DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83

Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 17-7-2020
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 36-bis 
 
(Razionalizzazione dei criteri di individuazione di siti di interesse
                             nazionale). 
 
  1. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: 
    "f-bis) l'insistenza, attualmente o in passato, di  attivita'  di
raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie"; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    "2-bis. Sono in ogni caso individuati  quali  siti  di  interesse
nazionale, ai fini della bonifica, i siti  interessati  da  attivita'
produttive ed estrattive di amianto". 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, da adottare entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sentite le regioni interessate, e'  effettuata  la  ricognizione  dei
siti  attualmente  classificati  di  interesse  nazionale   che   non
soddisfano i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal  comma  1  del
presente articolo. 
  3. Su richiesta della regione interessata, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  sentiti  gli
enti locali interessati, puo' essere ridefinito il perimetro dei siti
di interesse nazionale, fermo restando che  rimangono  di  competenza
regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale  bonifica
della porzione di siti che, all'esito di  tale  ridefinizione,  esuli
dal sito di interesse nazionale. ((Se la ridefinizione del  perimetro
del sito riguarda una porzione ricadente nei limiti  territoriali  di
competenza di un'Autorita' di Sistema Portuale,  istituita  ai  sensi
dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994 n. 84,  la  richiesta  di
ridefinizione   del   perimetro   puo'   essere    formulata    anche
dall'Autorita' di Sistema Portuale, previo parere degli  enti  locali
interessati acquisito mediante una conferenza  di  servizi  ai  sensi
dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.)) 
  4. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica.