DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ((nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)). (12G0117)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/7/2012, ad eccezione del comma 83 dell'art. 12 che entra in vigore l'1/1/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-8-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7. 
 
Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e
                            dei Ministeri 
 
  1.  Ai  fini  del  concorso  al  raggiungimento   degli   obiettivi
programmati di finanza pubblica,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri procede ad operare i seguenti interventi: 
    a) riduzione delle spese di funzionamento  sul  proprio  bilancio
autonomo tali da comportare un risparmio complessivo di 5 milioni  di
euro per l'anno 2012 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
Conseguentemente,   l'autorizzazione   di    spesa    di    cui    al
Decreto-Legislativo n.303 del 1999, come rideterminata dalla  tabella
C della Legge 12 novembre 2011, n.183, e' ridotta  di  5  milioni  di
euro per l'anno 2012 e di 10 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
2013; 
    b) contenimento delle  spese  per  le  strutture  di  missione  e
riduzione degli stanziamenti per le politiche  dei  singoli  Ministri
senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio complessivo  non
inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012 e  di  40  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2013. 
  2. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dal comma
1, lettera b) sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. 
  3. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  sono  soppresse   le   seguenti
strutture di missione istituite presso la  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri: 
    a) "Segreteria tecnica dell'Unita' per la  semplificazione  e  la
qualita' della regolazione" di cui all'articolo 1, comma 22- bis, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; il Ministro delegato provvede  al
riordino della predetta Unita', integrandola  se  necessario  con  un
contingente di personale inferiore di almeno il 30 per cento rispetto
a quello previsto per la soppressa Segreteria tecnica; 
    b) "Progetto Opportunita' delle Regioni  in  Europa"  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2011; 
    c) "Unita' per l'e-government e l'innovazione  per  lo  sviluppo"
((. . .)). 
  4. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  sono
individuati gli uffici cui  attribuire,  ove  necessario,  i  compiti
svolti dalle strutture di missione di cui al ((comma 3)). 
  5.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2190, comma 1, le parole da  «euro  6.000.000»  a
«nell'anno 2014» sono sostituite dalle  seguenti:  «  euro  5.500.000
nell'anno 2012,  euro  3.800.000  nell'anno  2013  e  euro  3.000.000
nell'anno 2014» 
    b)  all'articolo   582,   comma   1,   lettera   d),   la   cifra
«459.330.620,21» e' sostituita dalla seguente: «403.330.620,21». 
  6. Per l'anno 2012, con il decreto di  cui  all'articolo  2207  del
decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  sono  rideterminate  le
consistenze del  personale  ufficiali,  sottufficiali,  volontari  in
servizio permanente e volontari  in  ferma  prefissata  dell'Esercito
italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica  militare  in
servizio. 
  7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55,  comma  5-bis,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122,  riferita  all'anno
2012 e' ridotta di 5,6 milioni di euro. 
  8. La dotazione del fondo istituito nello stato di previsione della
spesa del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 2, comma 616,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' ridotta  dell'importo  annuo
di euro 17.900.000 a decorrere dall'anno 2012. 
  9. La dotazione del  Fondo  di  cui  all'articolo  613  del  codice
dell'ordinamento militare di cui  al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, e' ridotta dell'importo di  euro  8.700.000  per  l'anno
2012 e dell'importo di euro 7.900.000 a decorrere dall'anno 2013. 
  10.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  all'articolo 536, comma 1, lettera b),  dopo  le  parole  "Ministro
della difesa" aggiungere le  parole  "di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze 
  11. Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10,  della  legge  n.
488 del 1999, sono ridotti di ((20 milioni di euro per l'anno 2013  e
di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014)). 
  12.  Ai  fini  del  concorso  al  raggiungimento  degli   obiettivi
programmati di finanza pubblica, le  amministrazioni  centrali  dello
Stato assicurano, a decorrere dall'anno  2013,  una  riduzione  della
spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento  netto
corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 2. 
  13. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui
al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad accantonare  e  rendere  indisponibile,  nell'ambito  delle  spese
rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge
n. 196 del  2009,  delle  missioni  di  spesa  di  ciascun  Ministero
interessato, un ammontare di  spesa  pari  a  quanto  indicato  nella
tabella di cui al medesimo comma 12. 
  14. I Ministri competenti propongono, in  sede  di  predisposizione
del disegno di legge di stabilita' per  il  triennio  2013-2015,  gli
interventi correttivi necessari per la realizzazione degli  obiettivi
di cui al  comma  12.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
verifica  gli  effetti  finanziari  sui  saldi  di  finanza  pubblica
derivanti  dai  suddetti  interventi,  ai  fini  del  rispetto  degli
obiettivi di cui al medesimo comma. 
  15. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al  comma
14 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi  in  termini  di
indebitamento netto assegnati ai sensi  del  comma  13,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri  e,
eventualmente, con la medesima legge di  stabilita'  e'  disposta  la
corrispondente riduzione  delle  dotazioni  finanziarie,  iscritte  a
legislazione vigente nell'ambito  delle  spese  rimodulabili  di  cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n.  196  del
2009, delle missioni di spesa di  ciascun  Ministero  interessato,  a
valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 13. 
  16. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189, e' ridotto, in termini di sola cassa,  di  500
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e di 400  milioni
di euro a decorrere dall'anno 2014. 
  17. Il fondo per interventi strutturali di politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, ((. . .)) e' ridotto di 94 milioni di euro per l'anno  2012  ((e
di 10 milioni di euro per l'anno 2013)). 
  18.  Il  fondo  di  cui  all'articolo  7-quinquies,  comma  1,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come  integrato  dall'articolo  33,
comma 1, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,  e'  ridotto  di  39
milioni di euro per l'anno 2012. 
  19. Il fondo di cui all'articolo 1,  comma  1240,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni,  e'
ridotta di 8,9 milioni di euro per l'anno 2012. 
  20. La lettera c), dell'articolo 2, comma  5  del  decreto-legge  6
giugno 2012, n.74 e' soppressa. 
  21. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma  1  del  decreto-legge  6
giugno 2012, n.74  e'  alimentato  per  ((550  milioni  di  euro  per
ciascuno  degli  anni  2013  e  2014))  mediante  quota  parte  delle
riduzioni di spesa previste dal presente decreto. 
  ((21-bis. I termini di prescrizione e decadenza  sospesi  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 1, numero 3), del decreto-legge 6 giugno 2012,
n.   74,   relativi   all'attivita'   delle   diverse   articolazioni
dell'Agenzia delle entrate operanti con riguardo ai contribuenti  con
domicilio fiscale, ad una delle date indicate nell'articolo 1,  comma
1, del medesimo decreto-legge, nei comuni individuati ai sensi  dello
stesso comma 1, sono prorogati di sei mesi a decorrere dalla fine del
periodo di sospensione, in deroga alle disposizioni dell'articolo  3,
comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente  l'efficacia
temporale delle norme tributarie)). 
  22. In attuazione delle disposizioni di  cui  all'articolo  50  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Centro Elaborazione  Dati
del Ministero dell'interno, di cui all'  articolo  8  della  legge  1
aprile 1981,  n.  121,  accede,  in  via  telematica,  con  modalita'
disciplinate con apposita  convenzione,  al  registro  delle  imprese
istituito dall'articolo 8 della legge 23 dicembre  1993,  n.  580,  e
disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica  7  dicembre
1995, n. 581, nonche' agli atti, ai documenti  ed  alle  informazioni
contenuti in registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti  dalle
Camere di Commercio, senza oneri per lo Stato. 
  23. Lo stanziamento del fondo speciale di conto capitale  iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2012, e' ridotto di 67.988.000 euro per  l'anno  2012,  di
91.217.000 euro per l'anno 2013 e di 95.645.000 a decorrere dall'anno
2014, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'interno. 
  24. E' annullato l'Accordo di Programma sottoscritto il  15  luglio
2004 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il comune
di Catanzaro, la provincia di Catanzaro e la regione Calabria  avente
ad oggetto il  trasferimento  del  Laboratorio  Tipologico  Nazionale
nell'ambito del Centro per lo sviluppo del settore delle  costruzioni
di Catanzaro. 
  25. Le risorse giacenti sul conto n. 20126 della Cassa  depositi  e
prestiti rivenienti dall'annullamento dell'Accordo  di  programma  di
cui al comma 24,  ammontanti  a  5  milioni  di  euro,  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. 
  26. Alla revisione della  spesa  nell'ambito  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti si provvede altresi' con le risorse di
seguito indicate: 
    a) al secondo periodo dell'articolo 2,  comma  172,  del  Decreto
legge  del  3  ottobre  2006  n.  262,  convertito  in   legge,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n.
286, dopo le parole "a  titolo  di  contribuzione  degli  utenti  dei
servizi, " sono aggiunte le seguenti "pari a ad  euro  2.500.000  per
l'anno 2012 e"; 
    b)  mediante  la  soppressione  dei  contributi  (agli  enti   ed
istituzioni nazionali ed internazionali e  a  privati  per  attivita'
dell'aviazione civile) di cui all'articolo 1, comma 40,  della  legge
28 dicembre 1995, n. 549, iscritti  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
    ((26-bis. Il commissario straordinario  dell'Aero  Club  d'Italia
adegua lo statuto  ai  principi  in  materia  sportiva  previsti  dal
decreto legislativo 23 luglio  1999,  n.  242,  come  modificato  dal
decreto legislativo 8  gennaio  2004,  n.  15,  nonche'  ai  principi
desumibili dallo statuto del CONI e dalle determinazioni assunte  dal
CONI medesimo. Per il raggiungimento di tali obiettivi l'incarico  di
commissario straordinario e' prorogato, con poteri di amministrazione
ordinaria e straordinaria,  fino  alla  data  di  insediamento  degli
organi ordinari dell'ente e, comunque, per un periodo  non  superiore
ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto)). 
  27. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
predispone entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto  un   Piano   per   la
dematerializzazione delle  procedure  amministrative  in  materia  di
istruzione, universita' e ricerca e dei rapporti con le comunita' dei
docenti, del personale, studenti e famiglie. 
  28. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni  alle
istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per  gli  anni
scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalita'  on  line
attraverso un apposito applicativo che il Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca mette a disposizione delle scuole  e
delle famiglie. 
  29. A  decorrere  dall'anno  scolastico  2012-2013  le  istituzioni
scolastiche ed educative redigono la pagella degli alunni in  formato
elettronico. 
  30. La pagella elettronica ha  la  medesima  validita'  legale  del
documento cartaceo ed e' resa disponibile per le famiglie sul  web  o
tramite posta elettronica o altra modalita' digitale. Resta  comunque
fermo  il  diritto  dell'interessato   di   ottenere   su   richiesta
gratuitamente  copia  cartacea  del  documento  redatto  in   formato
elettronico. 
  31. A  decorrere  dall'anno  scolastico  2012-2013  le  istituzioni
scolastiche e i docenti  adottano  registri  on  line  e  inviano  le
comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico. 
  32. All'attuazione delle disposizioni ((dei commi da 27 a  31))  si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica. 
  33. Le istituzioni scolastiche ed educative statali  sono  inserite
nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. 
  34.(( Alla data del 12 novembre 2012 i cassieri  delle  istituzioni
scolastiche ed  educative  statali  provvedono  a  versare  tutte  le
disponibilita' liquide esigibili depositate presso  i  conti  bancari
sulle  rispettive  contabilita'  speciali,  sottoconto  infruttifero,
aperte  presso  la  tesoreria  statale)).  Si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo  35,  comma  9,  del
decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 
  ((35. Fermi  restando  gli  ordinari  rimedi  previsti  dal  codice
civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi,  i
contratti di cassa delle istituzioni scolastiche ed educative di  cui
al comma 33 in essere alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto possono essere  rinegoziati  in  via  diretta  tra  le  parti
originarie,  ferma  restando  la  durata  inizialmente  prevista  dei
contratti stessi)). 
  36. I servizi di incasso e di pagamento di cui al comma 34, nonche'
gli altri servizi acquistati nell'ambito  delle  medesime  procedure,
possono essere remunerati anche mediante accordi di sponsorizzazione,
ai quali non si applica il disposto di cui all'articolo 43, comma  2,
secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
  37. All'articolo 1, comma 601, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le  parole  "integrare  i  fondi  stessi"  sono  aggiunte
"nonche' l'autorizzazione di spesa di  cui  alla  legge  18  dicembre
1997, n. 440, quota parte pari a 15,7  milioni  dei  fondi  destinati
all'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo  1,  comma
3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, l'autorizzazione di spesa di cui
((al comma 634 del presente articolo, salvo quanto disposto dal comma
875)). Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio"; 
    ((b) dopo le parole: "di cui al presente comma" sono inserite  le
seguenti: "nonche'  per  la  determinazione  delle  misure  nazionali
relative al sistema pubblico di istruzione e formazione")). 
  ((37-bis. Sono abrogati l'articolo 2 della legge 18 dicembre  1997,
n. 440, e il secondo periodo dell'articolo 1, comma 634, della  legge
27 dicembre 2006, n. 296. 
  37-ter. All'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  le  parole:  "le  risorse  annualmente  stanziate  a   valere
sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, sul fondo  iscritto
nella legge 18 dicembre 1997, n. 440" sono sostituite dalle seguenti:
"quota parte pari a euro 14 milioni dell'autorizzazione di  spesa  di
cui al comma 634, confluita nei fondi di cui al comma 601"; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quota parte pari a
euro 14 milioni del  Fondo  per  l'istruzione  e  formazione  tecnica
superiore e' destinata ai percorsi di cui al decreto  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, svolti  dagli  istituti  tecnici
superiori")). 
  38. All'articolo 4, comma 4-septies, del decreto  legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122,  le  parole  "fatta  eccezione  per"  sono  sostituite  dalla
seguente "compreso" e le parole da ", le cui competenze  fisse"  sino
alla fine del comma sono soppresse. Corrispondentemente, il Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   provvede   al
monitoraggio dei  contratti  per  i  supplenti  brevi  stipulati  dai
dirigenti  scolastici  ed  effettua  controlli  nei  confronti  delle
istituzioni che sottoscrivano contratti in misura  anormalmente  alta
in  riferimento  al  numero  di  posti  d'organico   dell'istituzione
scolastica. 
  39. A decorrere  dal  1°  gennaio  2013  le  contabilita'  speciali
scolastiche di cui all'articolo 5-ter del decreto legge  28  dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2002, n. 16, non sono piu'  alimentate.  Le  somme  disponibili  alla
stessa data sono versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  in
misura pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e  2015,
la restante parte e' versata nell'anno 2016.  Dallo  stesso  anno  le
contabilita'  speciali  sono  soppresse.  Le  predette   somme   sono
annualmente  riassegnate  ai  capitoli   relativi   alle   spese   di
funzionamento delle scuole iscritti nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  40. In deroga all'articolo 4, comma 72,  della  legge  12  novembre
2011, n. 183, la somma di euro 30 milioni e' versata all'entrata  del
bilancio dello Stato  nell'anno  2012  a  valere  sulle  contabilita'
speciali scolastiche di cui al comma 39 ed e' acquisita all'erario. 
  41. Il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli  enti
locali, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n.  4,  e'
assegnato agli enti locali in proporzione al  numero  di  classi  che
accedono al servizio di mensa scolastica,  con  riferimento  all'anno
scolastico che ha termine nell'anno finanziario di riferimento. 
  ((42. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25
luglio 1997, n. 306, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    "1-bis. Ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma  1,
non vengono computati gli  importi  della  contribuzione  studentesca
disposti, ai sensi del presente comma e  del  comma  1-ter,  per  gli
studenti iscritti oltre la durata normale  dei  rispettivi  corsi  di
studio di primo e secondo  livello.  I  relativi  incrementi  possono
essere disposti dalle universita' entro i limiti massimi e secondo  i
criteri  individuati  con  decreto  del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro il  31  marzo  di
ogni anno, sulla base  dei  principi  di  equita',  progressivita'  e
redistribuzione e tenendo conto degli anni di ritardo  rispetto  alla
durata normale dei rispettivi corsi di studio, del reddito  familiare
ISEE, del numero degli  studenti  appartenenti  al  nucleo  familiare
iscritti all'universita' e della specifica condizione degli  studenti
lavoratori. 
    1-ter. In ogni caso, i limiti disposti  dal  decreto  di  cui  al
comma 1-bis non possono superare: 
      a) il 25 per cento della corrispondente contribuzione  prevista
per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la  durata
normale dei rispettivi corsi di studio  il  cui  ISEE  familiare  sia
inferiore alla soglia di euro 90.000, come individuata  dall'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
      b) il 50 per cento della corrispondente contribuzione  prevista
per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la  durata
normale dei rispettivi corsi di studio  il  cui  ISEE  familiare  sia
compreso tra la soglia di euro 90.000 e la soglia  di  euro  150.000,
come individuata dall'articolo 2, comma 1, del  citato  decreto-legge
n. 138 del 2011; 
      c) il 100 per cento della corrispondente contribuzione prevista
per gli studenti in corso, per gli studenti oltre la  durata  normale
dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE  familiare  sia  superiore
alla soglia di euro 150.000, come individuata dall'articolo 2,  comma
1, del citato decreto-legge n. 138 del 2011. 
    1-quater. Gli incrementi della contribuzione studentesca disposti
ai sensi del comma 1-ter sono destinati in misura non inferiore al 50
per cento del totale ad integrazione delle risorse disponibili per le
borse di studio di cui all'articolo 18  del  decreto  legislativo  29
marzo 2012, n. 68, e per la parte  residua  ad  altri  interventi  di
sostegno al  diritto  allo  studio,  con  particolare  riferimento  a
servizi abitativi, servizi di ristorazione, servizi di orientamento e
tutorato,  attivita'  a   tempo   parziale,   trasporti,   assistenza
sanitaria,  accesso  alla   cultura,   servizi   per   la   mobilita'
internazionale e materiale didattico. 
    1-quinquies. Per i  prossimi  tre  anni  accademici  a  decorrere
dall'anno accademico 2013-2014, l'incremento della contribuzione  per
gli studenti iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di
studio di primo e secondo livello  il  cui  ISEE  familiare  sia  non
superiore a euro 40.000 non  puo'  essere  superiore  all'indice  dei
prezzi al consumo dell'intera collettivita'")). 
  ((42-bis. Il Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca  promuove  un   processo   di   accorpamento   dei   consorzi
interuniversitari Cineca, Cilea e Caspur al fine di razionalizzare la
spesa per il funzionamento degli stessi attraverso la costituzione di
un unico soggetto a livello nazionale con il  compito  di  assicurare
l'adeguato supporto, in termini di innovazione e offerta di  servizi,
alle esigenze del Ministero, del sistema universitario,  del  settore
ricerca e del settore istruzione. Dall'attuazione del presente  comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  42-ter. Allo scopo di garantire una corretta transizione  al  nuovo
ordinamento, l'articolo 2, comma 9, terzo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso  che,  ai  fini  della
decorrenza della proroga  del  mandato  dei  rettori  in  carica,  il
momento di adozione dello statuto e' quello dell'adozione  definitiva
all'esito dei controlli previsti dal comma 7 del medesimo articolo)).