DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63

Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale. (13G00107)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/06/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 (in G.U. 03/08/2013, n. 181).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/02/2023)
Testo in vigore dal: 19-7-2020
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 16-ter. 
(Detrazioni  fiscali  per  l'acquisto  e  la   posa   in   opera   di
infrastrutture  di  ricarica  dei  veicoli  alimentati   ad   energia
                             elettrica) 
 
  1. Ai contribuenti  e'  riconosciuta  una  detrazione  dall'imposta
lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate
sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all'acquisto
e alla posa in  opera  di  infrastrutture  di  ricarica  dei  veicoli
alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per  la
richiesta di potenza addizionale fino ad  un  massimo  di  7  kW.  La
detrazione di cui al presente comma,  da  ripartire  tra  gli  aventi
diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta  nella  misura
del 50 per  cento  delle  spese  sostenute  ed  e'  calcolata  su  un
ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro. 
  2. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma  1  devono  essere
dotate di uno o piu'  punti  di  ricarica  di  potenza  standard  non
accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere d)
e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257. 
  3. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste  a
carico del contribuente,  per  l'acquisto  e  la  posa  in  opera  di
infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 sulle parti comuni degli
edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del  codice
civile. 
                                                               ((14)) 
 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla
L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto: 
  -  (con  l'art.  119,  comma  8)  che   "Per   l'installazione   di
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la
detrazione di cui all'articolo  16-ter  del  decreto-legge  4  giugno
2013, n. 63, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2013, n. 90, e' riconosciuta nella  misura  del  110  per  cento,  da
ripartire tra gli aventi diritto in  cinque  quote  annuali  di  pari
importo, sempreche' l'installazione sia  eseguita  congiuntamente  ad
uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo"; 
  - (con l'art. 119, comma 9) che la  presente  modifica  si  applica
agli interventi previsti dal comma 9 dell'art. 119 del medesimo  D.L.
19 maggio 2020, n. 34; 
  - (con l'art. 119, comma 15-bis) che la presente  modifica  non  si
applica alle unita' immobiliari appartenenti alle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9.