  scolastiche  ed  educative  statali
acquistano, ai sensi dell'articolo  1,  comma  449,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296,  i  servizi  esternalizzati  per  le  funzioni
corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici  loro
occorrenti nel limite della spesa che si sosterrebbe  per  coprire  i
posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi  dell'articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119.
A  decorrere  dal  medesimo  anno  scolastico  il  numero  di   posti
accantonati non e' inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013.
In relazione  a  quanto  previsto  dal  presente  comma,  le  risorse
destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati sono  ridotte
di euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere
dall'anno 2015.(7) 
  5-bis. A decorrere dal 1° marzo 2020, le istituzioni scolastiche ed
educative  statali  svolgono  i  servizi  di  pulizia   e   ausiliari
unicamente mediante ricorso a personale  dipendente  appartenente  al
profilo  dei  collaboratori  scolastici  e  i  corrispondenti   posti
accantonati ai sensi  dell'articolo  4  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119,  sono
resi nuovamente disponibili, in misura corrispondente  al  limite  di
spesa di cui al comma 5, per l'espletamento delle procedure selettiva
e di mobilita' di cui ai successivi  commi.  Il  predetto  limite  di
spesa e' integrato, per l'acquisto dei materiali di  pulizia,  di  10
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. 
  5-ter.  Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e' autorizzato ad avviare  un'apposita  procedura  selettiva,
per 11.263 posti di collaboratore scolastico, graduando  i  candidati
secondo  le  modalita'  previste  per  i  concorsi  provinciali   per
collaboratore scolastico di cui all'articolo 554 del testo  unico  di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297,  finalizzata  ad
assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° marzo  2020,
il personale impegnato per almeno 10 anni,  anche  non  continuativi,
purche'  includano  il  2018  e  il  2019,  presso   le   istituzioni
scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento  di  servizi  di
pulizia e ausiliari, in qualita' di dipendente a tempo  indeterminato
di imprese titolari di contratti  per  lo  svolgimento  dei  predetti
servizi.  Alla  procedura  selettiva  non  possono   partecipare   il
personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge  27  dicembre
2017, n. 205, il personale escluso dall'elettorato  politico  attivo,
coloro che siano stati destituiti o  dispensati  dall'impiego  presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
o dichiarati decaduti per aver conseguito la  nomina  o  l'assunzione
mediante la produzione di  documenti  falsi  o  viziati  da  nullita'
insanabile, nonche' i condannati per i reati di cui  all'articolo  73
del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno  dei  delitti  indicati
dagli articoli 600-septies.2 e 609-nonies del  codice  penale  e  gli
interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e  grado
o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture  pubbliche  o
private frequentate abitualmente da minori. Con decreto del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con  i
Ministri del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  pubblica
amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono  determinati  i
requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonche'  le
relative modalita' di svolgimento, anche in piu' fasi,  e  i  termini
per la presentazione delle domande. 
  5-quater. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di  cui
al comma 5-ter, sono autorizzate anche a tempo parziale.  Nel  limite
di spesa di cui al comma 5-bis,  primo  periodo,  e  nell'ambito  del
numero  complessivo  di  11.263,  i  posti  eventualmente   residuati
all'esito della procedura  selettiva  di  cui  al  comma  5-ter  sono
utilizzati  per  il  collocamento,  a  domanda   e   nell'ordine   di
un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del  punteggio
gia' acquisito, dei partecipanti  alla  procedura  medesima  che,  in
possesso dei requisiti, siano stati destinatari di assunzioni a tempo
parziale ovvero siano risultati in soprannumero  nella  provincia  in
virtu' della propria posizione in graduatoria. I rapporti  instaurati
a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti  a  tempo
pieno, ne' puo' esserne incrementato il numero di ore lavorative,  se
non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse  che  derivino
da cessazioni a qualsiasi titolo, nell'anno  scolastico  2019/2020  e
negli anni scolastici seguenti, del personale assunto  ai  sensi  del
comma 5-ter sono prioritariamente utilizzate per la trasformazione  a
tempo pieno dei predetti rapporti. Il personale immesso in  ruolo  ai
sensi del presente comma non ha diritto, ne' ai fini giuridici ne'  a
quelli economici,  al  riconoscimento  del  servizio  prestato  quale
dipendente delle imprese di cui al comma 5-ter. 
  5-quinquies. Nel limite di spesa  di  cui  al  comma  5-bis,  primo
periodo, e nell'ambito del numero complessivo di  11.263  posti,  per
l'anno scolastico 2020/2021 sono avviate, una tantum,  operazioni  di
mobilita' straordinaria a domanda, disciplinate da  apposito  accordo
sindacale e riservate al personale assunto con la procedura selettiva
di cui al comma 5-ter sui posti eventualmente ancora  disponibili  in
esito  alle  attivita'  di  cui  al  comma   5-quater.   Nelle   more
dell'espletamento   delle   predette    operazioni    di    mobilita'
straordinaria, al fine di garantire lo  svolgimento  delle  attivita'
didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le  ore
residuati all'esito delle procedure di cui ai commi 5-ter e  5-quater
sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale  iscritto
nelle vigenti graduatorie. (47) 
  5-sexies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo,
dopo le  operazioni  di  mobilita'  straordinaria  di  cui  al  comma
5-quinquies, il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca e' autorizzato ad avviare  una  procedura  selettiva  per  la
copertura dei posti eventualmente residuati,  graduando  i  candidati
secondo le modalita' previste nel comma 5-ter. La procedura selettiva
di cui al presente comma e' finalizzata ad assumere  alle  dipendenze
dello  Stato,  a  decorrere  dal  1°  settembre  2021,  il  personale
impegnato per almeno cinque anni,  anche  non  continuativi,  purche'
includano il 2018 e il 2019, presso  le  istituzioni  scolastiche  ed
educative statali,  per  lo  svolgimento  di  servizi  di  pulizia  e
ausiliari,  in  qualita'  di  dipendente  a   tempo   determinato   o
indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei
predetti servizi. Alla procedura selettiva non  puo'  partecipare  il
personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge  27  dicembre
2017, n. 205, nonche'  il  personale  che  e'  stato  inserito  nelle
graduatorie della procedura di  cui  al  comma  5-ter.  Non  possono,
altresi',   partecipare   alla   selezione   il   personale   escluso
dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti  o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti  per  aver
conseguito  la  nomina  o  l'assunzione  mediante  la  produzione  di
documenti  falsi  o  viziati  da  nullita'  insanabile,   nonche'   i
condannati per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  i
condannati  per  taluno   dei   delitti   indicati   dagli   articoli
600-septies.2 e 609-nonies del codice  penale  e  gli  interdetti  da
qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine  e  grado  o  da  ogni
ufficio o servizio in istituzioni o  strutture  pubbliche  o  private
frequentate  abitualmente  da  minori.  Con  decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con  i
Ministri del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  pubblica
amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono  determinati  i
requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonche'  le
relative modalita' di svolgimento e i termini  per  la  presentazione
delle domande. Le assunzioni, da effettuare secondo la  procedura  di
cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo  parziale  e  i
rapporti instaurati a tempo parziale non possono  essere  trasformati
in rapporti a tempo pieno, ne' puo' esserne incrementato il numero di
ore lavorative, se non in presenza di risorse  certe  e  stabili.  Le
risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo  del  personale
assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate, nell'ordine, per
la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi  del
comma 5-ter  e  del  presente  comma.  Nelle  more  dell'avvio  della
predetta procedura  selettiva,  al  fine  di  garantire  il  regolare
svolgimento  delle  attivita'   didattiche   in   idonee   condizioni
igienico-sanitarie, i  posti  e  le  ore  residuati  all'esito  delle
procedure  di  cui  al  comma  5-quinquies  sono  ricoperti  mediante
supplenze  provvisorie   del   personale   iscritto   nelle   vigenti
graduatorie. Il personale immesso in  ruolo  ai  sensi  del  presente
comma non ha diritto, ne' ai fini giuridici ne' a  quelli  economici,
al  riconoscimento  del  servizio  prestato  quale  dipendente  delle
imprese titolari di contratti  per  lo  svolgimento  dei  servizi  di
pulizia  e  ausiliari.  Successivamente   alle   predette   procedure
selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma  5-bis,  primo
periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti  resi
nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma. 
  5-septies. Nel limite  di  spesa  di  cui  al  comma  5-bis,  primo
periodo, e nell'ambito dei posti di cui al comma 5-ter, il  Ministero
dell'istruzione e' autorizzato ad avviare una procedura selettiva per
la  copertura  dei  posti  eventualmente  residuati  all'esito  delle
procedure di cui al comma 5-sexies graduando i candidati  secondo  le
modalita' ivi previste. La  procedura  selettiva  e'  finalizzata  ad
assumere alle dipendenze dello Stato, ((a decorrere dal 1°  settembre
2023)), il personale in possesso dei requisiti  di  cui  al  medesimo
comma 5-sexies che non abbia potuto partecipare  alle  procedure  per
mancata disponibilita' di posti nella provincia  di  appartenenza.  I
posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva  di
cui al comma 5-sexies sono utilizzati per il collocamento  in  ruolo,
una  tantum  e  nell'ordine  di  un'apposita  graduatoria   nazionale
formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito di  selezioni
provinciali,  dei  partecipanti  che  non   abbiano   precedentemente
partecipato alle procedure selettive per mancata emanazione del bando
per la provincia di appartenenza.  I  posti  eventualmente  residuati
all'esito della procedura selettiva di cui al periodo precedente sono
utilizzati anche per il collocamento in ruolo una tantum, a domanda e
nell'ordine della medesima  graduatoria  nazionale,  sulla  base  del
punteggio attribuito a seguito  delle  graduatorie  provinciali,  dei
partecipanti che siano risultati in soprannumero nella  provincia  in
virtu' della propria posizione nelle  graduatorie  di  cui  al  comma
5-sexies. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al
presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i  rapporti
instaurati  a  tempo  parziale  non  possono  essere  trasformati  in
rapporti a tempo pieno, ne' puo' esserne incrementato  il  numero  di
ore lavorative, se non in presenza di risorse  certe  e  stabili.  Le
risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo  del  personale
assunto ai sensi del presente  comma  e  dei  commi  precedenti  sono
utilizzate, nell'ordine, per la  trasformazione  a  tempo  pieno  dei
rapporti instaurati ai  sensi  dei  commi  5-ter  e  5-sexies  e  del
presente  comma.  Nelle  more  dell'avvio  della  predetta  procedura
selettiva,  al  fine  di  garantire  il  regolare  svolgimento  delle
attivita' didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti
e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies
sono ricoperti mediante supplenze temporanee del  personale  iscritto
nelle vigenti graduatorie. Il  personale  immesso  in  ruolo  non  ha
diritto,  ne'  ai  fini  giuridici  ne'  a   quelli   economici,   al
riconoscimento del servizio prestato quale dipendente  delle  imprese
titolari di contratti per lo svolgimento dei  servizi  di  pulizia  e
ausiliari. Le assunzioni per la copertura dei posti e, ove necessario
per il numero di aspiranti inserito in graduatoria,  di  quelli  resi
nuovamente vacanti e disponibili sono autorizzate nel limite di spesa
di cui al comma 5-bis. Si applicano i requisiti di  ammissione  e  le
cause di esclusione previsti dal comma 5-sexies, ivi compreso  l'aver
partecipato alla relativa  procedura,  nonche'  i  requisiti  per  la
partecipazione alla procedura selettiva, le modalita' di  svolgimento
e i termini  per  la  presentazione  delle  domande  determinati  con
decreto del Ministro dell'istruzione da emanare, di  concerto  con  i
Ministri del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  pubblica
amministrazione e  dell'economia  e  delle  finanze,  entro  sessanta
giorni della data di entrata in vigore della presente disposizione. 
  6. Eventuali risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli indicati
al  comma  5  del  presente  articolo,  tenuto  anche   conto   della
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e  indebitamento
netto derivati dal comma 9 dell'articolo 59 del  presente  decreto  ,
rimangono a disposizione  per  le  esigenze  di  funzionamento  delle
istituzioni scolastiche e per le supplenze brevi. 
  6-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 e' autorizzato lo
scorrimento  della  graduatoria  della  procedura  selettiva  di  cui
all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  per
la copertura  di  ulteriori  quarantacinque  posti  di  collaboratore
scolastico. Dalla medesima data e' disposto il  disaccantonamento  di
un numero  corrispondente  di  posti  nella  dotazione  organica  del
personale collaboratore scolastico della Provincia di Palermo. 
  6-ter. All'onere derivante dal  comma  6-bis,  pari  a  euro  0,452
milioni per l'anno 2020 e a euro  1,355  milioni  annui  a  decorrere
dall'anno 2021, si provvede: 
    a) quanto a euro 0,452 milioni per l'anno 2020  e  a  euro  1,355
milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del  Fondo
per  il  funzionamento  delle   istituzioni   scolastiche,   di   cui
all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  con
riferimento all'incremento disposto ai sensi dell'articolo  1,  comma
763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
    b) quanto a euro 1,355 milioni per  l'anno  2021  e  a  decorrere
dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
  7-bis.  Il  Consiglio  per  la  ricerca  e  la  sperimentazione  in
agricoltura,  per  le  eccezionali  e  straordinarie  esigenze  delle
aziende sperimentali connesse allo svolgimento di attivita' agricole,
nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili e nel rispetto  dei
vincoli finanziari previsti dalla normativa  vigente  in  materia  di
utilizzo di tipologie di  lavoro  flessibile,  puo'  assumere  operai
agricoli  il  cui  rapporto  di  lavoro  e'  regolato  dal  contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro   per   gli   operai   agricoli   e
florovivaisti e dai contratti integrativi  provinciali.  L'assunzione
puo' avvenire solo  per  l'esecuzione  di  lavori  di  breve  durata,
stagionali o a carattere saltuario, nel rispetto dei limiti temporali
e dei vincoli previsti dalla normativa vigente per ciascuna tipologia
di contratto. 
 
----------- 
AGGIORNAMENTO (7) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
748) che "All'acquisto dei  servizi  di  cui  al  presente  comma  si
provvede, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 58,  comma
5,  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, entro il  limite  di
euro 34,6 milioni, a valere sui risparmi di spesa di cui al  medesimo
articolo 58, comma 6, ripartito tra i territori in  proporzione  alla
differenza tra la spesa sostenuta per i servizi nel 2013 e il  citato
limite di spesa". 
----------- 
AGGIORNAMENTO (47) 
  La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
280) che "All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo
il comma 5-quater e' inserito il seguente: 
  « 5-quinquies. Per l'immissione in ruolo  dei  soggetti  che  hanno
superato la selezione di cui all'articolo 1, comma 622,  della  legge
27 dicembre 2017, n. 205, non ancora assunti  alle  dipendenze  dello
Stato, e' stanziato l'ulteriore importo di 1,135 milioni di euro  per
l'anno 2020 e di 3,405 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Al
medesimo  fine,  l'organico  dei  collaboratori   scolastici   presso
l'ufficio scolastico della Regione  siciliana  e'  aumentato  di  119
unita' »".