DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2013, n. 149

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticita' dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. (13G00194)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/12/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13 (in G.U. 26/02/2014, n. 47).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
Testo in vigore dal: 1-11-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
 
Registro dei  partiti  politici  che  possono  accedere  ai  benefici
                    previsti dal presente decreto 
 
  1.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  3,  il   legale
rappresentante del partito politico e'  tenuto  a  trasmettere  copia
autentica dello statuto alla Commissione di cui all'articolo 9, comma
3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, la quale assume la denominazione
di «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza  e  il
controllo dei rendiconti dei partiti politici», di seguito denominata
«Commissione». 
  2. La Commissione,  verificata  la  presenza  nello  statuto  degli
elementi indicati all'articolo 3, procede all'iscrizione del  partito
nel  registro  nazionale,  da  essa  tenuto,  dei  partiti   politici
riconosciuti ai sensi del presente decreto. 
  3. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme  alle  disposizioni
di cui all'articolo 3, la Commissione, anche previa audizione  di  un
rappresentante designato dal partito, invita il partito,  tramite  il
legale rappresentante, ad  apportare  le  modifiche  necessarie  e  a
depositarle, in copia autentica, entro un termine non prorogabile che
non puo' essere inferiore a trenta giorni ne'  superiore  a  sessanta
giorni. 
  3-bis. Qualora le modifiche apportate ai  sensi  del  comma  3  non
siano ritenute conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3 o  il
termine di cui al citato comma 3 non sia rispettato,  la  Commissione
nega, con provvedimento motivato, l'iscrizione al registro di cui  al
comma 2. Contro il provvedimento di diniego  e'  ammesso  ricorso  al
giudice  amministrativo  nel  termine  di   sessanta   giorni   dalla
comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione di  copia
integrale del provvedimento stesso. 
  4.  Ogni  modifica  dello  statuto  deve  essere  sottoposta   alla
Commissione secondo la procedura di cui al presente articolo. 
  5. Lo statuto dei partiti politici e le relative modificazioni sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro un mese,  rispettivamente,
dalla data di iscrizione nel registro di cui al comma 2 ovvero  dalla
data di approvazione delle modificazioni. 
  6. I partiti politici costituiti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, nonche' quelli cui dichiari di fare riferimento  un
gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo  le
norme dei  rispettivi  regolamenti,  ovvero  una  singola  componente
interna al Gruppo misto sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1
entro dodici mesi dalla medesima data. 
  7. L'iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 sono
condizioni  necessarie  per  l'ammissione  dei  partiti  politici  ai
benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli  articoli  11
((e 12)) del presente decreto. Nelle more della scadenza del  termine
di cui al comma 6, i partiti  costituiti  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, nonche'  quelli  cui  dichiari  di  fare
riferimento un gruppo parlamentare costituito in entrambe  le  Camere
secondo  le  norme  dei  rispettivi  regolamenti,  possono   comunque
usufruire ((dei benefici di cui agli  articoli  11  e  12,  purche'))
siano in possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo 10.
((5)) 
  8. Il registro di cui al comma 2  e'  consultabile  in  un'apposita
sezione del sito internet  ufficiale  del  Parlamento  italiano.  Nel
registro sono evidenziate due separate sezioni, recanti l'indicazione
dei  partiti  politici   che   soddisfano   i   requisiti   di   cui,
rispettivamente, alla lettera a)  e  alla  lettera  b)  del  comma  1
dell'articolo 10. 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  La L. 27 ottobre 2015, n. 175 ha disposto (con l'art. 1,  comma  4)
che la modifica di cui al secondo periodo del comma  7  del  presente
articolo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge n. 13 del 2014.