DECRETO-LEGGE 26 aprile 2013, n. 43

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. (13G00086)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/04/2013
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2013, n. 71 (in G.U. 25/6/2013, n. 147).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                           Art. 6-sexies. 
                     (Assunzioni di personale). 
 
  1. I commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, sono sostituiti dai seguenti: 
  "8. Per le strette finalita' connesse alla situazione  emergenziale
prodottasi a seguito del sisma del  20  e  29  maggio  2012,  per  le
annualita' dal 2012 al 2014 e' autorizzata l'assunzione con contratti
di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014,  da
parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.  122,  e  dall'articolo
67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  da  parte  della
struttura commissariale istituita presso la  regione  Emilia-Romagna,
ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del  citato  decreto-legge  n.74
del 2012, e delle prefetture  delle  province  di  Bologna,  Ferrara,
Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di spesa annui di cui
al comma  9  del  presente  articolo.  Ciascun  contratto  di  lavoro
flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, puo'
essere  prorogato.  Nei  limiti  delle  risorse  impiegate   per   le
assunzioni  destinate  agli  enti  locali,  non  operano  i   vincoli
assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e di cui  al  comma  28  dell'articolo  9  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122.  Le  assunzioni  di  cui  al
precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non
costituite, dai comuni, con facolta' di attingere dalle  graduatorie,
anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate  dai  comuni
costituenti le unioni medesime e vigenti  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in
ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle
medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le
assunzioni tra le diverse regioni e' effettuata in base al riparto di
cui al decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  4  luglio
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6  luglio  2012.
Il riparto delle unita' di personale assunte con contratti flessibili
e' attuato nel rispetto delle seguenti percentuali:  l'80  per  cento
alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni,  il  16  per
cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle  prefetture.
Il  riparto  fra  i  comuni  interessati  nonche',  per  la   regione
Emilia-Romagna, tra i comuni e la  struttura  commissariale,  avviene
previa intesa tra le unioni ed i Commissari delegati.  I  comuni  non
ricompresi in unioni possono stipulare apposite  convenzioni  con  le
unioni o  fra  di  loro  ai  fini  dell'applicazione  della  presente
disposizione. 
   9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante  utilizzo
delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno  2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,  n.
122, nell'ambito  della  quota  assegnata  a  ciascun  Presidente  di
regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro
20.000.000 per l'anno 2013 ed euro 20.000.000 per l'anno 2014". 
  2. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1º
agosto 2012, n. 122, e' sostituito  dal  seguente:  "A  tal  fine,  i
Presidenti  delle  regioni  possono  costituire  apposita   struttura
commissariale,  composta  da  personale  dipendente  delle  pubbliche
amministrazioni in posizione di comando o  distacco,  nel  limite  di
quindici unita', i cui  oneri  sono  posti  a  carico  delle  risorse
assegnate  nell'ambito  della   ripartizione   del   Fondo   di   cui
all'articolo 2". 
  3. I commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012,  n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1º  agosto  2012,  n.
122, sono autorizzati a riconoscere, con  decorrenza  dal  1º  agosto
2012  e  sino  al  31  dicembre  2014,  alle  unita'  lavorative,  ad
esclusione dei dirigenti e titolari di posizione  organizzativa  alle
dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme  associative
del rispettivo ambito di competenza  territoriale,  il  compenso  per
prestazioni di lavoro straordinario reso  e  debitamente  documentato
per  l'espletamento  delle  attivita'  conseguenti  allo   stato   di
emergenza, nei limiti di trenta ore  mensili.  Agli  oneri  derivanti
dalla presente disposizione si  provvede  nell'ambito  e  nei  limiti
delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui  all'articolo  2,
comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122. (13) (14) (16)(17)
(18) (19) (20) ((21)) 
 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
544) che "Il termine di cui al comma  3  dell'articolo  6-sexies  del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' prorogato al 31 dicembre 2015". 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dalla L. 28 dicembre  2015,
n. 208, ha disposto (con l'art. 10, comma 4-quater) che  "Il  termine
di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26  aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno
2013, n. 71, e' prorogato al 31 dicembre 2016". 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.L. 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art.  14,  comma
9) che "Il termine di cui  al  comma  3  dell'articolo  6-sexies  del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' prorogato al 31 dicembre 2018". 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.L. 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio  2017,  n.  19,  come  modificato  dalla  L.  27
dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 14, comma 9)  che  "Il
termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26
aprile 2013, n. 43, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2013, n. 71, e' prorogato al 31  dicembre  2019.  Ai  relativi
oneri si provvede, nel limite massimo di 600.000  euro  per  ciascuno
degli anni 2017 e 2018, nell'ambito e nei limiti  delle  risorse  del
Fondo per la ricostruzione  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e, nel limite di 500.000 euro per
l'anno 2019, nell'ambito e nei  limiti  delle  risorse  di  cui  alle
contabilita' speciali di cui al comma 6 del predetto articolo 2". 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.L. 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio  2017,  n.  19,  come  modificato  dalla  L.  30
dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 14, comma 9)  che  "Il
termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26
aprile 2013, n. 43, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2013, n. 71, e' prorogato al 31 dicembre 2020". 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.L. 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dal D.L. 14  agosto
2020, n. 104, ha disposto (con l'art. 14, comma 9) che "Il termine di
cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies  del  decreto-legge  26  aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno
2013, n. 71, e' prorogato al 31 dicembre 2021". 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.L. 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio  2017,  n.  19,  come  modificato  dalla  L.  30
dicembre 2021, n. 234, ha disposto (con l'art. 14, comma 9)  che  "Il
termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26
aprile 2013, n. 43, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2013, n. 71, e' prorogato al 31 dicembre 2022". 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.L. 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio  2017,  n.  19,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 14, comma 9)  che  "Il
termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26
aprile 2013, n. 43, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2013, n. 71, e' prorogato al 31 dicembre 2023".