DECRETO-LEGGE 10 dicembre 2013, n. 136

Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. (13G00180)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/12/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 2014, n. 6 (in G.U. 8/2/2014, n. 32).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
 
                   Combustione illecita di rifiuti 
 
  1. Dopo l'articolo 256 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, e' inserito il seguente: 
  «Art. 256-bis. (Combustione illecita di rifiuti). - 1. Salvo che il
fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque  appicca  il  fuoco  a
rifiuti abbandonati ovvero depositati  in  maniera  incontrollata  e'
punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso  in  cui  sia
appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si  applica  la  pena  della
reclusione da tre a sei anni. Il responsabile e' tenuto al ripristino
dello stato dei luoghi, al risarcimento del  danno  ambientale  e  al
pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica. 
  2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui
all'articolo 255, comma 1,  e  le  condotte  di  reato  di  cui  agli
articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione  illecita
di rifiuti. 
  3. La pena e' aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1
e' commesso nell'ambito dell'attivita' di un'impresa  o  comunque  di
un'attivita' organizzata. Il titolare dell'impresa o il  responsabile
dell'attivita'  comunque  organizzata  e'  responsabile  anche  sotto
l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza  sull'operato  degli  autori
materiali  del   delitto   comunque   riconducibili   all'impresa   o
all'attivita' stessa; ai predetti titolari d'impresa  o  responsabili
dell'attivita'   si   applicano   altresi'   le   sanzioni   previste
dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno  2001,  n.
231. 
  4. La pena e' aumentata di un terzo se il fatto di cui al  comma  1
e' commesso in territori che, al momento della  condotta  e  comunque
nei cinque anni  precedenti,  siano  o  siano  stati  interessati  da
dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai  sensi
della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 
  5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato
di cui al comma 1 del presente articolo,  inceneriti  in  aree  o  in
impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259,
comma 2, salvo che  il  mezzo  appartenga  a  persona  estranea  alle
condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non  si
configuri concorso di  persona  nella  commissione  del  reato.  Alla
sentenza di condanna o alla sentenza emessa  ai  sensi  dell'articolo
444 del codice di procedura penale  consegue  la  confisca  dell'area
sulla quale e' commesso il reato, se di proprieta' dell'autore o  del
concorrente nel  reato,  fatti  salvi  gli  obblighi  di  bonifica  e
ripristino dello stato dei luoghi. 
  6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le  condotte
di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo  184,
comma 2, lettera e).». 
  2. Fermo restando quanto previsto  dalle  disposizioni  vigenti,  i
Prefetti delle province della  regione  Campania,  nell'ambito  delle
operazioni di sicurezza e di  controllo  del  territorio  finalizzate
alla  prevenzione  dei  delitti   di   criminalita'   organizzata   e
ambientale, sono autorizzati ad avvalersi, nell'ambito delle  risorse
finanziarie disponibili, di cui  all'articolo  1,  comma  264,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, di  un  contingente  massimo  di  850
unita' di  personale  militare  delle  Forze  armate,  posto  a  loro
disposizione   dalle   competenti   autorita'   militari   ai   sensi
dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121. (5) (7) (9) (10)
(15) (16) ((17)) 
  2-bis. Nel corso delle operazioni di cui  al  comma  2  i  militari
delle Forze armate agiscono con le funzioni  di  agenti  di  pubblica
sicurezza. 
  2-ter. Il personale di cui al comma 2 e' posto a  disposizione  dei
prefetti interessati fino al 31 dicembre 2014. 
  2-quater. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa  delle
Forze armate compresi nel contingente di cui al comma 2 e' attribuita
un'indennita' onnicomprensiva, determinata con decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di   concerto   con   i   Ministri
dell'interno e della difesa, nell'ambito  delle  risorse  finanziarie
disponibili   di   cui   al   comma   2.   La   predetta   indennita'
onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale  o  alla  paga
giornaliera, non puo' superare il  trattamento  economico  accessorio
previsto per il personale delle Forze di polizia. 
  2-quinquies. Ai fini dell'attuazione  del  comma  2,  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il  Ministero  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministero della difesa, trasmette al Ministero dell'economia e  delle
finanze un programma per l'utilizzo delle risorse finanziarie di  cui
all'articolo 1, comma 264, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  2-sexies.  Al  fine  di   dare   attuazione   a   quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto nonche'  di  garantire
adeguati  livelli   di   tutela   agroambientale,   con   particolare
riferimento al monitoraggio del territorio rurale e alla  lotta  alla
combustione dei rifiuti in aree a vocazione agricola anche attraverso
l'impiego della flotta aerea del  Corpo  forestale  dello  Stato,  il
programma "Interventi per soccorsi" della missione "Soccorso  civile"
dello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali e' integrato di 2,5 milioni di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2014.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del
presente  comma  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 263,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
472)  che  "Al  fine  di  assicurare,   anche   in   relazione   alle
straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto  alla  criminalita'
ed  al  terrorismo,  la  prosecuzione   degli   interventi   di   cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
nonche'  di  quelli  previsti   dall'articolo   3,   comma   2,   del
decreto-legge   10   dicembre   2013,   n.   136,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6  febbraio  2014,  n.  6,  e'  prorogato,
limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi  sensibili,
fino al 31 dicembre 2016, l'impiego di un contingente  pari  a  4.800
unita' di personale delle Forze armate". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
377)  che  "Al  fine  di  assicurare,   anche   in   relazione   alle
straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della  criminalita'
e del terrorismo e alle ulteriori esigenze connesse allo  svolgimento
del prossimo vertice tra  i  sette  maggiori  Paesi  industrializzati
(G7), la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24,  commi
74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche'  di  quelli
previsti dall'articolo 3, comma  2,  del  decreto-legge  10  dicembre
2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  febbraio
2014, n. 6, e' prorogato fino al 31 dicembre 2017,  limitatamente  ai
servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego  di  un
contingente pari a 7.050 unita' di personale delle Forze armate". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21 giugno 2017, n. 96, nel modificare l'art. 1, comma 377 della L.
11 dicembre 2016, n. 232, ha conseguentemente  disposto  (con  l'art.
46-novies, comma 1) che "Al  fine  di  rafforzare  i  dispositivi  di
sicurezza connessi allo svolgimento del vertice tra i sette  maggiori
Paesi industrializzati (G7), il contingente di personale delle  Forze
armate di cui all'articolo 1, comma  377,  della  legge  11  dicembre
2016, n. 232, e' incrementato, dal 1° maggio 2017 al 28 maggio  2017,
di 2.900 unita'". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
688)  che  "Al  fine  di  assicurare,   anche   in   relazione   alle
straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della  criminalita'
e  del  terrorismo,  la  prosecuzione   degli   interventi   di   cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
nonche'  di  quelli  previsti   dall'articolo   3,   comma   2,   del
decreto-legge   10   dicembre   2013,   n.   136,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e'  prorogato  fino
al 31 dicembre 2019, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti  e
obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente pari a 7.050  unita'
di personale delle Forze armate". 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
132)  che  "Al  fine  di  assicurare,   anche   in   relazione   alle
straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della  criminalita'
e  del  terrorismo,  la  prosecuzione   degli   interventi   di   cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
nonche'  di  quelli  previsti   dall'articolo   3,   comma   2,   del
decreto-legge   10   dicembre   2013,   n.   136,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e'  prorogato  fino
al 31 dicembre 2020, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti  e
obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente pari a 7.050  unita'
di personale delle Forze armate". 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
1023)  che  "Al  fine  di  assicurare,  anche   in   relazione   alle
straordinarie  esigenze  di  prevenzione   e   di   contrasto   della
criminalita' e del terrorismo, la prosecuzione  degli  interventi  di
cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.
102, nonche'  di  quelli  previsti  dall'articolo  3,  comma  2,  del
decreto-legge   10   dicembre   2013,   n.   136,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6  febbraio  2014,  n.  6,  e'  prorogato,
limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi  sensibili,
l'impiego fino al 30 giugno 2021 di un contingente di  7.050  unita',
dal 1° luglio 2021 al 30 giugno  2022  di  un  contingente  di  6.000
unita' e dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 di un contingente  di
5.000 unita' di personale delle Forze armate". 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  La L. 30 dicembre  2020,  n.  178,  come  modificata  dalla  L.  30
dicembre 2021, n. 234, ha disposto (con l'art. 1, comma 1023) che "Al
fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di
prevenzione e di contrasto della criminalita' e  del  terrorismo,  la
prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e  75,
del  decreto-legge  1°  luglio   2009,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche'  di  quelli
previsti dall'articolo 3, comma  2,  del  decreto-legge  10  dicembre
2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  febbraio
2014, n. 6, e' prorogato, limitatamente ai servizi  di  vigilanza  di
siti e obiettivi sensibili, l'impiego fino al 30 giugno  2021  di  un
contingente di 7.050 unita', dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022  di
un contingente di 6.000 unita' e dal 1° luglio 2022  al  31  dicembre
2023 di un contingente di  5.000  unita'  di  personale  delle  Forze
armate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7-bis, commi 1,  2
e 3, del  decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125".