DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ((nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)). (12G0117)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/7/2012, ad eccezione del comma 83 dell'art. 12 che entra in vigore l'1/1/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-6-2022
aggiornamenti all'articolo
                          Art. 23-quinquies 
(Riduzione delle dotazioni organiche e riordino delle  strutture  del
  Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali). 
 
  1. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  all'esito  della
riduzione degli assetti organizzativi prevista  dall'articolo  1  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,  e  le  Agenzie  fiscali
provvedono, anche con le modalita' indicate nell'articolo  41,  comma
10, del decreto-legge 30  dicembre  2008,  n.  207,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14: 
    a) ad apportare, entro il 31 ottobre 2012, un'ulteriore riduzione
degli uffici dirigenziali  di  livello  generale  e  di  livello  non
generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura: 
      1) per il Ministero, non inferiore al 20 per  cento  di  quelli
risultanti a seguito dell'applicazione del predetto  articolo  1  del
decreto-legge n. 138 del 2011; 
      2) per le Agenzie fiscali, tale che il rapporto  tra  personale
dirigenziale di livello non generale e personale  non  dirigente  sia
non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di
livello generale e personale dirigenziale di livello non generale sia
non superiore ad 1 su 20 per l'Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. PERIODO SOPPRESSO DALLA L.  27
DICEMBRE 2017, N. 205; (41) (69) 
    b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del  personale
non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al
10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti  di
organico di tale personale risultante  a  seguito  dell'applicazione,
per il Ministero, del predetto articolo 1 del  decreto-legge  n.  138
del 2011 e, per le  agenzie,  dell'articolo  23-quater  del  presente
decreto. 
  1-bis. L'Agenzia del demanio, nell'ambito della  propria  autonomia
contabile ed organizzativa, adegua le  politiche  assunzionali  e  di
funzionamento perseguendo un rapporto tra  personale  dirigenziale  e
personale non dirigente non superiore a 1 su 15. 
  1-ter. Le riduzioni delle dotazioni organiche di cui  al  comma  1,
lettere a), numero 1), e  b),  si  applicano  anche  agli  uffici  di
diretta collaborazione del Ministero dell'economia e  delle  finanze.
Resta comunque  fermo  quanto  disposto  dall'articolo  4,  comma  1,
lettera a), della legge 29 ottobre 1991, n. 358, che si applica anche
con  riferimento  ad  entrambe  le  sezioni   dell'ufficio   di   cui
all'articolo 3, comma 3,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227. 
  ((1-quater. La dotazione organica dei  dirigenti  di  prima  fascia
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' aumentata di 3 unita')). 
  2. Alle amministrazioni di cui al comma 1 che non abbiano adempiuto
a quanto previsto dal predetto comma entro  il  31  ottobre  2012  e'
fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere
ad assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo  e  con  qualsiasi
contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le
dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura  pari
ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita'  nonche'  di
rinnovo di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data. 
  3. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2  le  dotazioni
organiche   relative   al   personale   amministrativo   di   livello
dirigenziale e non dirigenziale operante presso le  segreterie  delle
commissioni tributarie ed ai giudici tributari.  Gli  otto  posti  di
livello dirigenziale generale corrispondenti  a  posizioni  di  fuori
ruolo istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze  sono
trasformati  in  posti  di  livello  dirigenziale  non  generale.  La
riduzione dei posti  di  livello  dirigenziale  generale  di  cui  al
presente comma concorre, per la quota di competenza del  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, alla  riduzione  prevista  dal
comma 1. I soggetti titolari dei corrispondenti incarichi  alla  data
di entrata in  vigore  del  presente  decreto  conservano  l'incarico
dirigenziale generale fino alla data di cessazione dello stesso. Sono
fatte comunque salve le  procedure  finalizzate  alla  copertura  dei
posti di livello dirigenziale generale avviate alla medesima data. Al
fine di  garantire  la  continuita'  dell'azione  amministrativa,  la
riduzione della dotazione  organica  degli  uffici  dirigenziali  non
generali non ha effetto sul numero  degli  incarichi  conferibili  ai
sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n.  165  del
2001. 
  4. Ferme le vigenti disposizioni in materia  di  limitazione  delle
assunzioni, le facolta' assunzionali degli enti di  cui  al  presente
articolo  sono  prioritariamente  utilizzate  per  il   reclutamento,
tramite selezione per concorso pubblico, di personale di livello  non
dirigenziale munito di diploma di laurea. 
  5. La riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle  finanze
e delle Agenzie fiscali e' effettuata, in base alle disposizioni  dei
rispettivi  ordinamenti   ed   in   deroga   all'articolo   10,   con
l'osservanza, in particolare, dei seguenti principi: 
    a)  nei  casi  in  cui  si  ritenga   indispensabile,   ai   fini
dell'efficace svolgimento di compiti e funzioni  dell'amministrazione
centrale, l'articolazione delle  strutture  organizzative  in  uffici
territoriali, si procede comunque alla  riduzione  del  numero  degli
stessi. Gli uffici  da  chiudere  sono  individuati  avendo  riguardo
prioritariamente a quelli aventi sede in province con meno di 300.000
abitanti, ovvero aventi un numero di dipendenti in servizio inferiore
a 30 unita', ovvero dislocati in stabili in locazione passiva; 
    b) al fine di razionalizzare le competenze, le direzioni generali
che svolgono compiti analoghi sono accorpate; 
    c)  con  riferimento  alle  strutture  che  operano   a   livello
territoriale sia ministeriale sia delle Agenzie, le  competenze  sono
riviste in modo tale che, di norma: 
      1) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale  generale
non hanno mai competenza infraregionale; 
      2) gli incaricati  di  funzioni  di  livello  dirigenziale  non
generale non hanno mai competenza infraprovinciale, salvo il caso  in
cui gli uffici abbiano sede in comuni citta' metropolitane; 
      3) gli uffici infraprovinciali sono retti da funzionari. 
  6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
la  direzione  comunicazione  istituzionale   della   fiscalita'   e'
trasferita,  con  il  relativo  assetto  organizzativo  e   l'attuale
titolare, al Dipartimento dell'amministrazione generale del personale
e  dei  servizi.  La  direzione  comunicazione  istituzionale   della
fiscalita'  assume  la  denominazione  di   direzione   comunicazione
istituzionale e svolge i propri compiti con  riferimento  a  tutti  i
compiti istituzionali del Ministero. Il  Dipartimento  delle  finanze
esercita le competenze in  materia  di  comunicazione  relativa  alle
entrate tributarie e alla normativa fiscale. Le disposizioni  di  cui
al periodo  precedente  si  applicano  con  le  modalita'  e  con  la
decorrenza  stabilite  con  il  regolamento  di  organizzazione   del
Ministero adottato  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  10-ter,  del
presente decreto. 
  7. I componenti dei consigli di amministrazione della Sogei  s.p.a.
e della Consip S.p.a. attualmente in carica decadono  dalla  data  di
pubblicazione del presente decreto, senza applicazione  dell'articolo
2383, terzo comma, del codice civile e restano in  carica  fino  alla
data dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni, per il rinnovo
degli organi decaduti. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare i
nuovi consigli, prevedendo  la  composizione  degli  stessi  con  tre
membri,    di     cui     due     dipendenti     dell'amministrazione
economico-finanziaria e  il  terzo  con  funzioni  di  amministratore
delegato. Per tali incarichi si applica l'articolo 24, comma  3,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni. 
  8. Il Ministero dell'economia e delle finanze,  nell'esercizio  dei
propri diritti di azionista,  assicura  la  tempestiva  realizzazione
delle necessarie operazioni societarie  e  le  conseguenti  modifiche
statutarie, tenendo anche conto della natura in house delle  societa'
di cui al comma 7. 
                                                                 (41) 
 
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AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 157 ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 8) che "Ai fini del contenimento dei  costi,
le agenzie fiscali riducono di non meno del 10 per cento il  rapporto
tra personale dirigenziale di livello non generale  e  personale  non
dirigente previsto dall'articolo 23-quinquies, comma 1,  lettera  a),
numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  in  modo  da
diminuire ulteriormente le posizioni dirigenziali rispetto  a  quanto
previsto dalla medesima disposizione"; 
  - (con l'art.  1,  comma  9)  che  "Le  agenzie  provvedono  a  una
riduzione complessiva di almeno  il  10  per  cento  delle  posizioni
dirigenziali di livello  generale,  computata  con  riferimento  alla
dotazione organica cumulativa delle agenzie stesse  relativa  a  tali
posizioni"; 
  - (con l'art. 1, comma 10) che "A seguito  dell'applicazione  delle
disposizioni di cui ai commi 8  e  9,  i  fondi  per  il  trattamento
accessorio del personale dirigente di prima  e  seconda  fascia  sono
corrispondentemente ridotti  in  proporzione  ai  posti  dirigenziali
effettivamente soppressi". 
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AGGIORNAMENTO (69) 
  La L. 27 dicembre  2017,  n.  205,  come  modificata  dalla  L.  30
dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 1, comma  94,  lettera
b)) che "il secondo  periodo  dell'articolo  23-quinquies,  comma  1,
lettera a), numero  2),  e'  soppresso  a  decorrere  dalla  data  di
operativita' delle posizioni organizzative  di  cui  al  comma  93  e
comunque non oltre il 30 aprile 2019". 
  La L. 30 dicembre 2018, n. 145, nel modificare l'art. 1, comma  94,
lettera b) della L. 27 dicembre  2017,  n.  205,  ha  conseguentemete
disposto (con l'art. 1, comma 325) che la presente  modifica  non  ha
effetto nei confronti dell'Agenzia che non emani entro il 31 dicembre
2018 i bandi per la selezione dei candidati a ricoprire le  posizioni
organizzative di  cui  all'articolo  1,  comma  93,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205.