DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145

Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas ((...)), per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. (13G00189)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/2013
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. 21/2/2014, n. 43).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2022)
Testo in vigore dal: 16-7-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 12 
 
 
     Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa 
 
  1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "1-bis. La presente legge si applica altresi'  alle  operazioni  di
cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o  l'acquisto
di  obbligazioni  e  titoli  similari  ovvero  cambiali  finanziarie,
esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale,  titoli
ibridi e convertibili, da parte della societa'  emittente  i  titoli.
Nel caso di operazioni realizzate mediante sottoscrizione o  acquisto
di titoli, i richiami ai debitori ceduti si intendono  riferiti  alla
societa' emittente i titoli"; 
    b) all'articolo 2, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Nel caso in  cui  i  titoli  oggetto  delle  operazioni  di
cartolarizzazione siano destinati ad investitori qualificati ai sensi
dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  i
titoli possono essere sottoscritti anche da un unico investitore.». 
    c) all'articolo 3, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. Le societa' di cui al comma 1 possono aprire conti correnti
segregati presso la banca depositaria ovvero presso i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 3, lettera  c),  dove  vengano  accreditate  le
somme corrisposte dai debitori ceduti nonche' ogni altra somma pagata
o comunque di spettanza della  societa'  ai  sensi  delle  operazioni
accessorie   condotte   nell'ambito   di   ciascuna   operazione   di
cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti  dell'operazione.
Le somme accreditate su tali conti segregati costituiscono patrimonio
separato a tutti gli effetti da quello del depositario  e  da  quello
degli altri depositanti. Su tali somme non  sono  ammesse  azioni  da
parte di soggetti diversi da quelli di cui al comma 2  e  tali  somme
possono essere utilizzate esclusivamente per  il  soddisfacimento  di
crediti vantati dai soggetti di cui al comma 2  e  dalle  controparti
dei contratti derivati con finalita' di copertura dei  rischi  insiti
nei crediti e nei titoli ceduti, nonche' per il pagamento degli altri
costi dell'operazione. In caso di avvio nei confronti del depositario
di procedimenti di cui al titolo IV del testo unico bancario, nonche'
di procedure concorsuali o di accordi di ristrutturazione,  le  somme
accreditate su tali conti non sono considerate  come  rientranti  nel
patrimonio del  soggetto  e  non  sono  soggette  a  sospensione  dei
pagamenti e vengono integralmente restituite alla societa' per  conto
della quale e' avvenuto l'incasso, secondo i termini  contrattuali  e
comunque senza la necessita'  di  attendere  i  riparti  e  le  altre
restituzioni. 
  2-ter. I soggetti che svolgono, anche su delega dei soggetti di cui
all'articolo 2, comma 6, i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3,
lettera  c),  nell'ambito  di  operazioni  di  cartolarizzazione  dei
crediti, possono aprire presso banche conti correnti  segregati  dove
vengano accreditate le  somme  incassate  per  conto  della  societa'
cessionaria o della societa' emittente  dai  debitori  ceduti.  Sulle
somme accreditate sui conti segregati, non  sono  ammesse  azioni  da
parte dei creditori dei soggetti  che  svolgono  i  servizi  indicati
nell'articolo 2, comma 3, lettera c), se non  per  l'eccedenza  delle
somme incassate e dovute alla societa' cessionaria  o  emittente.  In
caso  di  avvio  di  procedimenti  concorsuali  o   di   accordi   di
ristrutturazione, le somme accreditate sui conti  segregati,  per  un
importo pari alle somme incassate e dovute alla societa'  cessionaria
o emittente, non vengono considerate come rientranti  nel  patrimonio
del soggetto che svolge i servizi indicati nell'articolo 2, comma  3,
lettera c). , e vengono integralmente restituite  alla  societa'  per
conto  della  quale  e'  avvenuto  l'incasso,   secondo   i   termini
contrattuali e comunque senza la necessita' di attendere i riparti  e
le altre restituzioni»; 
    d) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Alle cessioni dei  crediti  poste  in  essere  ai  sensi  della
presente legge si applicano le disposizioni  contenute  nell'articolo
58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario.  Alle  cessioni,  anche
non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1  della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, per gli effetti di cui al comma 2  del
presente articolo, e' sufficiente che la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del  cedente,
del cessionario e della data di cessione. Alle medesime cessioni puo'
altresi' applicarsi, su espressa volonta' delle  parti,  il  disposto
dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, della legge 21 febbraio 1991, n.
52. 
  2. Dalla  data  della  pubblicazione  della  notizia  dell'avvenuta
cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla  data  certa  dell'avvenuto
pagamento, anche in parte,  del  corrispettivo  della  cessione,  sui
crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono
ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera b), e, in deroga ad ogni altra disposizione, non  e'
esercitabile dai relativi debitori  ceduti  la  compensazione  tra  i
crediti acquistati dalla societa' di cartolarizzazione e i crediti di
tali debitori nei confronti del cedente sorti posteriormente  a  tale
data. Dalla stessa data la cessione dei crediti e' opponibile: 
    a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto
non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore; 
    b) ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il  credito
prima della pubblicazione della cessione. 
  2-bis. In caso di cessione di  crediti  derivanti  da  aperture  di
credito, anche  regolate  in  conto  corrente,  l'espletamento  delle
formalita' di opponibilita' previste dal  presente  articolo  produce
gli effetti ivi indicati anche con  riferimento  a  tutti  i  crediti
futuri nascenti da tali contratti, a condizione che i contratti siano
stipulati prima della data di espletamento di tali formalita'.»; 
      2) al comma 3, le parole:  «non  si  applica»  sono  sostituite
dalle seguenti: «non si applicano l'articolo 65 e»; 
      3) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
  «4-bis. Alle  cessioni  effettuate  nell'ambito  di  operazioni  di
cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69  e  70  del  regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonche' le altre disposizioni  che
richiedano formalita' diverse o ulteriori rispetto a  quelle  di  cui
alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle  funzioni
di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a  soggetti  diversi  dal
cedente  e'  dato  avviso  mediante  pubblicazione   nella   Gazzetta
Ufficiale nonche' comunicazione  mediante  lettera  raccomandata  con
avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici. 
  4-ter. In caso di cessione di  crediti  derivanti  da  aperture  di
credito, anche regolate in conto  corrente,  il  diritto  di  rendere
esigibile il credito ceduto e' esercitato dalla societa'  cessionaria
in conformita' alle previsioni del relativo contratto o, in mancanza,
con un preavviso non inferiore a quindici giorni»; 
    e) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis.   I   titoli   emessi   nell'ambito   di   operazioni    di
cartolarizzazione di cui  all'articolo  1,  comma  1-bis,  anche  non
destinati ad essere  negoziati  in  un  mercato  regolamentato  o  in
sistemi multilaterali di negoziazione e anche  privi  di  valutazione
del merito di credito da  parte  di  operatori  terzi,  costituiscono
attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche  delle  imprese  di
assicurazione ai sensi dell'articolo 38  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni. Entro  30  giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'IVASS adotta un
regolamento che disciplini le misure di dettaglio  per  la  copertura
delle  riserve  tecniche  tramite  gli   attivi   sopra   menzionati.
L'investimento nei titoli  di  cui  al  presente  comma  e'  altresi'
compatibile con le vigenti  disposizioni  in  materia  di  limiti  di
investimento di fondi pensione.»; 
    f) all'articolo 7, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. Nel caso di operazioni realizzate mediante  cessione  a  un
fondo comune di investimento, i  servizi  indicati  nell'articolo  2,
comma 3,  lettera  c),  possono  essere  svolti,  in  alternativa  ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, dalla societa'  di  gestione
del risparmio che  gestisce  il  fondo.  Alle  cessioni  dei  crediti
effettuate in favore del fondo si applicano gli articoli 4 e 6, comma
2, della presente  legge,  nonche'  le  restanti  disposizioni  della
presente legge, in quanto compatibili. 
  2-ter. Le disposizioni di  cui  all'articolo  5,  comma  2-bis,  si
applicano, in quanto compatibili, alle imprese  ed  ai  soggetti  ivi
menzionati ai fini dell'investimento nelle quote  dei  fondi  di  cui
all'articolo 7, comma 2-bis.»; 
    g) al comma 1 dell'articolo 7-bis, dopo le parole:  «all'articolo
3, commi 2,» sono inserite le seguenti: «2-bis, 2-ter e»; 
    h) dopo l'articolo 7-ter e' inserito il seguente: 
 
                           «Art. 7-quater. 
 
 
               Cessione di ulteriori crediti e titoli 
 
  1. Gli articoli 7-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e 7-ter, comma 1, e
le disposizioni ivi richiamate si applicano  anche  alle  operazioni,
ivi disciplinate, aventi ad oggetto obbligazioni  e  titoli  similari
ovvero cambiali finanziarie, crediti  garantiti  da  ipoteca  navale,
crediti nei confronti di piccole e medie imprese,  crediti  derivanti
da contratti di leasing o di  factoring,  nonche'  di  titoli  emessi
nell'ambito di operazioni  di  cartolarizzazione  aventi  ad  oggetto
crediti della medesima natura. Tali crediti e titoli  possono  essere
ceduti anche da societa' facenti parte di un gruppo bancario. 
  2. Il regolamento di cui al  comma  5  dell'articolo  7-bis  adotta
anche  disposizioni  di  attuazione   del   presente   articolo   con
riferimento  ai  medesimi  profili  ivi   menzionati.   Il   medesimo
regolamento individua le categorie di crediti  o  titoli  di  cui  al
comma 1,  cui  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo, e regola l'emissione di titoli di cui al presente  articolo
differenziandoli dai titoli emessi ai sensi dell'articolo 7-bis.». 
  2. All'articolo  32  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
dopo il comma 26 e' aggiunto il seguente: 
  «26-bis. Le obbligazioni ,  le  cambiali  finanziarie  e  i  titoli
similari  di  cui  al  presente  articolo,  le  quote  di  fondi   di
investimento che investono prevalentemente negli anzidetti  strumenti
finanziari,  nonche'  i  titoli  rappresentativi  di  operazioni   di
cartolarizzazione  aventi  ad   oggetto   gli   anzidetti   strumenti
finanziari costituiscono, anche se non destinati ad essere  negoziati
in  un  mercato  regolamentato  o   in   sistemi   multilaterali   di
negoziazione e anche se privi di valutazione del merito di credito da
parte di operatori terzi, attivi ammessi a  copertura  delle  riserve
tecniche delle imprese di assicurazione di cui  all'articolo  38  del
decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.   209,   e   successive
modificazioni. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della  presente
disposizione, l'IVASS adotta un regolamento che disciplini le  misure
di dettaglio per la copertura  delle  riserve  tecniche  tramite  gli
attivi sopra menzionati. L'investimento nei titoli e nelle  quote  di
fondi di cui al presente comma e' altresi' compatibile con le vigenti
disposizioni  in  materia  di  limiti  di   investimento   di   fondi
pensione.». 
  3. All'articolo 5 della legge 21 febbraio  1991,  n.  52,  dopo  il
comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Ai fini dell'ottenimento della data certa  del  pagamento
e' sufficiente l'annotazione del contante sul conto di pertinenza del
cedente, in conformita' al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.». 
  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 15, primo comma, dopo le parole: «dalla legge  24
novembre 2003, n. 326,» sono inserite le seguenti: «per le  quali  e'
stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 17,»; 
    b) all'articolo 17, primo comma, le parole: «sono tenuti a»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «,  a  seguito  di  specifica  opzione,
possono» e dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:  «L'opzione
e' esercitata per iscritto nell'atto di finanziamento.»; 
    c) dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 20-bis. 
 
 
               Operazioni di finanziamento strutturate 
 
  1. Gli articoli da 15 a 20 si  applicano  anche  alle  garanzie  di
qualunque tipo, da  chiunque  e  in  qualsiasi  momento  prestate  in
relazione alle operazioni di finanziamento strutturate come emissioni
di  obbligazioni  o  titoli  similari  alle   obbligazioni   di   cui
all'articolo 44, comma 2, lettera c), del Testo unico  delle  imposte
sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre  1986,  n.  917,  da  chiunque  sottoscritte,  alle  loro
eventuali  surroghe,  sostituzioni,  postergazioni,  frazionamenti  e
cancellazioni anche parziali, ivi comprese  le  cessioni  di  credito
stipulate in relazione  alle  stesse,  nonche'  ai  trasferimenti  di
garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni,
nonche' alla modificazione o estinzione di tali operazioni. 
  2. L'opzione di cui all'articolo 17,  primo  comma,  e'  esercitata
nella  deliberazione  di  emissione  o   in   analogo   provvedimento
autorizzativo. 
  3. L'imposta sostitutiva e' dovuta  dagli  intermediari  finanziari
incaricati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
delle attivita' di promozione e collocamento delle operazioni di  cui
al  comma  1,  ovvero,  nel  caso  in  cui  tali   intermediari   non
intervengano, dalle societa' che emettono le  obbligazioni  o  titoli
similari con riferimento ai quali e' stata esercitata  l'opzione.  Il
soggetto finanziato risponde in solido con  i  predetti  intermediari
per il pagamento dell'imposta. 
  4. Gli intermediari finanziari e le societa'  emittenti  tenute  al
pagamento dell'imposta sostitutiva dichiarano, secondo  le  modalita'
previste dall'articolo 20 del presente  decreto  e  dall'articolo  8,
comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, l'ammontare  delle
obbligazioni collocate. 
  5. Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  3,  commi   3   e   3-bis,   del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.». 
  5. Dopo l'articolo 32, comma 9 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e' inserito il seguente: 
    «9-bis. La ritenuta del 20 per  cento  di  cui  all'articolo  26,
comma 1, del decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 600, non si applica sugli interessi  e  gli  altri  proventi
delle obbligazioni e titoli similari, e delle  cambiali  finanziarie,
corrisposti  a  organismi  di  investimento  collettivo   in   valori
mobiliari le cui quote siano detenute esclusivamente  da  investitori
qualificati ai sensi dell'articolo 100  del  decreto  legislativo  24
febbraio  1998,  n.  58,  e   il   cui   patrimonio   sia   investito
prevalentemente   in   tali   obbligazioni,   titoli    o    cambiali
finanziarie.». 
  6. All'articolo 46 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il privilegio previsto dal presente  articolo  puo'  essere
costituito anche per garantire obbligazioni e titoli similari  emessi
da societa' ai sensi degli articoli 2410 e seguenti o 2483 del codice
civile,  la  cui  sottoscrizione  e  circolazione  e'   riservata   a
investitori  qualificati  ai  sensi  dell'articolo  100  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»; 
    b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1)  dopo  le  parole:  «banca  creditrice»  sono  inserite   le
seguenti: «o, nel caso di obbligazioni  o  titoli  di  cui  al  comma
1-bis, il sottoscrittore o i sottoscrittori di tali obbligazioni o un
loro rappresentante»; 
      2) dopo le parole: «e le  condizioni  del  finanziamento»  sono
inserite le seguenti: «o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al
comma 1-bis,  gli  elementi  di  cui  ai  numeri  1),  3),  4)  e  6)
dell'articolo 2414 del codice civile  o  di  cui  all'articolo  2483,
comma 3, del codice civile». 
  6-bis. In  aggiunta  a  quanto  gia'  previsto  dalla  legislazione
vigente, la garanzia del Fondo di  cui  all'articolo  2,  comma  100,
lettera a), della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  puo'  essere
concessa in favore delle societa' di gestione del risparmio  che,  in
nome e per conto dei fondi comuni di investimento  da  esse  gestiti,
sottoscrivano obbligazioni o titoli similari di cui  all'articolo  32
del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  134,  e  successive
modificazioni, emessi da piccole e medie imprese. Tale garanzia  puo'
essere concessa a fronte sia di singole operazioni di  sottoscrizione
di obbligazioni e titoli similari sia di  portafogli  di  operazioni.
L'importo massimo  garantibile,  per  ciascun  soggetto  beneficiario
finale, relativamente alle operazioni finanziarie di cui  al  secondo
periodo, non puo' essere superiore a 5 milioni di euro a valere sulle
disponibilita' del citato  Fondo.  Con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definiti,  nel  rispetto  degli  equilibri  di  finanza
pubblica,  i  requisiti  e  le   caratteristiche   delle   operazioni
ammissibili, le modalita' di concessione della garanzia, i criteri di
selezione   nonche'   l'ammontare   massimo   delle    disponibilita'
finanziarie  del  Fondo  da  destinare  alla  copertura  del  rischio
derivante  dalla  concessione  della  garanzia  di  cui  al  presente
articolo. 
  7. All'onere derivante dal comma 4, pari a 4 milioni di euro  annui
a decorrere dall'esercizio 2014, si provvede mediante  corrispondente
riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 616,
della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  relativo  allo  stato  di
previsione del Ministero dello sviluppo economico. 
  7-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2022, N. 91)). 
  7-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane  e
dei monopoli, da adottare entro il 26 febbraio 2014, e' modificata la
determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
n. 145744 del 23 dicembre 2013, al  fine  di  eliminare,  per  l'anno
2014, l'incremento dell'accisa sulla birra, decorrente dal  1º  marzo
2014. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del primo periodo
del presente comma, pari a 15 milioni di euro  per  l'anno  2014,  si
provvede, quanto a  7,5  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307, e, quanto a 7,5  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2014, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  medesimo   Ministero.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.