DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83

Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 30 
 
Disposizioni relative al Fondo rotativo per il sostegno alle  imprese
                 e gli investimenti in ricerca - FRI 
 
  1. All'articolo 1, comma 855, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli interventi  di  cui  al
presente comma possono assumere anche la forma di contributi in conto
interessi concessi dalle Regioni e dalle Province autonome di  Trento
e Bolzano a valere sulle proprie risorse a  fronte  di  finanziamenti
deliberati da Cassa depositi e prestiti S.p.a. al tasso di  interesse
vigente pro tempore, determinato con il decreto di  cui  all'articolo
1, comma 358 della legge 30 dicembre 2004, n. 311». 
  2. Per il perseguimento delle finalita'  di  cui  all'articolo  23,
comma 2 del presente decreto-legge,  i  programmi  e  gli  interventi
destinatari del Fondo per  la  crescita  sostenibile  possono  essere
agevolati anche a valere sulle risorse  del  Fondo  rotativo  per  il
sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (di seguito anche
FRI) di cui all'articolo 1, comma 354 della legge 30  dicembre  2004,
n. 311. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul  FRI  possono
essere assistiti da idonee garanzie. 
  3. Fermo restando quanto previsto dai commi 358,  359,  360  e  361
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le  risorse  di
cui al comma 354 del medesimo articolo 1 non utilizzate del FRI al 31
dicembre 2012 e, a decorrere dal 2013,  al  31  dicembre  di  ciascun
anno, sono destinate alle finalita' di cui al  comma  2,  nel  limite
massimo del 70 per cento. ((Tale limite massimo e' ridotto al 50  per
cento per le assegnazioni effettuate nel periodo 2022-2024,  al  fine
di promuovere  gli  investimenti  previsti  dal  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza, di cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108)). La ricognizione delle risorse  non  utilizzate
puo' essere effettuata dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.a.  a
partire dall'anno 2019, con cadenza almeno biennale e con riferimento
al 31 dicembre dell'anno precedente, mediante: 
    a) la verifica degli atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale per
le risorse gia' destinate a interventi  in  relazione  ai  quali  non
siano ancora stati pubblicati i  decreti  ministeriali  contenenti  i
requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati  o
le modalita' per la  presentazione  delle  istanze  di  accesso  alle
agevolazioni; 
    b) i dati a essa forniti dalle amministrazioni pubbliche titolari
degli interventi agevolativi che  accedono  al  FRI  per  le  risorse
eccedenti  l'importo  necessario  alla  copertura  finanziaria  delle
istanze presentate a valere sui bandi per i  quali,  al  31  dicembre
dell'anno a cui si riferisce ciascuna ricognizione,  siano  chiusi  i
termini di presentazione delle istanze, per le risorse  derivanti  da
rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili e per
le risorse rivenienti da atti di ritiro delle  agevolazioni  comunque
denominati e formalmente perfezionati, quali revoca e decadenza,  per
la parte non erogata, ovvero erogata e rimborsata. Nel caso in cui le
predette amministrazioni pubbliche non comunichino,  entro  due  mesi
dalla relativa istanza, le necessarie informazioni, la Cassa depositi
e prestiti S.p.a. puo' procedere alla ricognizione sulla  base  delle
eventuali evidenze a sua disposizione; 
    c) le proprie scritture contabili per le risorse provenienti  dai
rientri di capitale dei finanziamenti gia'  erogati,  rivenienti  dai
pagamenti  delle  rate  dei  finanziamenti  ovvero  dalle  estinzioni
anticipate dei finanziamenti, non costituenti causa di  revoca  delle
agevolazioni ai sensi della disciplina di riferimento. 
  3-bis. Per le finalita' di cui al comma 3 del presente  articolo  e
all'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  la
ricognizione delle risorse non utilizzate  effettuata  ai  sensi  del
citato comma 3 e' comunicata dalla Cassa depositi e  prestiti  S.p.a.
alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  -  Dipartimento  per  la
programmazione  e  il  coordinamento  della  politica  economica,  al
Ministero dello sviluppo economico e  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. 
  4. Con decreti interministeriali del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro dello  sviluppo  economico  sono  determinate,
sentita la Cassa depositi e prestiti S.p.a., le modalita' di utilizzo
e il riparto delle risorse di cui  al  comma  3  tra  gli  interventi
destinatari del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo
23, comma 2 del presente decreto-legge. 
  5.  Sono  abrogati  i   commi   361-bis,   361-ter   e   361-quater
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
  6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.