DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2013, n. 149

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticita' dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. (13G00194)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/12/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13 (in G.U. 26/02/2014, n. 47).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
Testo in vigore dal: 1-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 12 
 
Destinazione volontaria del due per mille  dell'imposta  sul  reddito
                        delle persone fisiche 
 
  1. A decorrere  dall'anno  finanziario  2014,  con  riferimento  al
precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente puo' destinare  il
due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche
a favore di un partito politico iscritto nella  seconda  sezione  del
registro di cui all'articolo 4. 
  2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite  esclusivamente
sulla base delle  scelte  effettuate  dai  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione  annuale  dei  redditi,  ovvero  da  quelli   esonerati
dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione
di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto  trasmesso
all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo  10,  comma  3,  del
presente decreto. Il contribuente puo' indicare sulla scheda un  solo
partito politico cui destinare il due per mille. 
  2-bis. Le risorse corrispondenti alle opzioni espresse ai sensi dei
commi  precedenti  dai   contribuenti   che   hanno   presentato   le
dichiarazioni dei redditi entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno  o
comunque  nel  diverso   termine   annualmente   stabilito   per   la
presentazione delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 13, comma 1,
del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  delle  finanze  31
maggio 1999, n. 164, e successive  modificazioni,  ovvero  da  quelli
esonerati dall'obbligo di presentare la  dichiarazione,  mediante  la
compilazione di una  scheda  recante  l'elenco  dei  soggetti  aventi
diritto, sono corrisposte ai partiti a titolo  di  acconto  entro  il
successivo 31 agosto, comunque entro un limite complessivo pari al 40
per cento della somma autorizzata per ciascun anno ai sensi del comma
4. Entro il successivo 31 dicembre sono  corrisposte  ai  partiti  le
risorse destinate dai contribuenti sulla  base  del  complesso  delle
dichiarazioni presentate entro gli  ordinari  termini  di  legge,  al
netto di quanto versato ai medesimi a  titolo  di  acconto.  Ai  fini
della ripartizione delle risorse destinate dai  contribuenti  non  si
tiene comunque conto delle dichiarazioni dei  redditi  presentate  ai
sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.  322.  La
somma complessivamente corrisposta ai partiti aventi diritto non puo'
in ogni caso superare il tetto di spesa stabilito per ciascun anno ai
sensi del comma 4. 
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di  natura
non regolamentare, da adottare entro novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su
proposta del Ministro per le riforme costituzionali, di concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e
le modalita' per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti
ai soggetti aventi  diritto  sulla  base  delle  scelte  operate  dai
contribuenti, in modo da garantire la tempestivita' e  l'economicita'
di  gestione,  nonche'  le   modalita'   di   semplificazione   degli
adempimenti e di tutela della riservatezza  e  di  espressione  delle
scelte preferenziali dei contribuenti. 
  3-bis. In via transitoria, per il primo anno di applicazione  delle
disposizioni del presente articolo, con provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia  delle  entrate,  da   adottare   entro   dieci   giorni
dall'avvenuta ricezione dell'elenco dei soggetti aventi diritto, sono
definite: 
    a) l'apposita scheda  per  la  destinazione  del  due  per  mille
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  e  le   relative
modalita' di trasmissione telematica; 
    b)  le  modalita'  che  garantiscono  la  semplificazione   degli
adempimenti a carico dei contribuenti e la tutela della  riservatezza
delle scelte preferenziali, secondo quanto  disposto  in  materia  di
destinazione dell'otto e del cinque per mille. 
  4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  autorizzata  la
spesa nel limite massimo di 7,75 milioni di euro per l'anno 2014,  di
9,6 milioni di euro per l'anno 2015, di ((17,7 milioni  di  euro  per
l'anno 2016 e di 25,1 milioni di euro)) a decorrere  dall'anno  2017,
da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione
del Ministero dell'economia  e  delle  finanze.  Resta  fermo  quanto
previsto dall'articolo 11, commi 10 e 11. 
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  4  del  presente
articolo si provvede mediante utilizzo di quota  parte  dei  risparmi
che si rendono disponibili  per  effetto  delle  disposizioni  recate
dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto. 
  6. Le somme iscritte annualmente nel fondo di cui al comma  4,  non
utilizzate  al  termine  dell'esercizio,  sono  nuovamente  riversate
all'entrata del bilancio dello Stato. 
  6-bis. Per le spese relative alle comunicazioni  individuali  e  al
pubblico relative alle destinazioni di cui al  comma  1,  il  partito
politico usufruisce della tariffa  postale  di  cui  all'articolo  17
della legge 10 dicembre  1993,  n.  515.  Tale  tariffa  puo'  essere
utilizzata unicamente nel mese di aprile di ciascun anno. (2) 
  6-ter. Ai maggiori oneri di cui al  comma  6-bis,  determinati  nel
limite massimo di 9 milioni di euro nel 2014, 7,5 milioni di euro nel
2015 e 6 milioni di euro nel 2016, si provvede mediante  utilizzo  di
quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle
disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e  2,  del
presente decreto. 
                                                                  (4) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con  modificazioni  dalla
L. 23 giugno 2014, n. 89 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che  "A
decorrere dal 1° giugno 2014, le tariffe  postali  agevolate  di  cui
agli articoli 17 e 20 della  legge  10  dicembre  1993,  n.  515,  ed
all'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013,  n.
149, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21  febbraio  2014,
n.13, sono soppresse. Il fornitore del servizio postale universale e'
autorizzato ad assumere iniziative commerciali e organizzative idonee
a contenere nel limite degli stanziamenti del bilancio  dello  Stato,
allo scopo finalizzati, l'onere relativo alla fruizione entro  il  31
maggio 2014 delle predette tariffe postali agevolate". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 convertito con modificazioni dalla
L. 27  febbraio  2015,  n.  11  ha  disposto  (con  l'art.  1,  comma
12-quater) che "Il termine per la presentazione  delle  richieste  di
accesso, per l'anno 2015, ai benefici di cui agli articoli  11  e  12
del  decreto-legge  28  dicembre  2013,  n.  149,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,  n.  13,  e  successive
modificazioni, e' prorogato al 31 gennaio 2015".