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LEGGE 6 luglio 2012, n. 96

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonchè misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali. (12G0120)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/07/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
Testo in vigore dal:  15-8-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 16

Destinazione dei risparmi ad interventi conseguenti ai danni provocati da eventi sismici e calamità naturali
1. I risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 negli anni 2012 e 2013, da accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito programma dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, al fine di destinarli alle amministrazioni pubbliche competenti in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti ai danni provocati dagli eventi sismici e dalle calamità naturali che hanno colpito il territorio nazionale a partire dal 1º gennaio 2009.
((
1-bis. Nel caso in cui si verifichi l'estinzione di movimenti o partiti politici, le residue risorse inerenti agli eventuali avanzi registrati dai relativi rendiconti inerenti ai contributi erariali ricevuti, come certificati all'esito dei controlli previsti dall'articolo 9, possono essere versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle finalità di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
))
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino